TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6485/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. BONARDI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
( con l'avv. BONARDI CHIARA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) AFFIDO E
COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE – il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Per le questioni di ordinaria amministrazione (intendendosi per tali quelle attinenti la vita quotidiana) e/o modica importanza, la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambe le parti e cioè assunte dal genitore con il quale il minore si trova. 2) CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE - Salvo diversi e migliori accordi
1 tra i genitori, che dovranno tener conto degli impegni del Minore e degli orari lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : - nei giorni di lunedì, martedì, giovedì CP_1
e venerdì dalle ore 14 alle ore 17,00 (solo per tale fascia d'orario, anche presso l'abitazione di Via
Martinengo n. 16); nei giorni di martedì e giovedì, altresì, dalle ore 18,30 alle ore 21,30; - a fine- settimana alterni, dal venerdì alle ore 19,00 alla domenica alle ore 20,00; Durante le vacanze estive trascorrerà, con ciascun genitore, due settimane, anche non consecutive, da concordarsi Per_1
entro il 30 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze invernali, comprendente il giorno di Natale o quello di Capodanno da alternarsi di anno in anno. Ponti e festività infra – annuali alternate di anno in anno. Salvo diversi accordi tra i Genitori, il giorno del compleanno verrà alternato, di anno in anno. 3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE - La casa coniugale di
Collebeato (BS), in Via Girolamo Martinengo n. 16, identificata nel catasto dei fabbricati del detto comune come segue: Foglio 3 sezione NCT;
Mapp. 155 sub. 68, Via Girolamo Martinengo ZC U Cat.
A/3 cl 3 vani 6 RC Euro 207,62; Mapp. 155 sub. 84, Via Girolamo Martinengo ZC U Cat. C/6 cl 2 mq 34 RC Euro 70,24; Mapp. 155 sub. 79, Via Girolamo Martinengo Area Urbana di mq 17, resta assegnata sino al 30 giugno 2026 alla moglie che la abiterà con il figlio. È facoltà della signora rilasciare anticipatamente la casa, non appena ella abbia trovato altra sistemazione abitativa Pt_2 idonea, tenuto conto della prossimità dell'attuale appartamento alla scuola frequentata dal figlio;
4)
MANTENIMENTO PER IL FIGLIO. a) Sino all'intestazione in proprietà esclusiva della casa a favore del sig. ed alla contestuale liberazione della signora dalle obbligazioni assunte Pt_1 Pt_2
nei confronti della banca mutuataria, il sig. erserà alla signora un contributo mensile Pt_1 Pt_2
nel mantenimento del figlio di ammontare corrispondente al 50% del rateo di mutuo Per_1
UNICREDIT spa cointestato (importo ultima rata € 591,68). Sull'accordo delle parti, si pattuisce che detto assegno verrà versato direttamente all'istituto mutuatario dal sig. che dunque Pt_1 provvederà all'integrale saldo di ciascuna rata. Resta inteso che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata da parte del sig. la signora sarà libera di agire per il Pt_1 Pt_2
pagamento del rateo di mantenimento come sopra determinato. Il sig. si impegna, a richiesta Pt_1 della signora , a documentare l'avvenuto pagamento dei ratei. A titolo di ulteriore contributo Pt_2
nel mantenimento, si conviene che il sig. si farà carico di tutte le utenze relative Pt_1 all'abitazione di Via Martinengo, che rimarranno a lui intestate. b) A decorrere dall'intestazione in proprietà esclusiva della casa a favore del sig. ed alla contestuale liberazione della signora Pt_1
dalle obbligazioni assunte nei confronti della banca mutuataria e sino al rilascio della casa Pt_2 coniugale, il sig. si farà carico di tutte le utenze relative all'abitazione di Via Martinengo, Pt_1
che rimarranno a lui intestate. c) A decorrere dal rilascio della casa coniugale da parte della moglie, il Sig. verserà entro il giorno 10 di ciascun mese alla signora l'assegno di mensili € Pt_1 Pt_2
2 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo nel mantenimento del figlio;
CP_1
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat con indice base dalla data di deposito del presente ricorso. Pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente della signora
. 5) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale Pt_2
per il figlio sia richiesto e trattenuto dalla signora nella misura del 100% e così ogni Per_1 Pt_2
altra prestazione a favore del figlio;
6) SPESE STRAORDINARIE. Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico dei genitori in ragione del 50%. Per l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di pagamento, viene fatto espresso richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ben noto alle parti. Si conviene che le spese per la baby-sitter siano a carico dei genitori in ragione del 50%; 10) RAPPORTI TRA I CONIUGI. Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti. B) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di
Collebeato di provvedere alle conseguenti trascrizioni di legge a margine dell'atto di Matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Stato civile – Atti di Matrimonio Parte Prima - Anno 2015 n. 2 C) spese di causa al 50% a carico di ciascun coniuge, con solidarietà nei confronti del legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/05/2015, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di COLLEBEATO (BS) (atto n. 2, parte I, anno 2015), risultano separate dal
12/9/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24/7/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6485/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. BONARDI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
( con l'avv. BONARDI CHIARA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) AFFIDO E
COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE – il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Per le questioni di ordinaria amministrazione (intendendosi per tali quelle attinenti la vita quotidiana) e/o modica importanza, la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambe le parti e cioè assunte dal genitore con il quale il minore si trova. 2) CALENDARIO DI FREQUENTAZIONE - Salvo diversi e migliori accordi
1 tra i genitori, che dovranno tener conto degli impegni del Minore e degli orari lavorativi dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio : - nei giorni di lunedì, martedì, giovedì CP_1
e venerdì dalle ore 14 alle ore 17,00 (solo per tale fascia d'orario, anche presso l'abitazione di Via
Martinengo n. 16); nei giorni di martedì e giovedì, altresì, dalle ore 18,30 alle ore 21,30; - a fine- settimana alterni, dal venerdì alle ore 19,00 alla domenica alle ore 20,00; Durante le vacanze estive trascorrerà, con ciascun genitore, due settimane, anche non consecutive, da concordarsi Per_1
entro il 30 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze invernali, comprendente il giorno di Natale o quello di Capodanno da alternarsi di anno in anno. Ponti e festività infra – annuali alternate di anno in anno. Salvo diversi accordi tra i Genitori, il giorno del compleanno verrà alternato, di anno in anno. 3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE - La casa coniugale di
Collebeato (BS), in Via Girolamo Martinengo n. 16, identificata nel catasto dei fabbricati del detto comune come segue: Foglio 3 sezione NCT;
Mapp. 155 sub. 68, Via Girolamo Martinengo ZC U Cat.
A/3 cl 3 vani 6 RC Euro 207,62; Mapp. 155 sub. 84, Via Girolamo Martinengo ZC U Cat. C/6 cl 2 mq 34 RC Euro 70,24; Mapp. 155 sub. 79, Via Girolamo Martinengo Area Urbana di mq 17, resta assegnata sino al 30 giugno 2026 alla moglie che la abiterà con il figlio. È facoltà della signora rilasciare anticipatamente la casa, non appena ella abbia trovato altra sistemazione abitativa Pt_2 idonea, tenuto conto della prossimità dell'attuale appartamento alla scuola frequentata dal figlio;
4)
MANTENIMENTO PER IL FIGLIO. a) Sino all'intestazione in proprietà esclusiva della casa a favore del sig. ed alla contestuale liberazione della signora dalle obbligazioni assunte Pt_1 Pt_2
nei confronti della banca mutuataria, il sig. erserà alla signora un contributo mensile Pt_1 Pt_2
nel mantenimento del figlio di ammontare corrispondente al 50% del rateo di mutuo Per_1
UNICREDIT spa cointestato (importo ultima rata € 591,68). Sull'accordo delle parti, si pattuisce che detto assegno verrà versato direttamente all'istituto mutuatario dal sig. che dunque Pt_1 provvederà all'integrale saldo di ciascuna rata. Resta inteso che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata da parte del sig. la signora sarà libera di agire per il Pt_1 Pt_2
pagamento del rateo di mantenimento come sopra determinato. Il sig. si impegna, a richiesta Pt_1 della signora , a documentare l'avvenuto pagamento dei ratei. A titolo di ulteriore contributo Pt_2
nel mantenimento, si conviene che il sig. si farà carico di tutte le utenze relative Pt_1 all'abitazione di Via Martinengo, che rimarranno a lui intestate. b) A decorrere dall'intestazione in proprietà esclusiva della casa a favore del sig. ed alla contestuale liberazione della signora Pt_1
dalle obbligazioni assunte nei confronti della banca mutuataria e sino al rilascio della casa Pt_2 coniugale, il sig. si farà carico di tutte le utenze relative all'abitazione di Via Martinengo, Pt_1
che rimarranno a lui intestate. c) A decorrere dal rilascio della casa coniugale da parte della moglie, il Sig. verserà entro il giorno 10 di ciascun mese alla signora l'assegno di mensili € Pt_1 Pt_2
2 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo nel mantenimento del figlio;
CP_1
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat con indice base dalla data di deposito del presente ricorso. Pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente della signora
. 5) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale Pt_2
per il figlio sia richiesto e trattenuto dalla signora nella misura del 100% e così ogni Per_1 Pt_2
altra prestazione a favore del figlio;
6) SPESE STRAORDINARIE. Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico dei genitori in ragione del 50%. Per l'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità di pagamento, viene fatto espresso richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ben noto alle parti. Si conviene che le spese per la baby-sitter siano a carico dei genitori in ragione del 50%; 10) RAPPORTI TRA I CONIUGI. Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti. B) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di
Collebeato di provvedere alle conseguenti trascrizioni di legge a margine dell'atto di Matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Stato civile – Atti di Matrimonio Parte Prima - Anno 2015 n. 2 C) spese di causa al 50% a carico di ciascun coniuge, con solidarietà nei confronti del legale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/05/2015, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di COLLEBEATO (BS) (atto n. 2, parte I, anno 2015), risultano separate dal
12/9/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 24/7/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3