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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 670/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
US EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3907/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
NE NI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. EN Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003404101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle EN – SI, conformi a quelle della memoria depositata il 27 ottobre
2025; non costituite né l'Agenzia delle EN, né la NE NI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 3 settembre 2025 all'Agenzia delle EN – SI (in sigla: AdER), all'Agenzia delle EN (d'ora in poi: l'Agenzia) ed alla NE NI (d'ora in poi: la NE), nonché depositato presso questa Corte il 29 di quello stesso mese, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 028 2025 90034041 01000, notificatagli il 10 giugno di quello stesso anno ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'annualità 2011. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 353,61 euro, l'odierno ricorrente ha eccepito la nullità della notificazione di tale cartella, la mancata sottoscrizione di quest'ultima, la prescrizione del credito recato dalla cartella stessa, la decadenza dalla potestà impositiva, l'omessa indicazione del ruolo sotteso alla cartella in questione e il difetto di chiarenza e di trasparenza della predetta cartella.
Perciò di quest'ultima il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento.
2. Con memoria depositata il 27 ottobre 2025 si è costituita l'AdER, resistendo alla pretesa attorea.
3. Senza che si fossero costituite né l'Agenzia né la NE, all'udienza pubblica del 16 gennaio 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il comma 1 dell'art. 4 c.p.t., nell'interpretazione scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 44/2016 della Consulta, radica la competenza territoriale avendo riguardo all'ubicazione dell'ente impositore: anche qualora, come nel caso di specie, venga impugnato un atto successivo rispetto all'atto impositivo originario (per un'identica fattispecie: Cass. n° 30054/2018).
Perciò, dato che in materia di tassa automobilistica l'ente impositore è la NE NI, avente sede legale a Napoli, la competenza territoriale va ascritta alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
5. Nonostante tale declaratoria di incompetenza territoriale, l'assenza di un'esplicita eccezione a tal proposito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1
, indicando a tal proposito quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EU MU)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
US EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3907/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
NE NI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. EN Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003404101000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle EN – SI, conformi a quelle della memoria depositata il 27 ottobre
2025; non costituite né l'Agenzia delle EN, né la NE NI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 3 settembre 2025 all'Agenzia delle EN – SI (in sigla: AdER), all'Agenzia delle EN (d'ora in poi: l'Agenzia) ed alla NE NI (d'ora in poi: la NE), nonché depositato presso questa Corte il 29 di quello stesso mese, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 028 2025 90034041 01000, notificatagli il 10 giugno di quello stesso anno ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'annualità 2011. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 353,61 euro, l'odierno ricorrente ha eccepito la nullità della notificazione di tale cartella, la mancata sottoscrizione di quest'ultima, la prescrizione del credito recato dalla cartella stessa, la decadenza dalla potestà impositiva, l'omessa indicazione del ruolo sotteso alla cartella in questione e il difetto di chiarenza e di trasparenza della predetta cartella.
Perciò di quest'ultima il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento.
2. Con memoria depositata il 27 ottobre 2025 si è costituita l'AdER, resistendo alla pretesa attorea.
3. Senza che si fossero costituite né l'Agenzia né la NE, all'udienza pubblica del 16 gennaio 2026 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il comma 1 dell'art. 4 c.p.t., nell'interpretazione scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 44/2016 della Consulta, radica la competenza territoriale avendo riguardo all'ubicazione dell'ente impositore: anche qualora, come nel caso di specie, venga impugnato un atto successivo rispetto all'atto impositivo originario (per un'identica fattispecie: Cass. n° 30054/2018).
Perciò, dato che in materia di tassa automobilistica l'ente impositore è la NE NI, avente sede legale a Napoli, la competenza territoriale va ascritta alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
5. Nonostante tale declaratoria di incompetenza territoriale, l'assenza di un'esplicita eccezione a tal proposito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1
, indicando a tal proposito quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(EU MU)