Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02332/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2332 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Cavour n. 14;
contro
il Comune di Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Strano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Dario Borgese e Angela Calabrò, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità,
- dell’ordinanza n.-OMISSIS-, ricevuta in data 16 settembre 2023, del Comune di Gravina Catania, avente ad oggetto “ingiunzione e rimessa in pristino dei luoghi delle abusivamente realizzate - art. 31 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Pratica edilizia n. -OMISSIS-”;
nonché, ove occorra e per quanto d’interesse,
- del verbale di accertamento di violazione urbanistica n. -OMISSIS-, redatto in data 25 gennaio 2022 dalla Polizia locale di Gravina di Catania;
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 2.2.2022, ancorché non conosciuta;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 9.2.2022 di comunicazione di avvio del procedimento;
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 27.1.2022 dell’Ufficio tecnico comunale, ancorché non conosciuta;
- di ogni altro atto, anche non conosciuto, antecedente, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Gravina di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha esposto;
- che a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale nell’immobile di sua proprietà sito in Gravina di Catania, -OMISSIS-(identificato catastalmente al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-), sarebbe stata riscontrata la realizzazione di “ opere in difformità a quanto presentato in quanto in difformità al R.E.C. ed alla normativa vigente, ricadenti in zona “A” - centro storico e in quanto non configurabili come strutture precarie ai sensi dell’art. 20 l. r. 4/2003, ma come ampliamento dell’esistente immobile sito in vico -OMISSIS-di Gravina di Catania ”, così come risulta da verbale di accertamento di violazione urbanistica datato 1 febbraio 2022, trasmesso alla ricorrente in allegato alla nota prot.-OMISSIS-del 9 febbraio 2023, avente ad oggetto comunicazione di avvio del procedimento repressivo;
- di avere ottemperato, presentando, in data 6 giugno 2022, la SCIA per la messa in pristino dei luoghi, richiamando la comunicazione di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-del 9 febbraio 2023 e allegando gli elaborati grafici della pianta del sottotetto posto al piano secondo dell’immobile, indicando lo stato autorizzato, lo stato di fatto e lo stato di progetto;
- che i suddetti lavori si sono conclusi in data 10 novembre 2022, con relativa comunicazione assunta
al protocollo del Comune con n. -OMISSIS-.
- di avere presentato, in data 29 dicembre 2022, una SCIA ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, -OMISSIS-, avente ad oggetto un cordolo sommitale in calcestruzzo debolmente armato e struttura in ferro scatolare e termocopertura per locale sottotetto e vano scala, intervento resosi necessario in seguito alla rimozione della copertura in eternit presente sia sul locale sottotetto che sul vano scala, in ragione del fatto che la struttura lignea di sostegno era risultata vetusta, pertanto si è resa necessaria la sostituzione dell’intera copertura con struttura più leggera in ferro scatolare e termocopertura, ancorata su cordolo in calcestruzzo debolmente armato;
- di avere presentato per interventi di ristrutturazione del piano primo e del piano secondo dell’immobile, in data 29 dicembre 2022, ulteriore SCIA, con prot. n.-OMISSIS-,
- di avere ricevuto, in data 16 settembre 2023, l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- – gravata con il presente giudizio, che – preso atto della sospensione della “SCIA prot. n.-OMISSIS-avente ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi” – ha ordinato la remissione in pristino dei luoghi entro novanta giorni, avvertendo che in caso di inottemperanza il bene e l’area di sedime verranno acquisiti al patrimonio del Comune e sarà irrogata sanzione pecuniaria fino a € 20.000,00.
Avverso il predetto provvedimento, parte ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, degli artt. 3, 27, 31, 33, 34, 37 del d.p.r. n. 380/2001 come recepiti in Sicilia con l. r. n. 16/2016. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria e dei presupposti, difetto e, comunque, perplessità della motivazione.
In sintesi, parte ricorrente lamenta di avere provveduto ad effettuare i lavori di ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo le opere abusive, presentando specifica SCIA e successiva comunicazione di fine lavori in data 10 novembre 2022 di cui l’amministrazione comunale non fornisce alcun chiarimento.
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 27, 31, 32, 33, 34, 37 del d.p.r. n. 380/2001 come recepiti in Sicilia con l. r. n. 16/2016 e dell’art. 3 della l. n. 241/90. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta, difetto d’istruttoria e dei presupposti, difetto e, comunque, perplessità della motivazione.
E invero, osserva la parte ricorrente l’Amministrazione ha emesso il provvedimento repressivo senza previamente adottare alcun atto di divieto e/o di rimozione degli effetti e/o di annullamento delle SCIA sopra indicate.
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 27, 31, 32, 33, 34, 37 del d.p.r. n. 380/2001 come recepiti in Sicilia con l. r. n. 16/2016 e dell’art. 3 della l. n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto d’istruttoria e dei presupposti, difetto di motivazione.
Con tale motivo, parte ricorrente censura l’ordinanza di demolizione per genericità, non indicando né le opere o parti di opere che dovrebbero essere demolite, né la norma applicata.
4) Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di
motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti. Violazione del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi.
Secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato viola il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente, considerate le SCIA presentate prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione e sulle quali il comune non ha adottato alcun provvedimento di divieto e/o di rimozione degli effetti e/o di annullamento.
5) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 22, 31, 32, 33, 34 e 37 del d.p.r. n. 380/2001 come recepiti in Sicilia con l. r. n. 16/2016, sotto diverso profilo. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria e dei presupposti, difetto e, comunque, perplessità della motivazione.
L’ordinanza si fonda erroneamente sugli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, che sanzionano gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, ipotesi non riscontrabile nel caso di specie, giacché anche ove la realizzazione del cordolo sommitale sia avvenuto in difformità al Regolamento edilizio o alle norme applicabili, circostanza non vera, avrebbe dovuto trovare applicazione, a tutto voler concedere, l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, considerato che gli interventi in parola rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 22 del testo unico, essendo subordinati a segnalazione certificata di inizio attività o, addirittura, a mera CILA.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documenti.
In data 08.02.2024 il controinteressato si è costituito ritualmente nel presente giudizio, rilevando l’infondatezza delle censure articolate e chiedendo il rigetto integrale del ricorso introduttivo.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero, l’ordinanza impugnata – nel dare atto: i ) dell’avvenuta presentazione della SCIA ordinaria prot.-OMISSIS-volta al ripristino dello stato dei luoghi alla luce delle opere abusive accertate nel verbale di sopralluogo del 25 gennaio 2022; ii ) della comunicazione, in data 10 novembre 2022, dell’ultimazione di tali lavori; iii ) del provvedimento del 30 giugno 2023 (nota prot. -OMISSIS-) di sospensione della SCIA sopraindicata – ingiunge la demolizione delle opere abusive accertate il 25 gennaio 2022 e, segnatamente:
“ 1) copertura (già esistente) del vano scala, con struttura in acciaio scatolare e termo-copertura autoportante (foto 1, 2 e 3);
2) La parte di terrazza posta a nord dell'edificio di circa mq. 18 è stata totalmente chiusa con struttura in scatolare di acciaio zincato, pannelli di termo-parete e termo-copertura (foto 4, 5 e 6)
3) Il vano ripostiglio (come riportato in sanatoria e catastalmente) è stato modificato e precisamente si sono costituiti due vani, il primo avente accesso dalla vano scala è stato rialzato al fine di accedere alla terrazza ed essere collegato alla veranda (descritta al punto successivo), nel detto vano si trova un blocco mobili per cucina (non ancora collegato agli scarichi e agli allacci di acqua), sempre dallo stesso si accede al rimanente sottotetto, anch'esso rialzato, ma di poco al fine di realizzare una finestra a nastro per tutto il lato prospiciente la terrazza (foto 7, 8 e 9 );
4) Parte di terrazza posta a est è stata realizzata una veranda chiusa di circa mq. 11, adiacente al vano scala e collegata senza alcun infisso al vano descritto al punto precedente, la stessa è stata realizzata con struttura portante in scatolare di acciaio zincato e termo-copertura con contro-soffitto in cartongesso, mentre la chiusura è stata realizzata con vetrate con struttura in alluminio anodizzato di colore bianco. Dalla stessa si accede alla terrazza rimanente (foto 10, 11 e 12) ”
Ciò posto, in primo luogo, occorre sottolineare che ai sensi dell’art. 3 della l.reg. Sicilia 16/2016 sotto il profilo meramente edilizio – fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni – rientrano nell’edilizia libera l’esecuzione delle opere necessarie al recupero dell'immobile mediante la realizzazione di intervento edilizio finalizzato al ripristino della conformità edilizia ed alla eliminazione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Regola specularmente prevista anche dal d.P.R. n. 31/2017 (in Sicilia l.reg. 5/2019) ove all’allegato A (punto A30) secondo cui non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica le “demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi”. In tale dimensione, pertanto, la normativa sopraindicata assume una mera valenza ricognitiva della generale e logica regola secondo cui il ripristino dello stato legittimo del fabbricato non deve essere autorizzato o segnalato all’ente locale, al fine di rendere lecita un’attività inevitabilmente doverosa e costituente l’adempimento di un obbligo immanente in capo al privato.
In tale contesto, pertanto, prescindendo dal rispetto delle normative di settore (sismica, igienico-sanitaria, ecc.), nel caso di ripristino dello stato legittimo del fabbricato, i titoli edilizi e le comunicazioni consequenziali possono costituire in modo per consentire al Comune di verificare la corretta e definitiva rimozione delle opere abusive (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 20 dicembre 2024, n. 4183).
Nel caso di specie, parte ricorrente non solo ha presentato una SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi (espressamente “S.C.I.A. per la messa in pristino dei luoghi a seguito di procedimento repressivo prot. n.-OMISSIS-del 09/02/2002 pratica edilizia n. 0-OMISSIS-, riguardante l’immobile sito in via -OMISSIS-”), ma ha anche comunicato l’ultimazione dei lavori. Pertanto, qualora il Comune avesse dei dubbi sull’effettiva realizzazione dell’intervento di demolizione e ripristino, prima di adottare l’ordinanza di demolizione, è tenuto a verificare l’adempimento degli obblighi tramite un sopralluogo o con altri strumenti alternativi, essendo, invece, irrilevante la disposta sospensione dell’efficacia della SCIA di ripristino.
Tutte le ulteriori argomentazioni spese dalla difesa del Comune, nelle memorie depositate il 31 ottobre 2025 e l’11 novembre 2025, in ordine alla legittimità degli interventi eseguiti con la SCIA “in sanatoria” del 29 dicembre 2022 prot. -OMISSIS-(presentata con riferimento al cordolo in calcestruzzo debolmente armato, struttura in ferro scatolare e termocopertura per locale sottotetto e vano scala condominiale, riguardante l'immobile sito in via-OMISSIS-) e con la SCIA ordinaria del 29 dicembre -OMISSIS- costituiscono un’inammissibile integrazione giudiziale della motivazione dell’ordinanza impugnata (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2151), giacché in alcun modo richiamati nel corpo della motivazione che rinvia esclusivamente al segmento procedimentale afferente alle opere abusive indicate nel sopralluogo del 25 gennaio 2022.
Né tantomeno il Comune, in seno al provvedimento impugnato, ha prospettato false rappresentazioni nelle segnalazioni o comunicazioni effettuate dal ricorrente o che – per quanto allegato e prospettato – le opere oggetto della SCIA di ripristino siano differenti da quelle oggetto del verbale di sopralluogo richiamato nell’ordinanza di demolizione gravata.
Alla luce di quanto esposto, previo assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso da cui esame ed eventuale accoglimento il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, il ricorso deve essere accolto, in quanto il provvedimento impugnato, risulta privo di oggetto, giacché ordina la demolizione di opere di cui il ricorrente ha già precedentemente comunicato l’integrale eliminazione. L'amministrazione resistente potrà, qualora lo ritenga necessario, procedere all’adozione di un’ordinanza di demolizione previa verifica della rispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto dichiarato dal ricorrente.
La peculiarità della vicenda in esame e la parziale novità della questione esaminata legittimano la compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Spese compensate, fatto salvo il rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CR IA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CR IA ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.