CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/11/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 802/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Parte_1 C.F._1
IT del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AN EL del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in Montorio al Vomano presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
➢ (cf ) già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Gaetano BIOCCA del foro di Teramo,
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
p iva ) e per essa Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
(p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano BIOCCA del foro di Teramo
[...] P.IVA_3 ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 544/24 del 21 maggio
2024 in tema di azione revocatoria.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha accolto, regolando secondo il criterio della soccombenza le spese di lite, la domanda proposta dall'allora nei confronti di e della di lui moglie, Controparte_3 Parte_1
, avente ad oggetto la revocatoria dell'atto pubblico del 5 aprile 2013, per Notar Controparte_1 di costituzione di un fondo patrimoniale, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e Per_1 composto dai seguenti beni immobili:
“diritti di piena proprietà pari a 34/405 sull'appezzamento di terreno sito in Comune di Rocca Santa Maria, alla Località Ceppo, confinante con eredi a più lati, salvo altri o variati, riportato al Catasto Terreni Per_2 di detto Comune al foglio 29, particelle 33 (Ha. 08.51.40), 34 (are 70.50), e 35 (Ha. 05.18.50), della superficie complessiva di Ha. 14.40.40;
- diritti di piena proprietà sull'appartamento facente parte del fabbricato sito in Comune di Teramo alla via
G. D'Annunzio n° 109, di consistenza catastale di nove vani su tre livelli, piani terra, secondo e terzo, confinante con vano scala e spazi comuni e via G. D'Annunzio a mezzo distacco agli altri lati, salvo altri o variati, riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 69, particella 228, subalterno 9, P. T-2-3, categoria A2, vani 9, rendita € 999,34;
- diritti di piena proprietà su piccolo appartamento facente parte del fabbricato sito in Comune di Castel di
Lama, alla via Villa Sambuco n° 25, 27 e 31, di consistenza catastale di due vani e mezzo, confinante con vano scale, detta via a mezzo distacco, salvo altri o variati, riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 11, particella 125, subalterno 1, P. S1-T, categoria A3, vani 2,5, rendita € 76,18;
- diritti di piena proprietà pari ad 1/2 sull'appartamento facente parte del fabbricato sito in Comune di Castel di Lama, alla via Roma, della consistenza di otto vani catastali su tre livelli, piani seminterrato, terra e secondo, confinante con vano scala, detta via e spazi comuni a mezzo distacco, salvo altri o variati, riportato al catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 8, particella 404, subalterno 1, P. S1-T—2, categoria A2, vani
8, rendita € 578,43;
- diritti di piena proprietà pari ad 1/2 sul garage posto al piano seminterrato del fabbricato sito in Comune di Castel di Lama, alla via Roma, confinante con spazio di manovra, terrapieno ed altro garage, riportato la
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 8, particella 404, subalterno 3, P. S1, categoria C6, mq. 50, rendita € 144,61;
- diritti di piena proprietà pari ad 1/2 sull'appartamento facente parte del fabbricato sito in Comune di Castel di Lama, alla via Roma, della consistenza di nove vani e mezzo su tre livelli, piani seminterrato, terra e primo, confinante con vano scala, detta via e spazi comuni a mezzo distacco, salvo altri o variati, riportato al Catasto
Fabbricati di quel Comune al foglio 8, particella 404, subalterno 2, P. S1-T-1, categoria A2, vani 9,5, rendita
€ 686,89;
2 - diritti di piena proprietà sull'appezzamento di terreno sito in Comune di Castel di Lama, in prossimità di via Roma, confinante con detta via e restante parte di proprietà a due lati, salvo altri o variati, Parte_1 riportato in Catasto Terreni di detto Comune al foglio 8, particeller 163 (are 2,90), e 290 (are 1,70), della superficie complessiva di are 4,60 (are 4 e cenitare 60), R.D. € 2,85 e R.A. 2,62;
- diritti di piena proprietà sull'appartamento facente parte del fabbricato sito in Comune di Castel di Lama, alla via Villa Sambuco n° 35, della consistenza di due vani e mezzo su due livelli, piani terra e primo, confinante con vano scale, della via e spazi comuni a mezzo distacco, salvo altri o variati, riportato al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 11, particella 125, subalterno 3, P. T-1, categoria A4, vani 2,5, rendita
€ 52,94;
- diritti di piena proprietà sull'appartamento facente parte del fabbricato sito in Comune di Castel di Lama, alla via Sambuco n° 35, della consistenza di un vano e mezzo al piano terra, confinante con vano scala, detta via e spazi comuni a mezzo distacco, salvo altri o variati, riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al figlio 11, particella 125, subalterno 4, P. 1, categoria A5, vani 1,5, rendita e 24,79;
- diritti di piena proprietà sul locale negozio facente parte del fabbricato sito in Comune di Castel di Lama, alla via Villa Sambuco n° 21, posto al piano terra e della consistenza di metri quadrati 25, confinante con detta via e spazi comuni a mezzo distacco agli altri lati, salvo altri o variati, riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 11, particella 125, subalterno 5, P. T, categoria C1, mq. 25, rendita € 271,14;
- diritti di piena proprietà sull'appartamento facente parte del fabbricato sito in Comune di Castel di lama, alla via Di Vittorio n° 11, della consistenza di cinque vani e mezzo su tre livelli, piani seminterrato, terra e primo, confinante con vano scala, detta via e spazi comuni a mezzo distacco, salvo altri o variati, riportato al
Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 8, particella 289 graffata con particella 314, P. S1-T-1, categoria
A3, vani 5,5, rendita € 167,59”.
1.2.Nella parte motiva della sentenza, il giudice di prime cure ha dato atto delle prospettazioni delle parti che possono di seguito essere così sintetizzate.
L'istituto di credito ha rappresentato che a partire dal 2004 la Cala dei RI Costa Smeralda srl, società di cui il era amministratore e quindi legale rappresentante, ha sottoscritto con l'allora un Parte_1 CP_6 contratto di conto corrente avente n. 90.33.50573 in ordine al quale il predetto ha prestato garanzia fideiussoria per un ammontare di € 950.000,00.
A distanza di un decennio circa, segnatamente il 28 luglio 2014, la medesima società ha acceso un mutuo, con la medesima banca, dell'importo di € 1.000.000,00.
A garanzia dell'obbligo restitutorio, per sorte capitale ed interessi, sempre il ha rilasciato un'ulteriore Parte_2 fideiussione questa volta sino all'importo di € 1.200.000,00.
La somma oggetto di mutuo è stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente.
Le parti convenute, costituitesi mediante il deposito di distinte comparse, hanno contestato la fondatezza della domanda.
3 Tuttavia, mentre il (anticipando questioni che invero saranno poi integralmente riprese anche nel Parte_1 corso del presente giudizio) ha lamentato, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere della pretesa creditoria della banca (individuata nel contratto di mutuo), la sussistenza tanto del requisito oggettivo che di quello soggettivo (dolo specifico) per l'azione revocatoria.
La PR, invece, ha negato di essere a conoscenza dell'esposizione debitoria della società Cala dei
RI e di riflesso anche del coniuge dal quale, in ogni caso, risulta di fatto separata.
1.3. Queste, in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione.
E' stata, innanzitutto, operata una ampia ricostruzione della cornice giuridica al cui interno deve essere inquadrata l'azione revocatoria sia per quanto concerne le coordinate giuridiche, così come tratteggiate dalla giurisprudenza di legittimità, dell'elemento oggettivo (in termini di alterazione quantitativa del patrimonio) e di quello soggettivo (dolosa preordinazione di recare pregiudizio alle ragioni creditorie vertendosi in un'ipotesi di atto dispositivo anteriore rispetto a quello oggetto di causa).
Il sul quale gravava l'onere della prova, non ha dimostrato adeguatamente le circostanze che, Parte_1 secondo la sua ricostruzione avrebbero, escluso l'eventus damni (esistenza di un'ipoteca a garanzia del mutuo di un valore di gran lunga superiore alla somma elargita, partecipazione in diverse compagini societarie) e soprattutto il dolo specifico.
La questione sul momento dell'esistenza del credito è stata ritenuta irrilevante in quanto al tempo della sottoscrizione del mutuo il rapporto di conto corrente presentava già una considerevole esposizione debitoria.
Le movimentazioni presenti sugli estratti conto hanno confermato che il mutuo è stato impiegato essenzialmente al fine di ripianare il suddetto debito tant'è vero che lo stesso, a distanza di poco, presentava un saldo attivo per la misura di € 0,57.
Nella valutazione della vicenda, poi, occorre tener conto delle ulteriori circostanze:
- Nel fondo patrimoniale, sono stati conferiti tutti i restanti beni immobili liberi da vincoli riconducibili al;
Parte_2
- Tale atto è intervenuto a distanza di diversi (ben 39) dalla celebrazione del matrimonio;
- La PR ha ammesso di essere separata di fatto dal marito e su tale profilo il coniuge non ha preso compiuta posizione;
1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata dal mediante Parte_1
l'articolazione di due motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione circa l'esistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni.
A tale riguardo, in particolare, l'appellante ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato afferma il mancato assolvimento dell'onere probatorio riguardo alle circostanze (valore del bene ipotecato, adeguata garanzia dell'esposizione debitoria sul rapporto di conto corrente e partecipazione in altre
4 società) che avrebbero potuto comportare una diversa opzione interpretativa in quanto non è stata ammessa l'istanza di ordine di esibizione ex art 210 cpc.
Con il secondo motivo, invece, il ha, sostanzialmente per le medesime ragioni, contestato la Parte_2 valutazione operata dal primo giudice sulla sussistenza dell'elemento soggettivo rappresentando che l'atto dispositivo è anteriore al mutuo, che tale contratto non presenta alcun elemento di collegamento con il rapporto di conto corrente e, di conseguenza, a difettare nella fattispecie è la prova del dolo specifico.
Si è costituita anche la aderendo all'impugnazione proposta e spiegando, allo stesso tempo, anche CP_1 appello incidentale avente ad oggetto il capo delle spese di lite liquidate, secondo la sua prospettazione, in misura eccessiva rispetto all'effettiva attività svolta.
La , nel frattempo, subentrata a nella titolarità dei rapporti Controparte_2 Controparte_3 per cui è causa, non si è costituita, mentre vi è stato l'intervento, nella qualità di cessionaria, di CP_4 che ha resistito all'interposto gravame deducendone l'infondatezza nel merito e così insistendo per
[...]
l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, e non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di
[...]
(nuova denominazione di che, sebbene regolarmente evocata in Controparte_2 Controparte_3 giudizio mediante la notifica dell'atto di appello all'indirizzo di posta certificata del procuratore, non si è costituita.
3. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
L'appello principale proposto dal (in ordine al quale vi è stata totale adesione della PR) è Parte_1 infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Prima tuttavia di addentrarsi nella disamina dei motivi (che, in quanto diversi fra loro, vanno scrutinati partitamente), occorre aggiungere al quadro di chiara connotazione documentale che:
- Nel libello introduttivo del giudizio in primo grado, l'istituto di credito ha chiaramente inteso far discendere il momento generativo della propria pretesa creditoria nel rapporto di conto corrente acceso presso la nel 2004; CP_6
- Il mutuo, infatti, è stato concesso allorquando era già maturata sul predetto conto una consistente esposizione debitoria tant'è vero che la somma è andata a confluire integralmente sullo stesso;
5 - Nella motivazione della sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha ritenuto sostanzialmente ininfluente, ai fini dell'accoglimento della domanda, stabilire se la genesi del credito della banca sia da individuare nel conto corrente oppure nel mutuo atteso che gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio devono ritenersi idonei ai fini dell'accoglimento della domanda;
- Non vi invero alcuna contestazione né con riguardo all'esistenza del credito né tanto meno sull'assoggettabilità dell'atto pubblico costitutivo del fondo patrimoniale all'azione revocatoria.
Tanto considerato, è possibile procedere al vaglio del primo motivo.
4.1. Come anticipato, secondo la tesi dell'appellante, il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico è derivato dalla scelta di non ammettere l'ordine di esibizione.
L'assunto, invero, non persuade per una pluralità di ragioni.
Innanzitutto, non risulta dalla disamina della documentazione prodotta che all'udienza di precisazione delle conclusioni, il abbia reiterato la richiesta di ammissione di ordine di esibizione implicitamente Parte_1 rigettata con l'ordinanza riservata del 4 marzo 2020.
Ed infatti, all'udienza del 16 aprile 2024, il procuratore della parte si è limitato a chiedere che “ la causa venga trattenuta in decisione riportandosi alle note conclusive già depositate”.
Tali note o meglio le comparse conclusionali del 20 aprile 2021 e del 22 aprile 2022 contengono un richiamo, altrettanto generico, alle rassegnate conclusioni e, di conseguenza, il riferimento all'ordine di esibizione contenuta nell'atto di appello deve ritenersi inammissibile.
Va, a tale riguardo, condivisa l'oramai granitica posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (che vale certamente anche per il mezzo disciplinato dall'art. 210 cpc che non può essere disposto in via officiosa dal giudice) secondo cui è indispensabile che le istanze istruttorie siano state espressamente richieste in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nel corso del primo giudizio ed a tal fine non può ritenersi sufficiente il generico richiamo ai precedenti scritti difensivi (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 10.11.2021 n. 33103).
Ad ogni buon conto, volendo, per mero scrupolo, scendere nella disamina del merito, è possibile affermare quanto segue.
Risulta indubbio che, secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che agisce in revocatoria fornire la prova della sussistenza dei requisiti (oggettivi e soggettivi) dell'azione.
Con riguardo al profilo dell'eventus damni, secondo un indirizzo ampiamente consolidato della giurisprudenza
(tanto da trovare conforto anche in arresti successivi alla pubblicazione della sentenza impugnata) è principio costante che “In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione
6 patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.” (cfr
Cass Civ, Sez III, 18.4.2025 n. 10298).
Orbene, nel caso di specie non è controverso (anche perché trattasi di circostanza non adeguatamente contestata) che nel fondo patrimoniale i coniugi hanno inserito i beni non gravati da Parte_3 garanzie e vincoli di fatto eliminando la platea delle opzioni su cui soddisfare eventuali pretese creditorie di terzi.
A fronte, pertanto, di tale quadro sarebbe spettato al fornire la prova della sussistenza di elementi in Parte_2 grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Tale dimostrazione, così dovendosi condividere integralmente il percorso argomentativo del primo giudice, non è stata fornita.
Ed infatti, nel corso del giudizio l'appellante si è limitato a produrre documentazione, peraltro in parte già acquisita (perché depositata dalla banca) ed in parte del tutto irrilevante ai fini della decisione, non corroborando (e come di contro avrebbe dovuto) documentalmente le circostanze poste a fondamento delle proprie ragioni ovvero:
a) Valore dell'immobile sito nel Comune di Arzachena e sul quale è stata costituita ipoteca a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti con la firma del contratto di mutuo del 2014;
b) Pluralità di partecipazioni in diverse altre compagini societarie;
In difetto di elementi ulteriori l'ordine di esibizione (peraltro circoscritto all'acquisizione degli atti relativi all'istruttoria svolta dalla banca prima della concessione del mutuo) deve ritenersi inammissibile (perché non può valere a supplire all'inerzia probatoria della parte) e comunque irrilevante.
A tale ultimo riguardo, va tenuto in debito conto delle seguenti ulteriori circostanze:
- Se è vero che l'erogazione di un mutuo, per giunta per un importo così considerevole, è preceduta da una verifica preliminare della sussistenza di una garanzia adeguata dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria, risulta altrettanto indubbio che il avrebbe dovuto (ed invero Parte_1 nell'atto di appello questa circostanza è ritenuta per supposta senza essere comprovata) dimostrare la piena solvibilità della società debitrice principale (vale a dire Cala dei RI srl);
- Ne deriva pertanto che, a prescindere dal valore del bene immobile indicato a garanzia (con iscrizione ipotecaria), la predetta società avrebbe potuto avere un'esposizione debitoria ulteriore verso altri soggetti così come l'appellante avrebbe dovuto provare l'assenza di altre iscrizioni ipotecarie;
- Non consente un diverso inquadramento dei fatti, la deduzione che la banca non abbia sollevato contestazioni in quanto tale condotta può ritenersi circoscritta al solo fatto storico del valore della garanzia ipotecaria, ma non può spingersi certamente oltre;
- Inoltre, sulla scorta dei principi di diritto a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono, l'attore che agisce in revocatoria è tenuto unicamente a fornire, peraltro avvalendosi anche di presunzioni, la prova dell'alterazione quali-quantitativa (attesa la finalità dell'azione) del patrimonio della controparte
7 essendo sufficiente anche la mera situazione di pericolo che da una siffatta circostanza possa derivare per il soddisfacimento della pretesa creditoria;
- Infine, ed a voler tutto concedere, le considerazioni svolte dal avrebbero potuto rilevare Parte_1 laddove l'azione fosse stata svolta nei confronti della società debitrice, ma non certamente nei riguardi della persona fisica del garante e dunque di un soggetto giuridico del tutto diverso e distinto nei cui riguardi devono essere svolte le valutazioni in ordine alla solvibilità;
Sulla scorta, pertanto, di quanto sin qui esposto, il primo motivo di appello non può che essere rigettato.
4.2. A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne il secondo profilo di doglianza che, come anticipato, ha investito l'assenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
In quest'ottica, è chiaro che risulta fondamentale accertare se il credito sia anteriore oppure posteriore all'atto dispositivo.
Su tale profilo, e si è già detto, la sentenza di primo grado non ha preso una compiuta posizione avendo in definitiva ritenuto del tutto irrilevante la circostanza in quanto l'esistenza del dolo anche specifico deve ritenersi evidente alla luce di una serie di circostanze documentali.
Dalla disamina del materiale documentale deve ritenersi che:
- Alla data dell'erogazione del mutuo e della fideiussione prestata dal il rapporto di conto Parte_1 corrente della Cala dei RI srl presentava un significativo saldo negativo per un importo di €
456.692,47 (cfr pag 42 del doc 12 di parte appellata);
- La somma oggetto del mutuo è pressocchè integralmente andata a confluire sul predetto rapporto ripristinando in tal modo una provvista che di lì a poco è stata utilizzata per effettuare ulteriori operazioni in uscita (trattasi di restituzione finanziamento soci in favore di Investimenti Immobiliari srl e Villaggio Domani srl);
- La predetta società, come da nota di del 22 febbraio 2018 (cfr doc. 9 delle produzioni della CP_6 banca integralmente depositate dalla cessionaria) si è di fatto sin da subito resa inadempiente all'obbligo di restituzione della sorte capitale mutuata e degli interessi risultando morosa di ben 13 mensilità tanto da giustificare l'esercizio del diritto di recesso da parte della banca;
- Il si sono sposati nel 1975 e quindi il fondo patrimoniale è stato costituito a Controparte_7 distanza di circa 38 anni;
- La circostanza che i coniugi fossero separati di fatto non è stata contestata;
- La è risultata socia della Cala dei RI srl seppur per una minima quota;
CP_1
La giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante principale nei propri scritti difensivi, ove correttamente interpretata, non consente di escludere la sussistenza nella fattispecie dell'elemento soggettivo.
8 Le Sezioni Unite della S.C. hanno difatti chiarito che “In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.” (cfr Cass Civ, S.U., 27.1.2025 n. 1898).
Correttamente interpretando la ratio di tale opzione interpretativa è possibile affermare che:
- La costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito e pertanto quanto alla posizione del terzo è sufficiente la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie;
- È pertanto necessario che l'atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio
(cd. dolo specifico)
- La partecipazione alla compagine societaria di Cala dei RI da parte della PR è circostanza che, unitamente al rapporto non eliso dalla separazione di fatto tra le parti, deve ragionevolmente indurre a ritenere che la stessa fosse ampiamente a conoscenza dell'esposizione debitoria della società già al tempo della costituzione del fondo;
- La dolosa preordinazione può ritenersi dimostrata dal fatto che al tempo del mutuo ed anche dalla fideiussione prestata dal a garanzia degli obblighi da esso derivanti, il conto corrente sul Parte_1 quale l'importo erogato è andato a confluire già presentava, come anticipato, un saldo negativo;
- Tra la costituzione del fondo patrimoniale ed il mutuo è intercorso un lasso di tempo non eccessivo
(poco più di un anno);
- Non sono state allegate e men che meno provate le ragioni della costituzione di un fondo patrimoniale dopo 38 anni di matrimonio e soprattutto le finalità di tale scelta;
- A tale riguardo, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
- I coniugi erano separati di fatto il che rappresenta un ulteriore fattore in contrasto con l'esigenza di costituire un fondo a tutela dei bisogni del nucleo familiare;
In forza dunque di tali essenziali considerazioni, anche il secondo motivo deve essere rigettato.
9 5. Resta a questo punto da esaminare l'appello incidentale spiegato dalla relativo unicamente al CP_1 capo delle spese di lite ritenute eccessive e comprensive della fase istruttoria di contro non dovuta perché non espletata.
L'assunto non coglie nel segno per una serie di ragioni.
Nei giudizi analoghi a quello che ci occupa, il valore della causa, rilevante ai fini della liquidazione delle spese, è rappresentato dal valore del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria.
Tale valore può individuarsi nella somma di € 1.199.245,98 indicato nella nota di del 2018 in quanto CP_6 attestante l'ammontare dell'esposizione debitoria maturata sul contratto di mutuo.
Tuttavia, nella sentenza impugnata il primo giudice, in questo attenendosi al valore indeterminabile della lite nell'atto di citazione, ha liquidato la somma di € 7.500, 00 risultante di poco inferiore ai valori medi per quello scaglione.
Certamente, deve ritenersi dovuta la fase istruttoria in quanto è documentato per tabulas che le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art 183 cpc ed una tale circostanza risulta, prescindendo dall'avvenuto espletamento dell'attività istruttoria, sufficiente a riconoscere il compenso anche per tale fase.
Per tali ragioni, quindi, anche l'appello incidentale deve esser disatteso.
6.1. In ultimo, le spese di lite del presente grado tra le parti appellanti e la cessionaria devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellata e per essa la somma di € 12.033,00 per Controparte_8 Controparte_5 compensi professionali attenendosi ai valori minimi di liquidazione attesa la non particolare complessità delle questioni ed il valore della causa di poco superiore allo scaglione, di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(valore della controversia da € 1.000.0000 ad € 2.000.000 fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.2. Nulla invece sulle spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e Controparte_2 dovendosi fare applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività
10 processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre)..
7.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza dell'importo corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 544/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_9
b) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello proposto da;
Parte_1
c) Rigetta l'appello incidentale spiegato da Controparte_1
d) Condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 Controparte_8
e per essa delle spese del presente grado che liquida in € 12.033, per Controparte_5 compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e
CPA dovuti come per legge;
e) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previa verifica di cui in parte motiva.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
11