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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7893 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5127/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
28786/2021 del 15.10.2021 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Lettieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice 38;
appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Ferrara ed CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via L.
Caldieri 63;
appellato NONCHE' CONTRO
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, presso la
[...]
sita in Piazza Municipio 1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura CP_4
Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore e dell'Avv. Silvia Fusco, in aggiunta al primo;
appellato
Conclusioni per l'appellante : “RICORRE Affinchè Parte_2
il Tribunale adito quale giudice di appello - previa fissazione di udienza con decreto ai sensi
del D.lgs n. 150 del 2011 - voglia integralmente riformare la sentenza del Giudice di Pace di
Napoli Dott. Cantile n. 28786 del 2021 depositata il 15 ottobre 2021 non notificata,
nell'ambito del procedimento distinto dal numero di R.G. 19012/20, nel quale il Sig. CP_1
ha censurato con un giudizio istaurato ex lege 689/1982 smi la cartella di
[...]
pagamento n. 07120200012011029000, rigettando l'originario ricorso infondato in fatto e
diritto in quanto la cartella è stata correttamente notificata e alcuna prescrizione è decorsa”.
Conclusioni per l'appellato : “insiste perchè il Tribunale adito 1) Dichiari CP_1
la inammissibilità del proposto appello;
2) In subordine, rigetti l 'appello con
conseguenziale pronuncia in ordine all e spese di giudizio di cui si chiede venga condannata
parte convenuta in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per l'appellato “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: – in Controparte_2
accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e dichiarare
l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento de qua;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio nonché
oneri riflessi nella misura di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. CP_1
07120200012011029000, notificata a mezzo pec in data 27.02.2020 e relativa a violazioni al codice della Strada, elevate dalla Polizia Urbana del CP_5
, del e dalla (anni 2015, 2016).
[...] Controparte_2 Controparte_6
Eccependo l'inesistenza o mancata preventiva notificazione dei provvedimenti sanzionatori sottesi alla cartella esattoriale;
la nullità della notifica dell'impugnato atto impositivo in quanto eseguita a mezzo posta elettronica certificata e contenente soltanto la copia informatica del documento;
nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981, concluse per la declaratoria di annullamento della cartella in parola con vittoria di spese di giudizio.
Si costituì l' , la quale eccepì il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, la legittimità del credito contenuto nella cartella esattoriale e il mancato decorso del termine di prescrizione, attesa la regolarità del procedimento notificatorio. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda spiegata dal
. CP_1
Nella contumacia del e del si costituì la Controparte_5 Controparte_2
che, contestando gli assunti attorei, ne chiese il rigetto con Controparte_6
vittoria delle spese di lite, atteso il deposito dei verbali di contravvenzione,
regolarmente notificati al trasgressore nei termini di legge.
Il Giudice di prime cure, ritenendo assorbita ogni altra questione, accolse la domanda, annullando il provvedimento impugnato sul rilieche la copia notificata della cartella esattoriale a mezzo pec è priva dell'attestazione di conformità per cui non ha alcun valore giuridico e non fornisce la prova che il documento inoltrato sia identico all'originale detenuto dal concessionario. “Nel caso in esame il file è stato
allegato in formato "pdf" e non in "p7m", pertanto, la notificazione per posta elettronica
certificata, non essendo questa firmata digitalmente è inesistente. Alla luce delle suesposte
brevi considerazioni, l'opposizione merita accoglimento in ordine al primo motivo di
opposizione”
Per la riforma della sentenza in epigrafe indicata, ha proposto appello l'
[...]
. Parte_2
In particolare, ha evidenziato l'appellante l'erronea applicazione e valutazione, da parte del giudice di primo grado, della disciplina in ordine alla notifica a mezzo
PEC degli atti tributari ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73. Ha chiesto, pertanto, al
Tribunale adito, di accertare e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata, rigettando conseguentemente l'opposizione proposta dal ai sensi dell'art. 22 e ss L 689/81, con la condanna dello stesso al pagamento CP_1
delle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in appello , il quale ne ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le doglianze già sollevate nel giudizio in primo grado e ritenute assorbite dal giudice di Pace di Napoli dagli atri motivi, ha dedotto la nullità della notifica della cartella a mezzo pec e l'illegittimità della pretesa creditoria, perché azionata in carenza di un valido titolo. Ha concluso,
pertanto, per il rigetto del proposto gravame, con vittoria di spese di giudizio.
Del pari si è costituito il che, associandosi alle contestazioni e Controparte_2
doglianze svolte dal Concessionario, ha chiesto l'accoglimento del proposto gravame, il tutto con vittoria di spese di lite.
Sono rimasti contumaci la e del . Controparte_6 Controparte_5 Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.09.2025
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della e del Controparte_6 CP_5
.
[...]
Sempre in apertura di motivazione, va rigettata l'eccezione formulata dal di CP_1
inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito del gravame, a parere di questo Tribunale, si rileva che il
Giudice di pace di Napoli ha annullato la cartella di pagamento sul presupposto che la notifica a mezzo pec, ricevuta dalla destinataria, fosse priva dell'attestazione di conformità, avendo l'Agente della riscossione inviato, soltanto, una copia informale dell'originale.
L'argomentazione è erronea, dovendo evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha chiarito che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata di una cartella di pagamento
può avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento che sia
duplicato informatico dell'atto originario "nativo digitale" sia mediante una copia per
immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia
informatica"); nel qual caso il provvede a inserire nel Controparte_7
messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
(portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici (Cass.
Sent. n. 30948 del 2019).
Peraltro, la Suprema Corte precisa che " nessuna norma di legge impone che la copia su
supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente
della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" e che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13
dicembre 2017, n. 217, "le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
non è espressamente disconosciuta" (Cass. n. 30948 del 2019).
Nessun dubbio, dunque, sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento,
dovendo evidenziarsi ad ogni modo che l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto – come è avvenuto nella presente fattispecie -, il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018).
Quanto all'appellato , questi ripropone espressamente ai sensi dell'art. 346 CP_1
c.p.c., nel presente giudizio, le medesime eccezioni assorbite in primo grado.
Evidenziando fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del procedimento svoltosi innanzi al giudice di pace di Napoli, il contribuente lamenta l'illegittimità della cartella esattoriale poiché l'ordinanza n. 21117/15 del 23.05.2015
del Prefetto di Frosinone, ivi contenuta, è stata già annullata dal Giudice di Pace di
Frosinone con la sentenza n. 1322/16.
Orbene, sul punto non risultando agli atti che la decisione giudiziale sia stata oggetto di gravame, ne consegue che, in applicazione del principio del ne bis in
idem, non è dato pronunciarsi nuovamente sul medesimo provvedimento che, in quanto annullato, fa decadere la cartella esattoriale per la parte che lo contiene. Quanto al verbale VE 6763870/15, deve ritenersi altresì fondata l'eccezione di omessa notifica dello stesso entro il termine di cui all'art. 201, co. 1 e 5 C.d.S. quale fattispecie estintiva della pretesa sanzionatoria, in difetto del deposito di documentazione attestante l'intervenuta notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata. Nel caso di specie, il quale ente impositore e Controparte_2
contumace in primo grado, non ha assolto al proprio onere probatorio omettendo di versare in atti la documentazione relativa ai procedimenti notificatori dei verbali di contestazione, oggetto della cartella in parola, ancorchè detta documentazione sarebbe stata in tale sede inammissibile, posto il divieto dei nova in appello.
Quanto al verbale Polstrada CNAI V:SCV/0004922921, la documentazione depositata dalla riguarda la notifica avvenuta ad un indirizzo inesatto. CP_6
Al riguardo si rileva, sulla base della documentazione versata in atti, (certificato di residenza storica allegato), che in data 08.07.2016 l'appellato non fosse residente in [...], bensì in Napoli alla Via Tino da Camaino
2/A, avendo effettuato un cambio di residenza.
Sul punto, mette conto evidenziare che la notifica del verbale al vecchio indirizzo è
irregolare se il trasgressore ha correttamente denunciato il cambio di residenza all'anagrafe. Osservano i Giudici di legittimità come l'art. 247 reg. esec. del Codice
della Strada stabilisca che le comunicazioni al PRA del cambio di residenza,
dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite d'ufficio a cura della P.A, di talchè ove la P.A non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore (risultante dagli archivi non aggiornati) non può ritenersi correttamente eseguita.
La notifica del verbale di contravvenzione per violazione di norme sulla circolazione stradale, deve essere notificato nel luogo di residenza anagrafica del contravventore e ciò a prescindere se la mutata residenza anagrafica sia stata annotata o meno al PRA. Secondo i giudici di legittimità: “gli effetti negativi di una
notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza non possono ricadere sul cittadino che
abbia diligentemente ottemperato all'onere di comunicare tempestivamente le variazioni
anagrafiche, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell'aggiornamento dei relativi
archivi per l'inefficienza del P.A.” ( Cass. Civ. II Sez., 21/11/2006 n°24673).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, le doglianze riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dal , appellato vittorioso, devono trovare accoglimento con CP_1
conseguente declaratoria di nullità della cartella n. 07120200012011029000
impugnata, in quanto emessa in assenza di un valido titolo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' Controparte_8
nei confronti dell'appellato e si
[...] Controparte_2 CP_1
liquidano come in dispositivo.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio tra il e le CP_7
parti non costituite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, nei confronti di e del Parte_1 CP_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dello stesso,
così provvede:
a) dichiara la contumacia della e del . Controparte_6 Controparte_5
b) rigetta l'appello proposto dall' ; Parte_1
c) accoglie le domande riproposte ex art. 346 c.p.c. da nel presente CP_1
giudizio e, per l'effetto,
dichiara la nullità della cartella n. 07120200012011029000, in quanto emessa in assenza di un valido titolo. d) condanna l' ed il in Parte_2 Controparte_2
solido al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado CP_1
di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per compensi professionali, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
e) condanna l' ed il in Parte_2 Controparte_2
solido al pagamento, in favore di , delle spese del presente CP_1
grado di giudizio che si liquidano in euro 232,00 per compensi professionali,
spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
f) nulla per le spese di lite tra il Concessionario e le parti non costituite.
Dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater,
del D.P.R. 115/2002
Napoli, 11.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5127/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
28786/2021 del 15.10.2021 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Lettieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice 38;
appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Ferrara ed CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via L.
Caldieri 63;
appellato NONCHE' CONTRO
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, presso la
[...]
sita in Piazza Municipio 1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura CP_4
Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore e dell'Avv. Silvia Fusco, in aggiunta al primo;
appellato
Conclusioni per l'appellante : “RICORRE Affinchè Parte_2
il Tribunale adito quale giudice di appello - previa fissazione di udienza con decreto ai sensi
del D.lgs n. 150 del 2011 - voglia integralmente riformare la sentenza del Giudice di Pace di
Napoli Dott. Cantile n. 28786 del 2021 depositata il 15 ottobre 2021 non notificata,
nell'ambito del procedimento distinto dal numero di R.G. 19012/20, nel quale il Sig. CP_1
ha censurato con un giudizio istaurato ex lege 689/1982 smi la cartella di
[...]
pagamento n. 07120200012011029000, rigettando l'originario ricorso infondato in fatto e
diritto in quanto la cartella è stata correttamente notificata e alcuna prescrizione è decorsa”.
Conclusioni per l'appellato : “insiste perchè il Tribunale adito 1) Dichiari CP_1
la inammissibilità del proposto appello;
2) In subordine, rigetti l 'appello con
conseguenziale pronuncia in ordine all e spese di giudizio di cui si chiede venga condannata
parte convenuta in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per l'appellato “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: – in Controparte_2
accoglimento dell'appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e dichiarare
l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento de qua;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio nonché
oneri riflessi nella misura di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. CP_1
07120200012011029000, notificata a mezzo pec in data 27.02.2020 e relativa a violazioni al codice della Strada, elevate dalla Polizia Urbana del CP_5
, del e dalla (anni 2015, 2016).
[...] Controparte_2 Controparte_6
Eccependo l'inesistenza o mancata preventiva notificazione dei provvedimenti sanzionatori sottesi alla cartella esattoriale;
la nullità della notifica dell'impugnato atto impositivo in quanto eseguita a mezzo posta elettronica certificata e contenente soltanto la copia informatica del documento;
nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981, concluse per la declaratoria di annullamento della cartella in parola con vittoria di spese di giudizio.
Si costituì l' , la quale eccepì il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, la legittimità del credito contenuto nella cartella esattoriale e il mancato decorso del termine di prescrizione, attesa la regolarità del procedimento notificatorio. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda spiegata dal
. CP_1
Nella contumacia del e del si costituì la Controparte_5 Controparte_2
che, contestando gli assunti attorei, ne chiese il rigetto con Controparte_6
vittoria delle spese di lite, atteso il deposito dei verbali di contravvenzione,
regolarmente notificati al trasgressore nei termini di legge.
Il Giudice di prime cure, ritenendo assorbita ogni altra questione, accolse la domanda, annullando il provvedimento impugnato sul rilieche la copia notificata della cartella esattoriale a mezzo pec è priva dell'attestazione di conformità per cui non ha alcun valore giuridico e non fornisce la prova che il documento inoltrato sia identico all'originale detenuto dal concessionario. “Nel caso in esame il file è stato
allegato in formato "pdf" e non in "p7m", pertanto, la notificazione per posta elettronica
certificata, non essendo questa firmata digitalmente è inesistente. Alla luce delle suesposte
brevi considerazioni, l'opposizione merita accoglimento in ordine al primo motivo di
opposizione”
Per la riforma della sentenza in epigrafe indicata, ha proposto appello l'
[...]
. Parte_2
In particolare, ha evidenziato l'appellante l'erronea applicazione e valutazione, da parte del giudice di primo grado, della disciplina in ordine alla notifica a mezzo
PEC degli atti tributari ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73. Ha chiesto, pertanto, al
Tribunale adito, di accertare e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata, rigettando conseguentemente l'opposizione proposta dal ai sensi dell'art. 22 e ss L 689/81, con la condanna dello stesso al pagamento CP_1
delle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in appello , il quale ne ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità per violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le doglianze già sollevate nel giudizio in primo grado e ritenute assorbite dal giudice di Pace di Napoli dagli atri motivi, ha dedotto la nullità della notifica della cartella a mezzo pec e l'illegittimità della pretesa creditoria, perché azionata in carenza di un valido titolo. Ha concluso,
pertanto, per il rigetto del proposto gravame, con vittoria di spese di giudizio.
Del pari si è costituito il che, associandosi alle contestazioni e Controparte_2
doglianze svolte dal Concessionario, ha chiesto l'accoglimento del proposto gravame, il tutto con vittoria di spese di lite.
Sono rimasti contumaci la e del . Controparte_6 Controparte_5 Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la causa, questa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.09.2025
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della e del Controparte_6 CP_5
.
[...]
Sempre in apertura di motivazione, va rigettata l'eccezione formulata dal di CP_1
inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
L'atto introduttivo del presente grado di giudizio, infatti, risulta conforme al dettato della norma richiamata, recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento, che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito del gravame, a parere di questo Tribunale, si rileva che il
Giudice di pace di Napoli ha annullato la cartella di pagamento sul presupposto che la notifica a mezzo pec, ricevuta dalla destinataria, fosse priva dell'attestazione di conformità, avendo l'Agente della riscossione inviato, soltanto, una copia informale dell'originale.
L'argomentazione è erronea, dovendo evidenziarsi che la Corte di Cassazione ha chiarito che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata di una cartella di pagamento
può avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento che sia
duplicato informatico dell'atto originario "nativo digitale" sia mediante una copia per
immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia
informatica"); nel qual caso il provvede a inserire nel Controparte_7
messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF
(portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici (Cass.
Sent. n. 30948 del 2019).
Peraltro, la Suprema Corte precisa che " nessuna norma di legge impone che la copia su
supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente
della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" e che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13
dicembre 2017, n. 217, "le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale
non è espressamente disconosciuta" (Cass. n. 30948 del 2019).
Nessun dubbio, dunque, sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento,
dovendo evidenziarsi ad ogni modo che l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto – come è avvenuto nella presente fattispecie -, il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018).
Quanto all'appellato , questi ripropone espressamente ai sensi dell'art. 346 CP_1
c.p.c., nel presente giudizio, le medesime eccezioni assorbite in primo grado.
Evidenziando fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del procedimento svoltosi innanzi al giudice di pace di Napoli, il contribuente lamenta l'illegittimità della cartella esattoriale poiché l'ordinanza n. 21117/15 del 23.05.2015
del Prefetto di Frosinone, ivi contenuta, è stata già annullata dal Giudice di Pace di
Frosinone con la sentenza n. 1322/16.
Orbene, sul punto non risultando agli atti che la decisione giudiziale sia stata oggetto di gravame, ne consegue che, in applicazione del principio del ne bis in
idem, non è dato pronunciarsi nuovamente sul medesimo provvedimento che, in quanto annullato, fa decadere la cartella esattoriale per la parte che lo contiene. Quanto al verbale VE 6763870/15, deve ritenersi altresì fondata l'eccezione di omessa notifica dello stesso entro il termine di cui all'art. 201, co. 1 e 5 C.d.S. quale fattispecie estintiva della pretesa sanzionatoria, in difetto del deposito di documentazione attestante l'intervenuta notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata. Nel caso di specie, il quale ente impositore e Controparte_2
contumace in primo grado, non ha assolto al proprio onere probatorio omettendo di versare in atti la documentazione relativa ai procedimenti notificatori dei verbali di contestazione, oggetto della cartella in parola, ancorchè detta documentazione sarebbe stata in tale sede inammissibile, posto il divieto dei nova in appello.
Quanto al verbale Polstrada CNAI V:SCV/0004922921, la documentazione depositata dalla riguarda la notifica avvenuta ad un indirizzo inesatto. CP_6
Al riguardo si rileva, sulla base della documentazione versata in atti, (certificato di residenza storica allegato), che in data 08.07.2016 l'appellato non fosse residente in [...], bensì in Napoli alla Via Tino da Camaino
2/A, avendo effettuato un cambio di residenza.
Sul punto, mette conto evidenziare che la notifica del verbale al vecchio indirizzo è
irregolare se il trasgressore ha correttamente denunciato il cambio di residenza all'anagrafe. Osservano i Giudici di legittimità come l'art. 247 reg. esec. del Codice
della Strada stabilisca che le comunicazioni al PRA del cambio di residenza,
dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite d'ufficio a cura della P.A, di talchè ove la P.A non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore (risultante dagli archivi non aggiornati) non può ritenersi correttamente eseguita.
La notifica del verbale di contravvenzione per violazione di norme sulla circolazione stradale, deve essere notificato nel luogo di residenza anagrafica del contravventore e ciò a prescindere se la mutata residenza anagrafica sia stata annotata o meno al PRA. Secondo i giudici di legittimità: “gli effetti negativi di una
notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza non possono ricadere sul cittadino che
abbia diligentemente ottemperato all'onere di comunicare tempestivamente le variazioni
anagrafiche, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell'aggiornamento dei relativi
archivi per l'inefficienza del P.A.” ( Cass. Civ. II Sez., 21/11/2006 n°24673).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, le doglianze riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. dal , appellato vittorioso, devono trovare accoglimento con CP_1
conseguente declaratoria di nullità della cartella n. 07120200012011029000
impugnata, in quanto emessa in assenza di un valido titolo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' Controparte_8
nei confronti dell'appellato e si
[...] Controparte_2 CP_1
liquidano come in dispositivo.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio tra il e le CP_7
parti non costituite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, nei confronti di e del Parte_1 CP_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dello stesso,
così provvede:
a) dichiara la contumacia della e del . Controparte_6 Controparte_5
b) rigetta l'appello proposto dall' ; Parte_1
c) accoglie le domande riproposte ex art. 346 c.p.c. da nel presente CP_1
giudizio e, per l'effetto,
dichiara la nullità della cartella n. 07120200012011029000, in quanto emessa in assenza di un valido titolo. d) condanna l' ed il in Parte_2 Controparte_2
solido al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado CP_1
di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per compensi professionali, spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
e) condanna l' ed il in Parte_2 Controparte_2
solido al pagamento, in favore di , delle spese del presente CP_1
grado di giudizio che si liquidano in euro 232,00 per compensi professionali,
spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
f) nulla per le spese di lite tra il Concessionario e le parti non costituite.
Dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater,
del D.P.R. 115/2002
Napoli, 11.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone