Decreto cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 26/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Russo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - AR IC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Cagnazzo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’accertamento e declaratoria
della circostanza che il provvedimento amministrativo di rilascio dell’immobile sito in Taranto, Viale -OMISSIS-, Lotto -OMISSIS- sc. E, piano 1, del 10.3.2018, emesso dal Direttore Generale di AR IC, non costituisce titolo esecutivo, in quanto inesistente o nullo o inefficace;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Taranto prot. -OMISSIS- del 10.12.2025 recante il rigetto dell’istanza di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio ERP ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. R. Puglia n. 10/2014, per mancanza del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 20 della L Regione Puglia n. 10/2014 ovvero per mancanza dell’occupazione dell’alloggio da almeno tre anni antecedenti l’entrata in vigore della legge regionale n. 10/2014 e del rigetto delle altre motivazioni di cui alle osservazioni istruttorie richieste dal Comune di Taranto;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la diffida a rilasciare l’immobile e l’annunciata esecuzione dello sgombero per il 12.12.2025 col seguito, da parte dell’Ufficiale giudiziario presso la Corte d’Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LO AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato il 11.12.2025, parte ricorrente ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, di cui ha chiesto l’annullamento sulla base dei plurimi motivi di doglianza, così compendiati: I. “ Eccesso di di potere- Violazione e vizi del procedimento e di istruttoria- Illegittimità derivata-ingiustizia manifesta- sviamento di potere e travisamento dei fatti- falsità del presupposto ”; II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/90, per carenza assoluta di potere e, quindi, vizio di attribuzione ”; III. “ Violazione dell’art. 474 cpc ”; IV. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.2, 3, 97 della Costituzione e conseguente incostituzionalità in appresso sollevata dell’art. 20, comma 3, lettera a), L.R. Puglia n. 10/2014 ”; V. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 378 della legge 29 marzo 1865 n. 2248 allegato F ”; VI. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 823, comma 2, Codice civile ”; “ Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 22/2014- art. 3, comma 1 lett. G) e art. 20(abrogazioni di leggi) ”; VIII. “ Violazione e falsa applicazione, in limine limitis, dell’art. 18 del DPR n. 1035/1972 ”; IX. “ Violazione e falsa applicazione delll’art. 13, comma 5, della legge regionale Puglia n. 10/2014 ”;
- sulla base di tali motivi, la parte ha formulato al Tribunale le seguenti richieste: a) dichiarare che il provvedimento amministrativo di rilascio dell’immobile del 10.3.2018, emesso dall’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “AR IC”), non costituisce titolo esecutivo, in quanto inesistente, nullo o inefficace; b) annullare il provvedimento del Comune di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 10.12.2025 recante il rigetto dell’istanza di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. R. Puglia n. 10/2014; c) per l’effetto, annullare ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la diffida a rilasciare l’immobile e l’annunciata esecuzione dello sgombero per il 12.12.2025 da parte dell’Ufficiale giudiziario;
2. Premesso, altresì, che:
- con decreto n. -OMISSIS- del 12.12.2025, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata in ricorso;
- si è costituito in giudizio il Comune di Taranto in data 23.12.2025, sviluppando le proprie difese con memoria del 9.1.2026, con cui l’Amministrazione ha contestato la fondatezza delle censure di controparte, preliminarmente eccependo il parziale difetto di giurisdizione del contenzioso con specifico riguardo all’impugnativa del provvedimento di rilascio del 10.3.2018 adottato da AR IC ovvero, in ogni caso, l’inammissibilità di tale impugnativa, poiché tardiva e, comunque, questione già coperta da giudicato;
- in data 8.1.2026 si è altresì costituita nel presente procedimento AR IC, eccependo l’insussistenza di un interesse ad agire in capo alla ricorrente, nonché, nel merito, l’infondatezza delle pretese azionate;
- all’udienza camerale del 12.1.2026, previamente dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. di una possibile definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata infine trattenuta per la decisione;
3. Considerato che:
- in via preliminare rispetto a qualsiasi ulteriore questione deve essere anzitutto vagliata l’effettiva sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo rispetto all’oggetto del contendere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015);
- sul punto costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui, “ nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico ” (Cass., Sez. Un., nn. 3623/2012, n. 9918/2018, 5252/2020, di tal che “ Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri ”, mentre, “ Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene ” (si veda Cass., Sez. Un., n. 621/2021, nonché, in maniera conforme, Id., nn. 20761/2021, 4366/2021, 1427/2019, 9683/2019, n. 24148/2017 e 14956/2011);
4. Rilevato che:
- alla luce del richiamato orientamento ermeneutico, nella vicenda per cui è causa si ravvisa anzitutto un difetto di giurisdizione di questo Giudice relativamente alla domanda di accertamento relativa al provvedimento di rilascio del 10.3.2018 disposto da AR IC con riguardo all’alloggio occupato dalla ricorrente, nonché con riferimento all’impugnativa del preavviso di rilascio dello stesso datato 23.5.2025, venendo in rilievo in entrambi i casi una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, implicante dunque la devoluzione in parte qua della controversia in favore del giudice ordinario (si veda, in proposito, anche T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 153/2023), come peraltro confermato anche dalle plurime azioni giudiziarie già incardinate dalla ricorrente presso il Tribunale Civile di Taranto e presso la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, avverso il medesimo atto di rilascio (cfr. docc. 10, 11 e 13, fascicolo di AR IC);
5. Rilevato, altresì, che:
- per quanto concerne invece il provvedimento di diniego adottato dal Comune di Taranto n. -OMISSIS- del 10.12.2025, recante il rigetto dell’istanza di regolarizzazione all’occupazione dell’alloggio avanzata dalla ricorrente in data 22.8.2025 e in relazione al quale residua la giurisdizione di questo Tribunale, la pretesa attorea azionata dalla parte ai fini della caducazione di tale atto non può trovare accoglimento;
- l’odierna attrice non risulta invero aver sollevato in ricorso alcuna specifica doglianza circa l’illegittimità del provvedimento in questione - in particolare non contestando la mancanza di possesso del requisito previsto dall’art. 20, comma 3, lett. a), della L. R. Puglia n. 10/2014 (“ occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge ”) - limitandosi unicamente a prospettare una possibile incompatibilità di detta disposizione regionale con gli artt. 2, 3 e 97 Cost., con conseguente istanza di rimessione della relativa questione dinnanzi alla Corte costituzionale;
- tuttavia, l’ipotizzata incostituzionalità dell’art. 20, comma 3, lett. a), della L. R. Puglia n. 10/2014, “ nella parte in cui fissa il termine minimo di tre anni di occupazione abusiva antecedente a tale richiamata legge ” per poter ottenere la regolarizzazione dell’occupazione in essere, non merita condivisione, non ritenendosi in particolare estendibili all’odierna fattispecie di giudizio i principi della giurisprudenza costituzionale invocati dalla ricorrente (Corte cost., nn. 44/2020, 9/2021, 77/2023, 67/2024, 147/2024), in quanto elaborati dal Giudice delle leggi con riferimento a requisiti normativi limitanti ab origine la possibilità per taluni soggetti di conseguire un alloggio di edilizia residenziale pubblica nell’ambito dell’ordinaria procedura di assegnazione, e non già, come nella vicenda per cui procede, allo scopo di consentire ex post una “sanatoria”, in via eccezionale e derogatoria, di un’occupazione abusiva già in essere e sine titulo in favore del richiedente;
6. Ritenuto che:
- in definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le ulteriori eccezioni dei contendenti, il ricorso in esame non può trovare accoglimento, in quanto, per una parte, riguardante una pretesa sussumibile nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario (dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto secondo le condizioni ed entro i termini perentori di cui all’art. 11 c.p.a.) e, per altra parte, da ritenersi infondato nel merito;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico di parte ricorrente nella misura meglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, avanti il quale il gravame potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., in parte lo rigetta nei termini meglio precisati in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, che sono liquidate in euro 1000,00 (mille/00) ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT AN, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
LO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AR | TT AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.