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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 26/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10601/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MARCHESE PIETRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, sesto comma, della legge n. 335/1995 richiesto con la domanda presentata il 5/02/2024; ◊ per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente le somme dovute a tale titolo, secondo la CP_1
decorrenza prevista ex lege, oltre gli interessi legali computati a partire dalla maturazione di ogni singolo rateo fino all'effettivo saldo;
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, il ricorrente – premesso di essere titolare di valido permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
premesso di avere presentato, in data 05/02/2024, domanda di assegno sociale;
premesso che, con provvedimento del 7/02/2024, l'ente previdenziale resistente gli comunicava che
“… non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto …per il seguente motivo: non risulta titolare di
permesso di soggiorno di lunga durata”; premesso che i ricorsi inoltrati in via amministrativa per il riesame del provvedimento negativo rimanevano privi di concreto riscontro;
- deduceva l'illegittimità del diniego manifestato dall' in ordine alla domanda da egli presentata allo scopo di poter conseguire l' assegno CP_1
sociale e chiedeva, quindi, al Tribunale adito di volere “ … accertare e dichiarare l'illegittimità del
provvedimento di rigetto adottato dall'ente previdenziale avverso la domanda di AS, presentata dall'odierno
ricorrente il 05.02.2024 e recante n.°INPS.5500.05/02/2024.0096704 (Rif. n.°9120000205316), e
correlativamente accertare e dichiarare il diritto del medesimo sig. al riconoscimento Parte_1
dell'assegno sociale, chiesto con domanda n.°INPS.5500.05/02/2024.0096704 (Rif. n.°9120000205316),
unitamente alle maggiorazioni spettantigli, il tutto con decorrenza come per legge e per i ratei a venire, e,
CP_ per l'effetto, - condannare l' alla immediata liquidazione e corresponsione in favore del sig. Parte_1
, odierno ricorrente, delle somme spettantigli a titolo di AS oltre maggiorazioni spettanti come per
[...]
legge, nei ratei maturati e mai corrisposti con decorrenza come per legge (domanda presentata il
05.02.2024) e per i ratei a venire, maggiorato di interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli ratei fino
al saldo effettivo …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10/10/2024, l'ente previdenziale resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, fissata udienza di discussione e decisione,
sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. Ai fini del decidere, giova premettere quanto segue.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, che prescinde del tutto dal versamento dei contributi, e spetta, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge n. 335/1995, ai cittadini che hanno raggiunto una determinata età e risultano titolari di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge.
L'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, integrante il testo unico in materia di immigrazione, prevede che gli stranieri titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.
In seguito, l'art. 80 della legge n. 388/2000 è intervenuto prescrivendo che, ai sensi del ricordato art. 41,
l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, ai soli stranieri titolari di carta di soggiorno (adesso permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).
Infine, l'art. 20, decimo comma, della legge n. 133/2008 ha statuito che, a decorrere dal giorno 01/01/2009,
l'assegno sociale sia corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La Corte Costituzionale ha affermato che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari, ma anche a quelli dei Paesi UE
ed agli stessi cittadini italiani, escludendo, così, ogni profilo di discriminazione sia tra cittadini italiani e stranieri sia tra extracomunitari in ragione del titolo di soggiorno (cfr. ord. n. 197/2013); la previsione di un limite di stabile permanenza per dieci anni sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale appare adottata sul presupposto, per tutti gli aventi diritto, di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato (cfr. Cass.
3521/2014).
La ratio della norma, dunque, è quella di riconoscere il diritto alla prestazione soltanto a persone che abbiano con lo Stato italiano un legame stabile ed effettivo, offrendo loro “alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro,
un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al
cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per
quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)” (cfr. Corte Cost.
sent. n. 50/2019). Alla luce di tale ratio vanno, quindi, esaminati sia il concetto di soggiorno in via continuativa nel decennio nel territorio italiano, sia la collocazione temporale del decennio rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sotto il primo profilo, si tratta di verificare se, nel caso concreto, il legame tra il soggetto richiedente e lo Stato
italiano sia effettivo e stabile: occorre cioè accertare se, nell'arco di dieci anni, il richiedente abbia mantenuto un radicamento nello Stato italiano e una simile verifica non può che riguardare il decennio nel suo complesso adottando un criterio di prevalenza e non considerando separatamente i singoli anni che compongono detto decennio (cfr. App. Torino n. 270/2019).
Recentemente, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “il requisito della continuità della
permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al
cittadino italiano (in tal senso anche ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla
titolarità del permesso di soggiorno e non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione
di cui all'art. 16, secondo comma, Cost. edagli artt. 21 e 45 del T.F.U.E. (ex artt. 18 e 39 del Trattato della
Comunità Europea) non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in
considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza
dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non
identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio
nazionale” (Cass. 16989/2019).
Quanto alla collocazione temporale del decennio di soggiorno legale in Italia rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, va considerato che il requisito in esame è ulteriore e diverso dalla residenza nel territorio italiano, richiesta dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995.
La residenza in Italia deve sussistere al momento della domanda amministrativa e deve permanere anche successivamente, per mantenere il diritto alla prestazione, mentre il diverso requisito dei dieci anni continuativi di soggiorno legale in Italia, una volta conseguito, si consolida definitivamente in capo alla persona, sicché, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale significativo della vita del richiedente (di almeno dieci anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo distante dal momento di presentazione della domanda di assegno sociale.
Dunque, in buona sostanza, i requisiti per ottenere l'assegno sociale sono: - l'avere compiuto, a partire dal giorno 01/01/2019, l'età di 67 anni;
l'essere cittadini italiani o soggetti “equiparati” ai cittadini italiani;
l'avere residenza effettiva ed abituale in Italia;
l'essere sprovvisti di reddito, ovvero possedere redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
l'avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno
10 anni.
Non nuoce aggiungere che lo stesso ente previdenziale convenuto, in materia di riconoscimento e fruizione dell'assegno sociale, con messaggio n. 1268 del 3/04/2023, ha chiarito quanto segue: “… In merito al
riconoscimento del diritto alla prestazione, di seguito si riepilogano i requisiti anagrafici del richiedente, già
oggetto di precedenti messaggi e circolari dell'Istituto: a) età anagrafica (attualmente 67 anni); b)
cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio
Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato,
di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre
2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017); c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per
10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n.
3239/2017); d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione
della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione
(cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017) …”.
Ed ancora, con il messaggio n. 3239 del 4/08/2017, l' convenuto, sempre in materia di assegno sociale, CP_2
ha precisato che: “… La complessità della materia, l'evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti
da parte delle Sedi rendono necessarie le precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto
all'assegno sociale di seguito riportate.
1. Cittadinanza italiana e situazioni equiparate In aderenza al dettato
costituzionale (art. 38), che prevede la tutela assistenziale nei confronti di "ogni cittadino", le disposizioni di
legge ordinaria stabiliscono, quale requisito per la concessione dell'assegno, la cittadinanza italiana. Il
requisito deve sussistere tanto al momento della domanda ai fini del riconoscimento, quanto successivamente
per il mantenimento della prestazione. La perdita della cittadinanza per una delle ipotesi previste dalla legge
comporta, pertanto, anche il venir meno del diritto all'assegno. Per effetto di disposizioni legislative e
regolamentari sono equiparati ai cittadini italiani i seguenti soggetti: a) Cittadini della Repubblica di San
Marino b) Cittadini comunitari … c) Stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione
sussidiaria … La “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede
i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito
dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. Lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria comporta l'acquisto degli stessi diritti e doveri del cittadino italiano. Di conseguenza, gli stranieri o apolidi, rifugiati politici o per i
quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti, anche se non
in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, hanno diritto, tra l'altro,
all'assistenza sociale alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (per lo status di protezione
sussidiaria, ciò è stato ribadito dal messaggio 4090/2008) …”.
Effettuate le superiori doverose premesse – tenuto conto del fatto che l' convenuto, costituitosi in CP_2
giudizio, ha contestato, nel caso in esame, la spettanza della prestazione assistenziale sia per il difetto del possesso, da parte del ricorrente, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sia del requisito della residenza regolare, effettiva, continuativa ed abituale nel territorio italiano da almeno dieci anni
– deve osservarsi che, dalla documentazione versata in atti, risulta inequivocabilmente tanto che il ricorrente sia titolare dello status di protezione sussidiaria (vedasi allegato n. 6 al ricorso: certificazione rilasciata dalla
Questura di Palermo – Ufficio Immigrazione in data 29/04/2024 e passaporto), quanto che il ricorrente risieda regolarmente, effettivamente e continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (vedasi all. n.
7 al ricorso: certificato storico di residenza ed estratto conto previdenziale emesso il 30/04/2024).
In ordine a quest'ultimo requisito (residenza continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale), deve evidenziarsi che la documentazione prodotta dal ricorrente al momento della sua costituzione in giudizio
(vedasi, in particolare, certificato storico di residenza, passaporto ed estratto conto previdenziale) - adottando un criterio di prevalenza e non considerando separatamente i singoli anni che compongono il decennio - è
certamente idonea a dimostrare il mantenimento di un radicamento del soggetto nello Stato italiano nell'arco temporale ricompreso tra il febbraio 2007 ed il momento della proposizione della domanda (05/02/2024).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
IL GOP
EL IA MA LA LA (firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 26/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10601/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MARCHESE PIETRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CAPOTORTI VALERIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, sesto comma, della legge n. 335/1995 richiesto con la domanda presentata il 5/02/2024; ◊ per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente le somme dovute a tale titolo, secondo la CP_1
decorrenza prevista ex lege, oltre gli interessi legali computati a partire dalla maturazione di ogni singolo rateo fino all'effettivo saldo;
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, il ricorrente – premesso di essere titolare di valido permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
premesso di avere presentato, in data 05/02/2024, domanda di assegno sociale;
premesso che, con provvedimento del 7/02/2024, l'ente previdenziale resistente gli comunicava che
“… non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto …per il seguente motivo: non risulta titolare di
permesso di soggiorno di lunga durata”; premesso che i ricorsi inoltrati in via amministrativa per il riesame del provvedimento negativo rimanevano privi di concreto riscontro;
- deduceva l'illegittimità del diniego manifestato dall' in ordine alla domanda da egli presentata allo scopo di poter conseguire l' assegno CP_1
sociale e chiedeva, quindi, al Tribunale adito di volere “ … accertare e dichiarare l'illegittimità del
provvedimento di rigetto adottato dall'ente previdenziale avverso la domanda di AS, presentata dall'odierno
ricorrente il 05.02.2024 e recante n.°INPS.5500.05/02/2024.0096704 (Rif. n.°9120000205316), e
correlativamente accertare e dichiarare il diritto del medesimo sig. al riconoscimento Parte_1
dell'assegno sociale, chiesto con domanda n.°INPS.5500.05/02/2024.0096704 (Rif. n.°9120000205316),
unitamente alle maggiorazioni spettantigli, il tutto con decorrenza come per legge e per i ratei a venire, e,
CP_ per l'effetto, - condannare l' alla immediata liquidazione e corresponsione in favore del sig. Parte_1
, odierno ricorrente, delle somme spettantigli a titolo di AS oltre maggiorazioni spettanti come per
[...]
legge, nei ratei maturati e mai corrisposti con decorrenza come per legge (domanda presentata il
05.02.2024) e per i ratei a venire, maggiorato di interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli ratei fino
al saldo effettivo …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10/10/2024, l'ente previdenziale resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, fissata udienza di discussione e decisione,
sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. Ai fini del decidere, giova premettere quanto segue.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, che prescinde del tutto dal versamento dei contributi, e spetta, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge n. 335/1995, ai cittadini che hanno raggiunto una determinata età e risultano titolari di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge.
L'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998, integrante il testo unico in materia di immigrazione, prevede che gli stranieri titolari della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.
In seguito, l'art. 80 della legge n. 388/2000 è intervenuto prescrivendo che, ai sensi del ricordato art. 41,
l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, ai soli stranieri titolari di carta di soggiorno (adesso permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).
Infine, l'art. 20, decimo comma, della legge n. 133/2008 ha statuito che, a decorrere dal giorno 01/01/2009,
l'assegno sociale sia corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La Corte Costituzionale ha affermato che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari, ma anche a quelli dei Paesi UE
ed agli stessi cittadini italiani, escludendo, così, ogni profilo di discriminazione sia tra cittadini italiani e stranieri sia tra extracomunitari in ragione del titolo di soggiorno (cfr. ord. n. 197/2013); la previsione di un limite di stabile permanenza per dieci anni sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale appare adottata sul presupposto, per tutti gli aventi diritto, di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato (cfr. Cass.
3521/2014).
La ratio della norma, dunque, è quella di riconoscere il diritto alla prestazione soltanto a persone che abbiano con lo Stato italiano un legame stabile ed effettivo, offrendo loro “alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro,
un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al
cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per
quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.)” (cfr. Corte Cost.
sent. n. 50/2019). Alla luce di tale ratio vanno, quindi, esaminati sia il concetto di soggiorno in via continuativa nel decennio nel territorio italiano, sia la collocazione temporale del decennio rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Sotto il primo profilo, si tratta di verificare se, nel caso concreto, il legame tra il soggetto richiedente e lo Stato
italiano sia effettivo e stabile: occorre cioè accertare se, nell'arco di dieci anni, il richiedente abbia mantenuto un radicamento nello Stato italiano e una simile verifica non può che riguardare il decennio nel suo complesso adottando un criterio di prevalenza e non considerando separatamente i singoli anni che compongono detto decennio (cfr. App. Torino n. 270/2019).
Recentemente, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “il requisito della continuità della
permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al
cittadino italiano (in tal senso anche ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla
titolarità del permesso di soggiorno e non può essere configurato come un limite alla libertà di circolazione
di cui all'art. 16, secondo comma, Cost. edagli artt. 21 e 45 del T.F.U.E. (ex artt. 18 e 39 del Trattato della
Comunità Europea) non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in
considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza
dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non
identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio
nazionale” (Cass. 16989/2019).
Quanto alla collocazione temporale del decennio di soggiorno legale in Italia rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa, va considerato che il requisito in esame è ulteriore e diverso dalla residenza nel territorio italiano, richiesta dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995.
La residenza in Italia deve sussistere al momento della domanda amministrativa e deve permanere anche successivamente, per mantenere il diritto alla prestazione, mentre il diverso requisito dei dieci anni continuativi di soggiorno legale in Italia, una volta conseguito, si consolida definitivamente in capo alla persona, sicché, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale significativo della vita del richiedente (di almeno dieci anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo distante dal momento di presentazione della domanda di assegno sociale.
Dunque, in buona sostanza, i requisiti per ottenere l'assegno sociale sono: - l'avere compiuto, a partire dal giorno 01/01/2019, l'età di 67 anni;
l'essere cittadini italiani o soggetti “equiparati” ai cittadini italiani;
l'avere residenza effettiva ed abituale in Italia;
l'essere sprovvisti di reddito, ovvero possedere redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
l'avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno
10 anni.
Non nuoce aggiungere che lo stesso ente previdenziale convenuto, in materia di riconoscimento e fruizione dell'assegno sociale, con messaggio n. 1268 del 3/04/2023, ha chiarito quanto segue: “… In merito al
riconoscimento del diritto alla prestazione, di seguito si riepilogano i requisiti anagrafici del richiedente, già
oggetto di precedenti messaggi e circolari dell'Istituto: a) età anagrafica (attualmente 67 anni); b)
cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio
Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato,
di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre
2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017); c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per
10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n.
3239/2017); d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione
della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione
(cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017) …”.
Ed ancora, con il messaggio n. 3239 del 4/08/2017, l' convenuto, sempre in materia di assegno sociale, CP_2
ha precisato che: “… La complessità della materia, l'evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti
da parte delle Sedi rendono necessarie le precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto
all'assegno sociale di seguito riportate.
1. Cittadinanza italiana e situazioni equiparate In aderenza al dettato
costituzionale (art. 38), che prevede la tutela assistenziale nei confronti di "ogni cittadino", le disposizioni di
legge ordinaria stabiliscono, quale requisito per la concessione dell'assegno, la cittadinanza italiana. Il
requisito deve sussistere tanto al momento della domanda ai fini del riconoscimento, quanto successivamente
per il mantenimento della prestazione. La perdita della cittadinanza per una delle ipotesi previste dalla legge
comporta, pertanto, anche il venir meno del diritto all'assegno. Per effetto di disposizioni legislative e
regolamentari sono equiparati ai cittadini italiani i seguenti soggetti: a) Cittadini della Repubblica di San
Marino b) Cittadini comunitari … c) Stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione
sussidiaria … La “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il “cittadino straniero che non possiede
i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito
dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. Lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria comporta l'acquisto degli stessi diritti e doveri del cittadino italiano. Di conseguenza, gli stranieri o apolidi, rifugiati politici o per i
quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti, anche se non
in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, hanno diritto, tra l'altro,
all'assistenza sociale alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (per lo status di protezione
sussidiaria, ciò è stato ribadito dal messaggio 4090/2008) …”.
Effettuate le superiori doverose premesse – tenuto conto del fatto che l' convenuto, costituitosi in CP_2
giudizio, ha contestato, nel caso in esame, la spettanza della prestazione assistenziale sia per il difetto del possesso, da parte del ricorrente, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sia del requisito della residenza regolare, effettiva, continuativa ed abituale nel territorio italiano da almeno dieci anni
– deve osservarsi che, dalla documentazione versata in atti, risulta inequivocabilmente tanto che il ricorrente sia titolare dello status di protezione sussidiaria (vedasi allegato n. 6 al ricorso: certificazione rilasciata dalla
Questura di Palermo – Ufficio Immigrazione in data 29/04/2024 e passaporto), quanto che il ricorrente risieda regolarmente, effettivamente e continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (vedasi all. n.
7 al ricorso: certificato storico di residenza ed estratto conto previdenziale emesso il 30/04/2024).
In ordine a quest'ultimo requisito (residenza continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale), deve evidenziarsi che la documentazione prodotta dal ricorrente al momento della sua costituzione in giudizio
(vedasi, in particolare, certificato storico di residenza, passaporto ed estratto conto previdenziale) - adottando un criterio di prevalenza e non considerando separatamente i singoli anni che compongono il decennio - è
certamente idonea a dimostrare il mantenimento di un radicamento del soggetto nello Stato italiano nell'arco temporale ricompreso tra il febbraio 2007 ed il momento della proposizione della domanda (05/02/2024).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
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Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
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Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
IL GOP
EL IA MA LA LA (firmato digitalmente a margine)