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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 590/2024 RG, vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Salerno, Piazza Renato Parte_1 Parte_2
Casalbore n.32, presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Sirio, che li rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di citazione per il giudizio di appello;
APPELLANTI
E
elettivamente domiciliata in Pellezzano (SA), alla via Maria Pia Notari n. CP_1
2, presso lo studio dell'avv. IO TU, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado;
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1746/2024 del 27\3\2024, pubblicata in data
2\4\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
2\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 22\5\2025, e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 1746/2024 del 27\3\2024 Parte_2
(pubblicata in data 2\4\2024 e notificata il 2\5\2024, con cui il Tribunale di Salerno così
statuiva: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità della intesa
negoziale sottoscritta in data 18 maggio 2013 tra l'attrice ed i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma
[...]
di €62.500,00 oltre interessi calcolati come indicato in motivazione;
2) accoglie, per quanto
di ragione, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento in
favore dei convenuti della somma di €15.500,00, calcolati oltre interessi come indicato in
motivazione. 3) Compensa le spese di lite”.
In effetti, con l'atto di citazione in primo grado notificato in data 30\9\2015, CP_1
chiedeva di dichiararsi la nullità del contratto di vendita concluso con i coniugi Parte_1
e in data 18\5\2013 per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto il bene Parte_2
immobile compravenduto al prezzo di € 70.000,00 non risultava essere stato sufficientemente identificato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti. Per l'effetto, chiedeva condannarsi i convenuti alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 62.500,00 ricevuta dagli stessi in esecuzione del negozio nullo. Nello specifico, l'attrice rappresentava che dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti poteva evincersi la corresponsione di € 25.000 a titolo di caparra in più tranches a far data dal 18\5\2013 fino al gennaio 2014, oltre versamenti mensili quietanzati fino all'aprile del 2015, come annotati in calce alla scrittura privata, per un totale di € 37.500,00.
2 Si costituivano in giudizio i coniugi e eccependo Parte_1 Parte_2
l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, atteso che i pagamenti non erano provati, e richiedendo la produzione in originale della scrittura privata in esame, rispetto alla quale si riservavano di disconoscerne il contenuto e le firme ivi apposte. Inoltre, i convenuti rappresentavano che nel periodo (da maggio 2013 a maggio 2015) in cui CP_1
aveva occupato l'immobile di loro proprietà, senza corrispondere alcun corrispettivo neppure per le utenze, gli stessi le avevano prestato assistenza e cura sia personale che per l'abitazione,
occupandosi altresì della preparazione dei pasti e dell'acquisto dei medicinali. Pertanto,
formulavano domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 2.500,00 mensili per un totale di 24 mensilità fino al maggio del 2015 per l'indennità di occupazione dell'immobile, per le spese sostenute e per l'assistenza personale,
oltre € 1.000,00 mensile dal maggio del 2015 alla effettiva consegna dell'abitazione. In via gradata, i coniugi formulavano domanda di condanna dell'attrice ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento e, da ultimo, per il rilascio dell'immobile.
Conclusosi infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice di prime cure dava seguito all'istruttoria, espletando la prova testimoniale ammessa (cfr. ordinanza del
7\11\2016 e verbale di causa del 20\9\2017 per i testi e Testimone_1 Testimone_2
e rigettando la richiesta di CTU avanzata dai convenuti. Valga precisare che i convenuti, a fronte dell'esibizione in udienza dell'originale della scrittura privata, non disconoscevano le sottoscrizioni ivi apposte.
All'udienza del 18/12/2023, celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il
Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
pronunciando la sentenza qui appellata, con la quale dichiarava la nullità della intesa negoziale
sottoscritta dalle parti in data 18\5\2013, condannando i convenuti alla restituzione delle somme versate, pari ad € 62.500,00 (oltre interessi). Di converso, accoglieva in parte la domanda riconvenzionale per occupazione sine titulo dell'immobile, condannando la
3 al pagamento della relativa indennità dal maggio 2013 al maggio 2015, pari alla CP_1
somma mensile che l'attrice aveva versato mensilmente come acconto sul prezzo di compravendita (€ 500,00 mensili), per un importo complessivo di € 15.500,00, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale, in merito alla domanda di rilascio dell'immobile, accertava che i proprietari avevano conservato, comunque, una copia delle chiavi di ingresso e che, di fatto, il bene era stato rilasciato nel mese di maggio del 2015
(mese in cui la signora si trasferiva in un centro di accoglienza per anziani). Veniva, CP_1
poi, respinta la domanda riconvenzionale per la parte relativa all'attività di cura ed assistenza asseritamente prestata dai convenuti in favore dell'attrice, ritenendo che dall'istruttoria espletata non fosse emerso un quadro probatorio di particolare rilievo in ordine al fatto che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo economico anche su tali prestazioni, né che le stesse fossero state erogate con continuità e che, pertanto, fossero suscettibili di valutazione economica. Il tutto con compensazione delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Con l'impugnazione in esame, gli appellanti, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc,
censuravano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) Il Tribunale avrebbe errato nel pronunciare la condanna alla restituzione a titolo di indebito della somma di € 62.500,00, desumendo il pagamento dalle annotazioni riportate nella scrittura privata recante il contratto dichiarato nullo. Invero, a detta di parte appellante, solo alcuni pagamenti sarebbero riferibili all'acquisto dell'appartamento, in particolare “gli
unici importi da restituire devono ritenersi solo quelli per i quali è stata raggiunta la prova
della inerenza al contratto di vendita, e, quindi, l'anticipo di €.5000,00 corrisposto
contestualmente alla sottoscrizione in data 13.05.23 e quelli di €.8.000,00 e €.5.000,00
versati in data 21.08.13 ed al più gli ulteriori €.7.000,00 corrisposti fino al gennaio 2014
per un totale di €.25.000,00”. Invece, le dichiarazioni di ricevuta di pagamento riportate sul documento contrattuale «sotto la linea continua» tracciata sulla prima facciata sarebbero da attribuite a causali diverse dall'operazione di compravendita (quali crediti per
4 la ristrutturazione della casa, per l'anticipazione dei costi di utenze domestiche e di imposte,
per la remunerazione di una serie di prestazioni assistenziali e di mantenimento anche alimentare). Inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe errata anche perché non avrebbe effettuato una doverosa distinzione delle responsabilità dei coniugi, attraverso la corretta individuazione dei soggetti che avrebbero ricevuto gli importi;
2) Il Tribunale, poi, avrebbe erroneamente quantificato l'indennità di occupazione sine titulo,
individuando quale valore locativo “la somma mensile che l'attrice sborsava quale acconto
sul prezzo di compravendita, pari ad €500,00 mensili” e limitando il periodo di occupazione da maggio 2013 a maggio 2015. Più correttamente il Tribunale avrebbe dovuto, invece, considerare il reale valore locativo del bene e tener conto anche di diverse indicazioni, quali i dati emergenti dal mercato immobiliare di zona in relazione ad altri immobili aventi caratteristiche analoghe, che si sarebbero potuti quantificare attraverso una consulenza tecnica di ufficio, ritualmente richiesta in primo grado. In relazione al periodo di occupazione, inoltre, il teste avrebbe riferito la diversa data del Testimone_2
17/09/2015, allorquando a conclusione del trasloco della mobilia lo stesso Tes_2
avrebbe offerto al le chiavi dell'appartamento; Pt_1
3) Il Tribunale, infine, avrebbe errato non procedendo alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti accertati giudizialmente tra le parti, pur a fronte di domanda espressa formulata dai convenuti.
Gli appellanti, quindi, riproponevano la domanda subordinata di condanna ex art. 2041 c.c. e insistevano per l'ammissione della C.T.U., al fine di determinare e quantificare l'indennità
dovuta per l'occupazione dell'immobile, nonché per l'emissione di un ordine di esibizione nei confronti della con riferimento ai mezzi di pagamento delle somme, quali CP_1
estratti conto e\o depositi postali.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva contestando CP_1
analiticamente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
5 Di poi, dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, non reiterata nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025 (cfr. ordinanza del 14/01/2025),
e rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 2\10\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2\10\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 7\10\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia solo in parte fondato e vada, pertanto, accolto nei soli limiti e per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sull'onere della prova nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo
Con il primo motivo d'appello, i coniugi e si dolevano Parte_1 Parte_2
della pronuncia di condanna alla restituzione a titolo di indebito della somma di € 62.500,00,
lamentando un'erronea interpretazione delle prove raccolte in corso di causa. Invero, a detta di parte appellante, solo alcuni pagamenti sarebbero riferibili all'acquisto dell'appartamento, in particolare “gli unici importi da restituire devono ritenersi solo quelli per i quali è stata
raggiunta la prova della inerenza al contratto di vendita, e, quindi, l'anticipo di €.5000,00
corrisposto contestualmente alla sottoscrizione in data 13.05.23 e quelli di €.8.000,00 e
€.5.000,00 versati in data 21.08.13 ed al più gli ulteriori €.7.000,00 corrisposti fino al gennaio
2014 per un totale di €.25.000,00”. Invece, le dichiarazioni di ricevuta di pagamento riportate sul documento contrattuale «sotto la linea continua» tracciata sulla prima facciata sarebbero da attribuite a causali diverse dall'operazione di compravendita (quali crediti per la ristrutturazione della casa, per l'anticipazione dei costi di utenze domestiche e di imposte, per la remunerazione di una serie di prestazioni assistenziali e di mantenimento anche alimentare).
Inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe errata anche perché non avrebbe effettuato una doverosa distinzione delle responsabilità dei coniugi, attraverso la corretta individuazione dei soggetti che avrebbero ricevuto gli importi.
6 Il motivo è privo di pregio.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel sostenere che, con riferimento all'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art. 2033 c.c., opera il normale principio, di cui all'art. 2697 c.c., dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del proprio diritto, ovvero sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cass. del 26/05/2021, n.14428).
Nell'ipotesi in cui l'attore non invochi l'invalidità di un titolo, ma l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, è onere del convenuto dimostrare che il pagamento è
sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. del 06/10/2015, n.19902).
Premesso che, nel caso di specie, la sopravvenuta inesistenza di una valida causa debendi
risulta, oltre che provata, anche non contestata dagli appellanti che hanno reputato corretta la dichiarazione di nullità del contratto oggetto di causa da parte del Giudice di primo grado non interponendo appello sul punto, i coniugi non hanno dimostrato che i Parte_3
pagamenti annotati sulla scrittura privata al di sotto della linea continua fossero sorretti da altra causa giustificativa. Infatti, dall'escussione dei testi non sono emersi elementi sufficienti per suffragare l'esistenza di un contratto di assistenza e mantenimento concluso tra le medesime parti.
Va sottolineato, inoltre, che gli appellanti non hanno mai disconosciuto la scrittura privata, la cui lettura non può che essere unitaria (cfr. Cass. del 06/07/2023, n.19147; Cass. del
31/10/2011, n. 22655). La manifestazione di volontà espressa nella scrittura privata, pur priva di valore negoziale stante l'indeterminatezza dell'oggetto, risulta chiara: era intenzione delle parti concludere una vendita, trasferendo un bene in cambio di € 70.000,00, stabilendo la somma di € 25.000,00 a titolo di caparra. Di conseguenza, la linea continua tracciata sul foglio distingue i pagamenti che le parti aveva inteso corrispondere a titolo di caparra da quelli versati
7 periodicamente come prezzo della vendita. Ne consegue che tutte le annotazioni sottoscritte sono riferibili ai pagamenti ricevuti per la compravendita dell'appartamento e ne rappresentano quietanza, tenuto conto anche della unicità del documento versato in atti.
È noto, infatti, che il rilascio della quietanza non richiede l'osservanza di forme particolari:
questa può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto;
laddove proveniente dal creditore che vi ha apposto la sottoscrizione,
inoltre, riveste l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c. (cfr. Cass. del 11/07/2024, n.19034).
Parimenti, sulla scorta della lettura unitaria della scrittura privata e della riferibilità di tutte le annotazioni al contratto di vendita nullo, va respinta anche la richiesta degli appellanti di condannare ciascuno dei coniugi alla restituzione della somma per la quota effettivamente percepita.
Invero, i coniugi e costituivano nel contratto di vendita, Parte_1 Parte_2
dichiarato nullo, una parte venditrice complessa, espressione di un unico centro di interessi.
Pertanto, le somme ricevute in ragione di tale titolo giustificativo, poi venuto meno, sono imputabili ad entrambi, quali espressione di un'unica parte venditrice e creditrice degli importi quietanzati. Per inciso, valga precisare che dall'atto di donazione e compravendita redatto dal
Notaio repertorio n. 15804 – racconta n. 3504 (trascritto a Salerno il 03/03/2010 Persona_1
ai nn. 8534/6410 ed ai nn. 8535/6411) risulta che e sono Parte_1 Parte_2
coniugati in regime di comunione legale dei beni (cfr. produzione di primo grado degli appellanti). Di conseguenza, le somme ricevute da ciascun coniuge si considerano in ogni caso confluite nel patrimonio comune.
B. Sulla quantificazione del danno da occupazione di immobile
Il secondo motivo di appello attiene alla domanda riconvenzionale di risarcimento per l'occupazione dell'immobile. Gli appellanti censuravano l'operato dal Giudice di prime cure
8 sia con riferimento al parametro utilizzato per la quantificazione del danno sia in relazione al periodo di occupazione preso in considerazioni ai fini del calcolo.
Va ricordato che è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che il danno da occupazione abusiva dell'immobile non è in re ipsa: nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile “è richiesta sempre l'allegazione della concreta possibilità
di esercizio del diritto di godimento che è andata persa…. Ciò significa che il non uso, il quale
è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. …, la
perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento
concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, …
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere
specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il
convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di
godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica,
nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ..
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico
godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto
che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante
presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se
specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato
dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di
godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod.
civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del
godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio
del canone il valore del godimento della cosa. Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il
mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli
specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a
9 un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un
canone superiore a quello di mercato …” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33645 del 15\11\2022).
Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato
(cfr. da ultimo, Cass. del 03/02/2025, n. 2610).
Nel caso che ci occupa, non solo il danno è stato allegato dai coniugi , ma Parte_3
risulta non contestata l'occupazione dell'immobile di proprietà da parte di CP_1
dal maggio 2013 al maggio 2015, avendo l'odierna appellata conseguito la disponibilità
dell'immobile in vista del perfezionamento dell'acquisto dello stesso immobile. Chiaramente,
stante la nullità del contratto di vendita, detta occupazione diveniva successivamente priva di titolo. Di conseguenza, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno che quantificava utilizzando come parametro la somma mensile che la signora sborsava quale acconto sul prezzo di compravendita, pari ad € 500,00 mensili. CP_1
Questa Corte ritiene di condividere la valutazione operata dal Tribunale, in quanto gli appellanti hanno chiesto la corresponsione di € 2.500,00 per 24 mensilità (dal maggio 2013 al maggio 2015) e di € 1.000,00 da maggio 2015 all'effettiva liberazione dell'immobile, senza tuttavia introdurre nel giudizio di primo grado elementi di prova specifici relativi al danno emergente e/o al lucro cessante sofferto, limitandosi a richiedere l'espletazione di una CTU.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha liquidato il danno in via equitativa traendo riferimenti utili per la sua quantificazione dalla stessa scrittura privata prodotta in giudizio e non disconosciuta dalle parti. Da questa, infatti, è stato possibile desumere il valore che le parti avevano riconosciuto all'immobile (€ 70.000,00) e anche il corrispettivo mensile (€ 500,00) a fronte del quale gli appellanti avevano rinunciato al godimento del bene di loro proprietà.
10 Inoltre, anche a fronte delle dimensioni, caratteristiche e collocazione dell'immobile in questione (individuato dagli appellanti in “immobile, sito in Capaccio alla Via Laura, posto al
piano terra, composto da una camera, cucina e wc, identificato in Catasto terreni del Comune
di Capaccio al foglio 10, particella 1255, sub.5”), sulla base di comune esperienza, può
ritenersi che la somma di € 500,00 sia in linea con la media del valore locativo di mercato del bene.
Quanto poi al periodo di effettiva occupazione dell'immobile, nel corso dell'istruttoria in primo grado (cfr. verbale udienza 20/09/2017, teste ) è emerso non solo Testimone_2
che nel mese di maggio 2015 la signora aveva lasciato l'immobile per trasferirsi in CP_1
un centro anziani cessando altresì di corrispondere la somma mensile di € 500,00 ai coniugi
(l'ultima annotazione di pagamento riportata sulla scrittura privata è del mese di Pt_1
aprile 2015); ma anche che nel mese di maggio 2015 il signor , il quale aveva Pt_1
trattenuto per sé una copia delle chiavi, aveva condotto nell'immobile in questione alcuni soggetti interessati all'acquisto.
Di conseguenza, può ritenersi accertato che a far data dal mese di maggio 2015 l'immobile era rientrato nella disponibilità dei coniugi , potendo questi esercitare in pieno i loro diritti Pt_1
di godimento sul bene (nella specie, coltivando nuove occasioni di vendita).
C. Sull'omessa pronuncia relativa alla domanda di compensazione dei crediti.
Da ultimo, gli appellanti rilevano come il Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata abbia omesso qualsiasi pronuncia in merito alla richiesta compensazione dei rispettivi crediti e debiti accertati giudizialmente tra le parti, per cui chiedono che, in accoglimento del proposto appello,
si dichiari la compensazione tra gli eventuali crediti e debiti accertati in giudizio tra le parti.
La doglianza risulta fondata.
Sul punto, occorre sottolineare che non ricorrono i presupposti per l'operatività dell'istituto della compensazione - oltre che legale - giudiziale, quale invocato espressamente dagli appellanti, trattandosi di obbligazioni scaturenti dalla medesima vicenda sostanziale, relativa
11 alla disponibilità, protrattasi nel tempo, del medesimo immobile e non da vicende sostanziali o rapporti giuridici distinti.
Infatti, la compensazione “propria” di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. presuppone non solo certezza,
liquidità ed esigibilità dei rispettivi crediti, ma anche l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (cfr. Cass. del 21/05/2024, n.14156).
Resta, tuttavia, ferma la possibilità per il Giudice d'appello di operare, anche d'ufficio, una compensazione impropria o atecnica tra le rispettive obbligazioni di dare (cfr. Cass., Ordinanza
n. 6700 del 13/03/2024).
Quindi, stante la richiesta di compensazione formulata dai coniugi , questa Corte Pt_1
ritiene che per operare detta compensazione, è necessario in via preliminare “omogeneizzare”
le contrapposte partite di dare\avere.
Quindi, considerato che gli appellanti sono stati condannati al pagamento in favore della della somma di € 62.500,00 oltre interessi legali decorrenti dal momento della CP_1
domanda, detto importo assurge ad € 67.796,07, di cui € 5.296,07 a titolo di interessi legali maturati dal 30/09/2015 al 02/04/2024, ossia al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado). Di contro, l'appellata è stata condannata al pagamento nei confronti dei coniugi della somma di € 15.500,00 oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della Pt_1
sentenza gravata (02/04/2024), ragion per cui, operando la citata compensazione atipica,
residua la somma di € 52.296,07, posta a carico dei coniugi . Parte_3
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza di primo grado, va determinata in € 67.796,07 (aggiornata al 2\4\2024) la somma dovuta dai coniugi in favore della , nonché in € 15.500,00 Parte_3 CP_1
quella dovuta dalla agli appellanti, e, operando la suddetta compensazione CP_1
atecnica, e vanno condannati al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
12 della minor somma di € 52.296,07, oltre interessi legali decorrenti dal CP_1
02/04/2024 fino al soddisfo.
Rimane ferma la declaratoria di nullità della intesa negoziale del 18\5\2013 ed assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti.
D. Spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado, in ragione della reciproca soccombenza - la valutazione della soccombenza deve confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese
(cfr. Cass. n. 24482 del 09/08/2022) e il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr.
da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024) - sono compensate tra le parti per un terzo, dovendo i residui due terzi da porre a carico dei coniugi odierni appellanti, con attribuzione in favore dell'avv. IO TU per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza n. 1746/2024, pubblicata in data 02/04/2024 dal Tribunale di Salerno
- determinata in € 67.796,07 (aggiornata al 2\4\2024) la somma dovuta dai coniugi in favore della;
Parte_3 CP_1
- determina in € 15.500,00 (aggiornata al 2\4\2024) la somma dovuta da CP_1
in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
13 - CONDANNA gli appellanti, e , al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di di € 52.296,07, oltre interessi legali decorrenti dalla CP_1
pubblicazione della sentenza di primo grado fino al soddisfo;
2. COMPENSA per un terzo tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
3. CONDANNA gli appellanti, e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
dell'appellata, della residua parte dei 2\3 delle spese processuali di primo CP_1
grado, che liquida in € 801,78 per esborsi ed € 3.000,00 per competenza professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
IO TU per dichiarato anticipo;
4. CONDANNA gli appellanti, e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
dell'appellata, della residua parte dei 2\3 delle spese processuali di CP_1
secondo grado, che liquida in € 4.000,00 per competenza professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. IO TU
per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 590/2024 RG, vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Salerno, Piazza Renato Parte_1 Parte_2
Casalbore n.32, presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Sirio, che li rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di citazione per il giudizio di appello;
APPELLANTI
E
elettivamente domiciliata in Pellezzano (SA), alla via Maria Pia Notari n. CP_1
2, presso lo studio dell'avv. IO TU, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado;
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1746/2024 del 27\3\2024, pubblicata in data
2\4\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di ripetizione dell'indebito oggettivo;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
2\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 22\5\2025, e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 1746/2024 del 27\3\2024 Parte_2
(pubblicata in data 2\4\2024 e notificata il 2\5\2024, con cui il Tribunale di Salerno così
statuiva: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità della intesa
negoziale sottoscritta in data 18 maggio 2013 tra l'attrice ed i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma
[...]
di €62.500,00 oltre interessi calcolati come indicato in motivazione;
2) accoglie, per quanto
di ragione, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento in
favore dei convenuti della somma di €15.500,00, calcolati oltre interessi come indicato in
motivazione. 3) Compensa le spese di lite”.
In effetti, con l'atto di citazione in primo grado notificato in data 30\9\2015, CP_1
chiedeva di dichiararsi la nullità del contratto di vendita concluso con i coniugi Parte_1
e in data 18\5\2013 per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto il bene Parte_2
immobile compravenduto al prezzo di € 70.000,00 non risultava essere stato sufficientemente identificato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti. Per l'effetto, chiedeva condannarsi i convenuti alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di € 62.500,00 ricevuta dagli stessi in esecuzione del negozio nullo. Nello specifico, l'attrice rappresentava che dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti poteva evincersi la corresponsione di € 25.000 a titolo di caparra in più tranches a far data dal 18\5\2013 fino al gennaio 2014, oltre versamenti mensili quietanzati fino all'aprile del 2015, come annotati in calce alla scrittura privata, per un totale di € 37.500,00.
2 Si costituivano in giudizio i coniugi e eccependo Parte_1 Parte_2
l'infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, atteso che i pagamenti non erano provati, e richiedendo la produzione in originale della scrittura privata in esame, rispetto alla quale si riservavano di disconoscerne il contenuto e le firme ivi apposte. Inoltre, i convenuti rappresentavano che nel periodo (da maggio 2013 a maggio 2015) in cui CP_1
aveva occupato l'immobile di loro proprietà, senza corrispondere alcun corrispettivo neppure per le utenze, gli stessi le avevano prestato assistenza e cura sia personale che per l'abitazione,
occupandosi altresì della preparazione dei pasti e dell'acquisto dei medicinali. Pertanto,
formulavano domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 2.500,00 mensili per un totale di 24 mensilità fino al maggio del 2015 per l'indennità di occupazione dell'immobile, per le spese sostenute e per l'assistenza personale,
oltre € 1.000,00 mensile dal maggio del 2015 alla effettiva consegna dell'abitazione. In via gradata, i coniugi formulavano domanda di condanna dell'attrice ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento e, da ultimo, per il rilascio dell'immobile.
Conclusosi infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice di prime cure dava seguito all'istruttoria, espletando la prova testimoniale ammessa (cfr. ordinanza del
7\11\2016 e verbale di causa del 20\9\2017 per i testi e Testimone_1 Testimone_2
e rigettando la richiesta di CTU avanzata dai convenuti. Valga precisare che i convenuti, a fronte dell'esibizione in udienza dell'originale della scrittura privata, non disconoscevano le sottoscrizioni ivi apposte.
All'udienza del 18/12/2023, celebratasi in via telematica ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il
Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
pronunciando la sentenza qui appellata, con la quale dichiarava la nullità della intesa negoziale
sottoscritta dalle parti in data 18\5\2013, condannando i convenuti alla restituzione delle somme versate, pari ad € 62.500,00 (oltre interessi). Di converso, accoglieva in parte la domanda riconvenzionale per occupazione sine titulo dell'immobile, condannando la
3 al pagamento della relativa indennità dal maggio 2013 al maggio 2015, pari alla CP_1
somma mensile che l'attrice aveva versato mensilmente come acconto sul prezzo di compravendita (€ 500,00 mensili), per un importo complessivo di € 15.500,00, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale, in merito alla domanda di rilascio dell'immobile, accertava che i proprietari avevano conservato, comunque, una copia delle chiavi di ingresso e che, di fatto, il bene era stato rilasciato nel mese di maggio del 2015
(mese in cui la signora si trasferiva in un centro di accoglienza per anziani). Veniva, CP_1
poi, respinta la domanda riconvenzionale per la parte relativa all'attività di cura ed assistenza asseritamente prestata dai convenuti in favore dell'attrice, ritenendo che dall'istruttoria espletata non fosse emerso un quadro probatorio di particolare rilievo in ordine al fatto che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo economico anche su tali prestazioni, né che le stesse fossero state erogate con continuità e che, pertanto, fossero suscettibili di valutazione economica. Il tutto con compensazione delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Con l'impugnazione in esame, gli appellanti, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc,
censuravano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) Il Tribunale avrebbe errato nel pronunciare la condanna alla restituzione a titolo di indebito della somma di € 62.500,00, desumendo il pagamento dalle annotazioni riportate nella scrittura privata recante il contratto dichiarato nullo. Invero, a detta di parte appellante, solo alcuni pagamenti sarebbero riferibili all'acquisto dell'appartamento, in particolare “gli
unici importi da restituire devono ritenersi solo quelli per i quali è stata raggiunta la prova
della inerenza al contratto di vendita, e, quindi, l'anticipo di €.5000,00 corrisposto
contestualmente alla sottoscrizione in data 13.05.23 e quelli di €.8.000,00 e €.5.000,00
versati in data 21.08.13 ed al più gli ulteriori €.7.000,00 corrisposti fino al gennaio 2014
per un totale di €.25.000,00”. Invece, le dichiarazioni di ricevuta di pagamento riportate sul documento contrattuale «sotto la linea continua» tracciata sulla prima facciata sarebbero da attribuite a causali diverse dall'operazione di compravendita (quali crediti per
4 la ristrutturazione della casa, per l'anticipazione dei costi di utenze domestiche e di imposte,
per la remunerazione di una serie di prestazioni assistenziali e di mantenimento anche alimentare). Inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe errata anche perché non avrebbe effettuato una doverosa distinzione delle responsabilità dei coniugi, attraverso la corretta individuazione dei soggetti che avrebbero ricevuto gli importi;
2) Il Tribunale, poi, avrebbe erroneamente quantificato l'indennità di occupazione sine titulo,
individuando quale valore locativo “la somma mensile che l'attrice sborsava quale acconto
sul prezzo di compravendita, pari ad €500,00 mensili” e limitando il periodo di occupazione da maggio 2013 a maggio 2015. Più correttamente il Tribunale avrebbe dovuto, invece, considerare il reale valore locativo del bene e tener conto anche di diverse indicazioni, quali i dati emergenti dal mercato immobiliare di zona in relazione ad altri immobili aventi caratteristiche analoghe, che si sarebbero potuti quantificare attraverso una consulenza tecnica di ufficio, ritualmente richiesta in primo grado. In relazione al periodo di occupazione, inoltre, il teste avrebbe riferito la diversa data del Testimone_2
17/09/2015, allorquando a conclusione del trasloco della mobilia lo stesso Tes_2
avrebbe offerto al le chiavi dell'appartamento; Pt_1
3) Il Tribunale, infine, avrebbe errato non procedendo alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti accertati giudizialmente tra le parti, pur a fronte di domanda espressa formulata dai convenuti.
Gli appellanti, quindi, riproponevano la domanda subordinata di condanna ex art. 2041 c.c. e insistevano per l'ammissione della C.T.U., al fine di determinare e quantificare l'indennità
dovuta per l'occupazione dell'immobile, nonché per l'emissione di un ordine di esibizione nei confronti della con riferimento ai mezzi di pagamento delle somme, quali CP_1
estratti conto e\o depositi postali.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva contestando CP_1
analiticamente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
5 Di poi, dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, non reiterata nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025 (cfr. ordinanza del 14/01/2025),
e rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 2\10\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2\10\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 7\10\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia solo in parte fondato e vada, pertanto, accolto nei soli limiti e per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sull'onere della prova nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo
Con il primo motivo d'appello, i coniugi e si dolevano Parte_1 Parte_2
della pronuncia di condanna alla restituzione a titolo di indebito della somma di € 62.500,00,
lamentando un'erronea interpretazione delle prove raccolte in corso di causa. Invero, a detta di parte appellante, solo alcuni pagamenti sarebbero riferibili all'acquisto dell'appartamento, in particolare “gli unici importi da restituire devono ritenersi solo quelli per i quali è stata
raggiunta la prova della inerenza al contratto di vendita, e, quindi, l'anticipo di €.5000,00
corrisposto contestualmente alla sottoscrizione in data 13.05.23 e quelli di €.8.000,00 e
€.5.000,00 versati in data 21.08.13 ed al più gli ulteriori €.7.000,00 corrisposti fino al gennaio
2014 per un totale di €.25.000,00”. Invece, le dichiarazioni di ricevuta di pagamento riportate sul documento contrattuale «sotto la linea continua» tracciata sulla prima facciata sarebbero da attribuite a causali diverse dall'operazione di compravendita (quali crediti per la ristrutturazione della casa, per l'anticipazione dei costi di utenze domestiche e di imposte, per la remunerazione di una serie di prestazioni assistenziali e di mantenimento anche alimentare).
Inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe errata anche perché non avrebbe effettuato una doverosa distinzione delle responsabilità dei coniugi, attraverso la corretta individuazione dei soggetti che avrebbero ricevuto gli importi.
6 Il motivo è privo di pregio.
Sul punto, la giurisprudenza è unanime nel sostenere che, con riferimento all'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art. 2033 c.c., opera il normale principio, di cui all'art. 2697 c.c., dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del proprio diritto, ovvero sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, non potendosi invece esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (cfr. Cass. del 26/05/2021, n.14428).
Nell'ipotesi in cui l'attore non invochi l'invalidità di un titolo, ma l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, è onere del convenuto dimostrare che il pagamento è
sorretto da una giusta causa (cfr. Cass. del 06/10/2015, n.19902).
Premesso che, nel caso di specie, la sopravvenuta inesistenza di una valida causa debendi
risulta, oltre che provata, anche non contestata dagli appellanti che hanno reputato corretta la dichiarazione di nullità del contratto oggetto di causa da parte del Giudice di primo grado non interponendo appello sul punto, i coniugi non hanno dimostrato che i Parte_3
pagamenti annotati sulla scrittura privata al di sotto della linea continua fossero sorretti da altra causa giustificativa. Infatti, dall'escussione dei testi non sono emersi elementi sufficienti per suffragare l'esistenza di un contratto di assistenza e mantenimento concluso tra le medesime parti.
Va sottolineato, inoltre, che gli appellanti non hanno mai disconosciuto la scrittura privata, la cui lettura non può che essere unitaria (cfr. Cass. del 06/07/2023, n.19147; Cass. del
31/10/2011, n. 22655). La manifestazione di volontà espressa nella scrittura privata, pur priva di valore negoziale stante l'indeterminatezza dell'oggetto, risulta chiara: era intenzione delle parti concludere una vendita, trasferendo un bene in cambio di € 70.000,00, stabilendo la somma di € 25.000,00 a titolo di caparra. Di conseguenza, la linea continua tracciata sul foglio distingue i pagamenti che le parti aveva inteso corrispondere a titolo di caparra da quelli versati
7 periodicamente come prezzo della vendita. Ne consegue che tutte le annotazioni sottoscritte sono riferibili ai pagamenti ricevuti per la compravendita dell'appartamento e ne rappresentano quietanza, tenuto conto anche della unicità del documento versato in atti.
È noto, infatti, che il rilascio della quietanza non richiede l'osservanza di forme particolari:
questa può essere contenuta in una qualsiasi scrittura che attesti univocamente l'adempimento dell'obbligazione, l'ammontare della somma pagata, nonché il titolo per il quale il pagamento è avvenuto;
laddove proveniente dal creditore che vi ha apposto la sottoscrizione,
inoltre, riveste l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c. (cfr. Cass. del 11/07/2024, n.19034).
Parimenti, sulla scorta della lettura unitaria della scrittura privata e della riferibilità di tutte le annotazioni al contratto di vendita nullo, va respinta anche la richiesta degli appellanti di condannare ciascuno dei coniugi alla restituzione della somma per la quota effettivamente percepita.
Invero, i coniugi e costituivano nel contratto di vendita, Parte_1 Parte_2
dichiarato nullo, una parte venditrice complessa, espressione di un unico centro di interessi.
Pertanto, le somme ricevute in ragione di tale titolo giustificativo, poi venuto meno, sono imputabili ad entrambi, quali espressione di un'unica parte venditrice e creditrice degli importi quietanzati. Per inciso, valga precisare che dall'atto di donazione e compravendita redatto dal
Notaio repertorio n. 15804 – racconta n. 3504 (trascritto a Salerno il 03/03/2010 Persona_1
ai nn. 8534/6410 ed ai nn. 8535/6411) risulta che e sono Parte_1 Parte_2
coniugati in regime di comunione legale dei beni (cfr. produzione di primo grado degli appellanti). Di conseguenza, le somme ricevute da ciascun coniuge si considerano in ogni caso confluite nel patrimonio comune.
B. Sulla quantificazione del danno da occupazione di immobile
Il secondo motivo di appello attiene alla domanda riconvenzionale di risarcimento per l'occupazione dell'immobile. Gli appellanti censuravano l'operato dal Giudice di prime cure
8 sia con riferimento al parametro utilizzato per la quantificazione del danno sia in relazione al periodo di occupazione preso in considerazioni ai fini del calcolo.
Va ricordato che è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che il danno da occupazione abusiva dell'immobile non è in re ipsa: nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile “è richiesta sempre l'allegazione della concreta possibilità
di esercizio del diritto di godimento che è andata persa…. Ciò significa che il non uso, il quale
è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. …, la
perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento
concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, …
L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere
specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il
convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di
godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica,
nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ..
In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico
godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto
che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante
presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se
specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato
dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di
godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod.
civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del
godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio
del canone il valore del godimento della cosa. Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il
mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli
specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a
9 un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un
canone superiore a quello di mercato …” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33645 del 15\11\2022).
Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato
(cfr. da ultimo, Cass. del 03/02/2025, n. 2610).
Nel caso che ci occupa, non solo il danno è stato allegato dai coniugi , ma Parte_3
risulta non contestata l'occupazione dell'immobile di proprietà da parte di CP_1
dal maggio 2013 al maggio 2015, avendo l'odierna appellata conseguito la disponibilità
dell'immobile in vista del perfezionamento dell'acquisto dello stesso immobile. Chiaramente,
stante la nullità del contratto di vendita, detta occupazione diveniva successivamente priva di titolo. Di conseguenza, il Giudice di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno che quantificava utilizzando come parametro la somma mensile che la signora sborsava quale acconto sul prezzo di compravendita, pari ad € 500,00 mensili. CP_1
Questa Corte ritiene di condividere la valutazione operata dal Tribunale, in quanto gli appellanti hanno chiesto la corresponsione di € 2.500,00 per 24 mensilità (dal maggio 2013 al maggio 2015) e di € 1.000,00 da maggio 2015 all'effettiva liberazione dell'immobile, senza tuttavia introdurre nel giudizio di primo grado elementi di prova specifici relativi al danno emergente e/o al lucro cessante sofferto, limitandosi a richiedere l'espletazione di una CTU.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha liquidato il danno in via equitativa traendo riferimenti utili per la sua quantificazione dalla stessa scrittura privata prodotta in giudizio e non disconosciuta dalle parti. Da questa, infatti, è stato possibile desumere il valore che le parti avevano riconosciuto all'immobile (€ 70.000,00) e anche il corrispettivo mensile (€ 500,00) a fronte del quale gli appellanti avevano rinunciato al godimento del bene di loro proprietà.
10 Inoltre, anche a fronte delle dimensioni, caratteristiche e collocazione dell'immobile in questione (individuato dagli appellanti in “immobile, sito in Capaccio alla Via Laura, posto al
piano terra, composto da una camera, cucina e wc, identificato in Catasto terreni del Comune
di Capaccio al foglio 10, particella 1255, sub.5”), sulla base di comune esperienza, può
ritenersi che la somma di € 500,00 sia in linea con la media del valore locativo di mercato del bene.
Quanto poi al periodo di effettiva occupazione dell'immobile, nel corso dell'istruttoria in primo grado (cfr. verbale udienza 20/09/2017, teste ) è emerso non solo Testimone_2
che nel mese di maggio 2015 la signora aveva lasciato l'immobile per trasferirsi in CP_1
un centro anziani cessando altresì di corrispondere la somma mensile di € 500,00 ai coniugi
(l'ultima annotazione di pagamento riportata sulla scrittura privata è del mese di Pt_1
aprile 2015); ma anche che nel mese di maggio 2015 il signor , il quale aveva Pt_1
trattenuto per sé una copia delle chiavi, aveva condotto nell'immobile in questione alcuni soggetti interessati all'acquisto.
Di conseguenza, può ritenersi accertato che a far data dal mese di maggio 2015 l'immobile era rientrato nella disponibilità dei coniugi , potendo questi esercitare in pieno i loro diritti Pt_1
di godimento sul bene (nella specie, coltivando nuove occasioni di vendita).
C. Sull'omessa pronuncia relativa alla domanda di compensazione dei crediti.
Da ultimo, gli appellanti rilevano come il Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata abbia omesso qualsiasi pronuncia in merito alla richiesta compensazione dei rispettivi crediti e debiti accertati giudizialmente tra le parti, per cui chiedono che, in accoglimento del proposto appello,
si dichiari la compensazione tra gli eventuali crediti e debiti accertati in giudizio tra le parti.
La doglianza risulta fondata.
Sul punto, occorre sottolineare che non ricorrono i presupposti per l'operatività dell'istituto della compensazione - oltre che legale - giudiziale, quale invocato espressamente dagli appellanti, trattandosi di obbligazioni scaturenti dalla medesima vicenda sostanziale, relativa
11 alla disponibilità, protrattasi nel tempo, del medesimo immobile e non da vicende sostanziali o rapporti giuridici distinti.
Infatti, la compensazione “propria” di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. presuppone non solo certezza,
liquidità ed esigibilità dei rispettivi crediti, ma anche l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (cfr. Cass. del 21/05/2024, n.14156).
Resta, tuttavia, ferma la possibilità per il Giudice d'appello di operare, anche d'ufficio, una compensazione impropria o atecnica tra le rispettive obbligazioni di dare (cfr. Cass., Ordinanza
n. 6700 del 13/03/2024).
Quindi, stante la richiesta di compensazione formulata dai coniugi , questa Corte Pt_1
ritiene che per operare detta compensazione, è necessario in via preliminare “omogeneizzare”
le contrapposte partite di dare\avere.
Quindi, considerato che gli appellanti sono stati condannati al pagamento in favore della della somma di € 62.500,00 oltre interessi legali decorrenti dal momento della CP_1
domanda, detto importo assurge ad € 67.796,07, di cui € 5.296,07 a titolo di interessi legali maturati dal 30/09/2015 al 02/04/2024, ossia al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado). Di contro, l'appellata è stata condannata al pagamento nei confronti dei coniugi della somma di € 15.500,00 oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della Pt_1
sentenza gravata (02/04/2024), ragion per cui, operando la citata compensazione atipica,
residua la somma di € 52.296,07, posta a carico dei coniugi . Parte_3
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza di primo grado, va determinata in € 67.796,07 (aggiornata al 2\4\2024) la somma dovuta dai coniugi in favore della , nonché in € 15.500,00 Parte_3 CP_1
quella dovuta dalla agli appellanti, e, operando la suddetta compensazione CP_1
atecnica, e vanno condannati al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
12 della minor somma di € 52.296,07, oltre interessi legali decorrenti dal CP_1
02/04/2024 fino al soddisfo.
Rimane ferma la declaratoria di nullità della intesa negoziale del 18\5\2013 ed assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti.
D. Spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado, in ragione della reciproca soccombenza - la valutazione della soccombenza deve confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese
(cfr. Cass. n. 24482 del 09/08/2022) e il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr.
da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024) - sono compensate tra le parti per un terzo, dovendo i residui due terzi da porre a carico dei coniugi odierni appellanti, con attribuzione in favore dell'avv. IO TU per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza n. 1746/2024, pubblicata in data 02/04/2024 dal Tribunale di Salerno
- determinata in € 67.796,07 (aggiornata al 2\4\2024) la somma dovuta dai coniugi in favore della;
Parte_3 CP_1
- determina in € 15.500,00 (aggiornata al 2\4\2024) la somma dovuta da CP_1
in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
13 - CONDANNA gli appellanti, e , al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di di € 52.296,07, oltre interessi legali decorrenti dalla CP_1
pubblicazione della sentenza di primo grado fino al soddisfo;
2. COMPENSA per un terzo tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
3. CONDANNA gli appellanti, e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
dell'appellata, della residua parte dei 2\3 delle spese processuali di primo CP_1
grado, che liquida in € 801,78 per esborsi ed € 3.000,00 per competenza professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
IO TU per dichiarato anticipo;
4. CONDANNA gli appellanti, e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
dell'appellata, della residua parte dei 2\3 delle spese processuali di CP_1
secondo grado, che liquida in € 4.000,00 per competenza professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. IO TU
per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
14