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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6031 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Marco Genna Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4976 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del giorno 26/06/2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e, vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARINELLI VITTORIO AMEDEO
) C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte
OGGETTO: appello contro l'ordinanza n. 23294/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 07/09/2023.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Si rimanda alla lettura dell'ordinanza impugnata per la compiuta ricostruzione della fattispecie qui esaminata.
L'attrice indicata in epigrafe ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto r.g. n. 1 con la quale era stata respinta la sua domanda di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 14 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 tanto per via paterna quanto per via materna.
Nel primo caso veniva respinta per carenza del requisito della convivenza mentre nel secondo perché l'ottenimento della cittadinanza da parte della madre era intervenuto quando la figlia aveva già raggiunto la maggiore età.
Il non si è costituito nel grado. Controparte_1
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte è intervenuto ex lege esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'appello.
L'appello è stato assunto in decisione a seguito dell'udienza del giorno
26/06/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
In ordine al requisito della convivenza ai fini dell'acquisto della cittadinanza per il tramite paterno, l'appellante invoca un'interpretazione estensiva del combinato disposto dell'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dell'art. 12 del D.P.R. 12 ottobre 1993,
n. 572, diversa da quella accolta dal Tribunale di Roma. A sostegno della propria tesi richiama talune pronunce di merito, ed in particolare il decreto del Tribunale di Padova
n. 120 dell'11 maggio 2012, ove si è ritenuto integrato il requisito della convivenza anche nell'ipotesi in cui i genitori, per ragioni di lavoro o per altre necessità, abbiano dimorato con i figli per periodi intervallati da assenze, purché connotati da una continuità idonea a garantire il mantenimento di un legame anche fisico.
Con riferimento, invece, alla possibilità di acquisto della cittadinanza per il tramite materno, l'appellante deduce che, una volta presentata l'istanza di acquisto della cittadinanza da parte del genitore, debba operare una sorta di “cristallizzazione” delle posizioni dei soggetti interessati, con conseguente necessità di valutare i requisiti alla data di presentazione della domanda e non già al momento della conclusione del relativo procedimento.
Il gravame non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla richiesta di acquisto della cittadinanza per via paterna, il Collegio ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento.
È vero che, come affermato dal Tribunale di Padova con decreto n. 120 dell'11 maggio
2012, il requisito della convivenza può ritenersi integrato anche nell'ipotesi in cui il genitore, per ragioni di lavoro, dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze,
r.g. n. 2 purché con una continuità tale da garantire il mantenimento di un effettivo legame fisico. Tuttavia, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni che avevano consentito in quella fattispecie un'interpretazione estensiva della norma, atteso che in primo grado non è stata depositata alcuna documentazione idonea a provare che il padre avesse di fatto vissuto all'estero con la figlia per un periodo consistente di giorni all'anno, allontanandosi unicamente per esigenze lavorative.
Parte appellante deduce l'erroneità della pronuncia di primo grado per non avere il giudice esaminato i documenti a sostegno della domanda, assumendo che il procedimento fosse stato inizialmente iscritto al ruolo della volontaria giurisdizione e che, a seguito della successiva iscrizione al contenzioso, la cancelleria avesse omesso di trasmettere gli allegati. Ebbene, i documenti effettivamente prodotti nel giudizio di primo grado (all. 1–4 del fascicolo di secondo grado) non attestano in alcun modo la continuità della convivenza, neppure ove il concetto sia inteso in senso sostanziale piuttosto che meramente formale.
La documentazione ulteriormente depositata in grado di appello deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, risulta inidonea a provare il dedotto requisito. In particolare, i vecchi passaporti del padre (all. 10 del fascicolo di secondo grado), pur contenenti i timbri dei viaggi sono in lingua straniera senza traduzione giurata e, comunque, non consentono di ricavare con chiarezza i periodi di effettiva permanenza del genitore nel luogo di residenza della figlia.
Ne consegue che non è stata fornita prova idonea a dimostrare la sussistenza del requisito della convivenza richiesto dall'art. 14 della legge n. 91 del 1992 per l'acquisto della cittadinanza per via paterna.
Per quanto concerne la richiesta di acquisto della cittadinanza per via materna,
l'assunto secondo cui la presentazione dell'istanza di acquisizione da parte della madre potrebbe determinare una cristallizzazione delle posizioni giuridiche dei diretti interessati, con valutazione retroattiva dei requisiti, non può essere condiviso, non trovando riscontro né nella normativa vigente né nella giurisprudenza consolidata. Ed invero, non si rinviene alcuna previsione che attribuisca alla mera proposizione della domanda effetti sospensivi o cristallizzanti.
Deve, pertanto, ritenersi che i requisiti per l'acquisto della cittadinanza ex art. 14 della legge n. 91/1992 siano da accertare con riferimento al momento della definizione del procedimento, ossia dell'ottenimento della cittadinanza da parte del genitore, unico r.g. n. 3 frangente in cui l'Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge.
Secondo la disciplina dettata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'eventuale presentazione da parte del genitore dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana quando il figlio è ancora minorenne non comporta, di per sé, l'automatico acquisto della cittadinanza da parte di quest'ultimo qualora, come nel caso di specie, il procedimento si concluda dopo il raggiungimento della maggiore età.
Ne consegue che, diversamente da quanto previsto per i fratelli o le sorelle che al momento del giuramento del genitore siano ancora minorenni – i quali acquistano la cittadinanza in via derivativa ex art. 14 della legge n. 91/1992 –, il figlio divenuto maggiorenne prima della definizione della procedura non può beneficiare del medesimo effetto automatico, dovendo invece presentare una propria autonoma istanza di naturalizzazione.
La posizione del figlio maggiorenne risulta tuttavia agevolata, in quanto equiparata a quella dei figli maggiorenni adottati e, infatti, la relativa domanda è disciplinata dall'art. 9, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 che consente ai figli maggiorenni di cittadini italiani naturalizzati di richiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza continuativa nel territorio dello Stato, periodo che decorre dalla data del giuramento prestato dal genitore.
L'appello è, pertanto, infondato.
La contumacia dell'appellato dispensa dalla pronuncia sulle spese.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) nulla sulle spese;
r.g. n. 4 ⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5