Sentenza 24 giugno 1985
Massime • 3
La nuova normativa in materia di contenzioso tributario devolve in modo specifico e diretto alle commissioni tributarie la tutela dei liquidatori e degli amministratori ex art. 36 del DPR 29.09.73, n. 602; del resto, anche per i tributi soppressi s'e' in generale confermata la competenza del nuovo giudice tributario ex DPR 26.10.72, n. 636.
La nuova normativa in materia di contenzioso tributario devolve in modo specifico e diretto alle commissioni tributarie la tutela dei liquidatori e degli amministratori ex art. 36 del DPR 29.09.73, n. 602; del resto, anche per i tributi soppressi s'e' in generale confermata la competenza del nuovo giudice tributario ex DPR 26.10.72, n. 636.
Qualora l'amministrazione finanziaria, ai sensi e con le modalità dell'art. 36 quinto comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, accerti la responsabilità personale di amministratori o liquidatori di una società per il mancato pagamento di imposte da essa dovute, il ricorso dell'interessato avverso tale atto di accertamento spetta alla Competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in forza dell'espressa previsione del successivo sesto comma, mentre resta a questo fine irrilevante che quella responsabilità venga affermata pure con riferimento a Tributi soppressi, e quindi con richiamo anche alla disciplina sostanziale dettata in proposito dall'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, tenuto conto che il suddetto sesto comma del citato art. 36 configura norma processuale di immediata applicazione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/06/1985, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1985 |
Testo completo
Qualora l'amministrazione finanziaria, ai sensi e con le modalità dell'art. 36 quinto comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, accerti la responsabilità personale di amministratori o liquidatori di una società per il mancato pagamento di imposte da essa dovute, il ricorso dell'interessato avverso tale atto di accertamento spetta alla Competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in forza dell'espressa previsione del successivo sesto comma, mentre resta a questo fine irrilevante che quella responsabilità venga affermata pure con riferimento a Tributi soppressi, e quindi con richiamo anche alla disciplina sostanziale dettata in proposito dall'art. 265 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, tenuto conto che il suddetto sesto comma del citato art. 36 configura norma processuale di immediata applicazione.*