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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice FR AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Maurizio Cannistraro. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la connessione del presente procedimento con la causa RG n. 13038/2024 oggi pendente innanzi al Giudice Dott. Di Leo Nicola Giuseppe della Sezione Lavoro del
Tribunale di Milano e, conseguentemente, ordinare la riunione del presente procedimento con quello RG 13038/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Milano e già assegnato al Giudice Dott. Di Leo Nicola Giuseppe della Sezione
Lavoro;
- fissare ex art. 415 c.p.c l'udienza di discussione della presente causa ed ogni altro adempimento di legge e quindi dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione commerciante del sig. Parte_1
a far data dal 27 settembre 2021 e comunque a far data da tale periodo e sino ad oggi effettuata
[...] dall' istituito presso la Direzione Provinciale di Milano e mai comunicata, con ogni Controparte_2 conseguenza di legge e con vittoria di spese di causa”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie. CP_1
***
1. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
*
1 2. Ai sensi dell'art. 29 l. n. 160/1975 (alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 203, l. n.
662/1996), “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
2.1. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa (cfr. ex multis Cass.n. 11804/2012).
2.2. Inoltre, la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno (cfr. ex multis Cass.
S.U. n. 3240/2010).
2.3. La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso “relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)” (v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181).
2.4. La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. CP_1
23/06/2020, n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021, n. 35181, Cass. civ. Sez. Lavoro
14/05/2020, n. 8945).
2 Occorre quindi ricordare che l'attività di amministratore si basa “su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ. Sez.
Lavoro 10/08/2023, n. 24439, Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280).
2.5. È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore “la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240).
Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l' avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez Lavoro Ord. 27/01/2021, n. 1759).
2.6. Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci,
e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi
2.7. L'onere dimostrativo circa la sussistenza di tali requisiti ricade sull'ente previdenziale, il quale, secondo le ordinarie regole, è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. nn.
8613/2017, 23600/2009, 5763/2002).
*
3. Nel caso in esame, la tesi dell' secondo cui l'attore avrebbe prevalentemente partecipato al CP_1 lavoro aziendale della Dott. Bonapace s.r.l., di cui è socio e amministratore unico ed è stato dipendente fino al settembre 2021, non ha trovato sufficiente riscontro.
3.1. Difatti, l'istituto ha inteso valorizzare il fatto che in azienda non vi fossero altre persone in posizione apicale o comunque incaricate a svolgere mansioni di tipo gestorio, desumendone quindi che l'attore si occupi personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa.
3.2. Tuttavia:
- il teste ha dichiarato: “Cap. 11-12: io negli anni di causa ero un impiegato. Tes_1
Io ero responsabile della parte tecnica e mi interfacciavo con qualcuno del commerciale.
Gli altri dipendenti erano al mio stesso livello.
A darci le direttive di lavoro e a gestire i vari problemi come capo era , che era socio della società. Persona_1
Il sig. non interveniva a dare indicazioni operative a me. Ma lui trattava per la società con gli “esterni”, come il Pt_1 commercialista.
3 Il sig. , inoltre, teneva i rapporti con la casa madre, che era la società Questi rapporti lavorativi li Pt_1 CP_3 intratteneva per rendere conto alla casa madre in ordine all'operato dell'azienda dott. ; CP_4
- il teste a dichiarato: “Cap. 11-12: nel periodo di causa, noi dipendenti eravamo tutti impiegati o Tes_2 operai.
Io facevo riferimento al sig. , che mi faceva da capo e io dovevo riferire a lui, essendo nel settore commerciale. Per_1
Il sig. invece, si occupava (e si occupa) di tutte le questioni esterne, come il commercialista. Lui si occupa proprio Pt_1 della parte gestionale e organizzativa.
Prima del 2021 il sig. si occupava della parte tecnica. Pt_1
Poi, dal 2021, ha sempre fatto solo la parte organizzativa mantenendo i rapporti con la società e CP_3 intrattenendo rapporti con i professionisti che ci seguono.
Lui, di fatto, dal 2021 ha sempre svolto queste mansioni. E nulla è cambiato quando lui non è stato più formalmente quadro”.
3.3. Dunque, da quanto riferito dai testimoni escussi è emersa la natura gestoria-amministrativa delle attività concretamente esercitate dall'attore, quale amministratore della società, che non effettua per ciò stesso la supervisione sui dipendenti e che occasionalmente si interfaccia con il commercialista e con la
“casa madre”, non occupandosi quindi della parte commerciale e di vendita.
È quindi risultato complessivamente l'esercizio delle sole funzioni e compiti riconducibili alla sfera dei poteri tipici dell'amministratore d'azienda.
*
4. In conclusione, non risulta esservi stata un'attività lavorativa della parte attrice tale da presentare quei caratteri richiesti dalla legge, dovendosi conseguentemente ritenere che in capo alla parte non vi fossero i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
4.1. Il ricorso va pertanto accolto con declaratoria di illegittimità dell'iscrizione nella Gestione
Commercianti.
4.2. In accoglimento dell'eccezione dell' però, nulla può disporsi in ordine agli avvisi di addebito CP_1 relativi alla gestione de qua per i contributi fino al 2023 compreso, in quanto consolidatisi per mancata opposizione.
*
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 29 l. n. 160/1975 per l'iscrizione della parte attrice nella gestione separata per gli esercenti attività commerciali;
CP_1
4 - condanna l' al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in CP_1 complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 03.12.2025
Il giudice
FR AR
5
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice FR AR, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Maurizio Cannistraro. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giulio Peco. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
“- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la connessione del presente procedimento con la causa RG n. 13038/2024 oggi pendente innanzi al Giudice Dott. Di Leo Nicola Giuseppe della Sezione Lavoro del
Tribunale di Milano e, conseguentemente, ordinare la riunione del presente procedimento con quello RG 13038/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Milano e già assegnato al Giudice Dott. Di Leo Nicola Giuseppe della Sezione
Lavoro;
- fissare ex art. 415 c.p.c l'udienza di discussione della presente causa ed ogni altro adempimento di legge e quindi dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione commerciante del sig. Parte_1
a far data dal 27 settembre 2021 e comunque a far data da tale periodo e sino ad oggi effettuata
[...] dall' istituito presso la Direzione Provinciale di Milano e mai comunicata, con ogni Controparte_2 conseguenza di legge e con vittoria di spese di causa”.
Costituitosi con memoria difensiva, l' ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie. CP_1
***
1. Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
*
1 2. Ai sensi dell'art. 29 l. n. 160/1975 (alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 203, l. n.
662/1996), “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
2.1. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa (cfr. ex multis Cass.n. 11804/2012).
2.2. Inoltre, la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno (cfr. ex multis Cass.
S.U. n. 3240/2010).
2.3. La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso “relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)” (v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181).
2.4. La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. CP_1
23/06/2020, n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021, n. 35181, Cass. civ. Sez. Lavoro
14/05/2020, n. 8945).
2 Occorre quindi ricordare che l'attività di amministratore si basa “su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ. Sez.
Lavoro 10/08/2023, n. 24439, Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280).
2.5. È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore “la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240).
Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l' avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez Lavoro Ord. 27/01/2021, n. 1759).
2.6. Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci,
e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi
2.7. L'onere dimostrativo circa la sussistenza di tali requisiti ricade sull'ente previdenziale, il quale, secondo le ordinarie regole, è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. nn.
8613/2017, 23600/2009, 5763/2002).
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3. Nel caso in esame, la tesi dell' secondo cui l'attore avrebbe prevalentemente partecipato al CP_1 lavoro aziendale della Dott. Bonapace s.r.l., di cui è socio e amministratore unico ed è stato dipendente fino al settembre 2021, non ha trovato sufficiente riscontro.
3.1. Difatti, l'istituto ha inteso valorizzare il fatto che in azienda non vi fossero altre persone in posizione apicale o comunque incaricate a svolgere mansioni di tipo gestorio, desumendone quindi che l'attore si occupi personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa.
3.2. Tuttavia:
- il teste ha dichiarato: “Cap. 11-12: io negli anni di causa ero un impiegato. Tes_1
Io ero responsabile della parte tecnica e mi interfacciavo con qualcuno del commerciale.
Gli altri dipendenti erano al mio stesso livello.
A darci le direttive di lavoro e a gestire i vari problemi come capo era , che era socio della società. Persona_1
Il sig. non interveniva a dare indicazioni operative a me. Ma lui trattava per la società con gli “esterni”, come il Pt_1 commercialista.
3 Il sig. , inoltre, teneva i rapporti con la casa madre, che era la società Questi rapporti lavorativi li Pt_1 CP_3 intratteneva per rendere conto alla casa madre in ordine all'operato dell'azienda dott. ; CP_4
- il teste a dichiarato: “Cap. 11-12: nel periodo di causa, noi dipendenti eravamo tutti impiegati o Tes_2 operai.
Io facevo riferimento al sig. , che mi faceva da capo e io dovevo riferire a lui, essendo nel settore commerciale. Per_1
Il sig. invece, si occupava (e si occupa) di tutte le questioni esterne, come il commercialista. Lui si occupa proprio Pt_1 della parte gestionale e organizzativa.
Prima del 2021 il sig. si occupava della parte tecnica. Pt_1
Poi, dal 2021, ha sempre fatto solo la parte organizzativa mantenendo i rapporti con la società e CP_3 intrattenendo rapporti con i professionisti che ci seguono.
Lui, di fatto, dal 2021 ha sempre svolto queste mansioni. E nulla è cambiato quando lui non è stato più formalmente quadro”.
3.3. Dunque, da quanto riferito dai testimoni escussi è emersa la natura gestoria-amministrativa delle attività concretamente esercitate dall'attore, quale amministratore della società, che non effettua per ciò stesso la supervisione sui dipendenti e che occasionalmente si interfaccia con il commercialista e con la
“casa madre”, non occupandosi quindi della parte commerciale e di vendita.
È quindi risultato complessivamente l'esercizio delle sole funzioni e compiti riconducibili alla sfera dei poteri tipici dell'amministratore d'azienda.
*
4. In conclusione, non risulta esservi stata un'attività lavorativa della parte attrice tale da presentare quei caratteri richiesti dalla legge, dovendosi conseguentemente ritenere che in capo alla parte non vi fossero i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
4.1. Il ricorso va pertanto accolto con declaratoria di illegittimità dell'iscrizione nella Gestione
Commercianti.
4.2. In accoglimento dell'eccezione dell' però, nulla può disporsi in ordine agli avvisi di addebito CP_1 relativi alla gestione de qua per i contributi fino al 2023 compreso, in quanto consolidatisi per mancata opposizione.
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5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 29 l. n. 160/1975 per l'iscrizione della parte attrice nella gestione separata per gli esercenti attività commerciali;
CP_1
4 - condanna l' al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in CP_1 complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 03.12.2025
Il giudice
FR AR
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