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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5436 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3011 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4655/2023 pronunciata in data 5 maggio 2023 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Pianese e dall'avv. Antonio Catuogno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Giugliano (NA) alla Via San
SC a Patria n. 184 appellante
E
), nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della
Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, e Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mario Morgantini n. 3 e Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Carnevale appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8 settembre 2020
[...]
conveniva in giudizio la − quale Impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada della Regione Campania (FGVS) − innanzi al Tribunale di Napoli onde sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata rimasto ignoto, al risarcimento del danno da lesioni personali subite a seguito dell'incidente verificatasi in data 5 gennaio 2019 in Napoli al Viale
Colli Aminei, direzione incrocio con Via Nicolardi.
Nel richiedere la somma di € 59.268,18, in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite, l'istante deduceva a fondamento della domanda di aver perso il controllo del suo motoveicolo tipo Piaggio Vespa Cosa (tg.
NA332284) e di essere rovinosamente caduto al suolo con la parte sinistra del corpo a causa dell'impatto avvenuto tra lo specchietto sinistro laterale e lo sterzo del suo motociclo, probabilmente, con lo specchietto retrovisore esterno sinistro di un Suv di colore bianco il cui conducente restava ignoto per essere scappato senza prestare alcun soccorso. Precisava, quindi, che “Dopo aver superato il distributore Q8, all'improvviso, un Suv di colore bianco, che proveniva dal senso di marcia opposto a quello dell'stante, nell'effettuare una manovra di sorpasso, invadeva del tutto la corsia occupata dal
il quale tentava di evitare l'impatto, rallentando e spostandosi alla sua destra”, si Parte_1
rivolgeva all'assicurazione ex art. 283 D.lgs. 209/2005 dal Controparte_1
momento che il conducente della vettura innanzi indicata era rimasto sconosciuto.
Aggiungeva che a seguito dell'incidente era stato soccorso e accompagnato presso il
P.S. dell'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove gli era stata diagnosticata una frattura scomposta avambraccio sinistro e contusione escoriata ginocchio sinistro e, in seguito a RMN ginocchio, una contusione ossea ed ematoma prerotuleo superficiale. Successivamente, l'istante si era dovuto sottoporre a ulteriori visite specialistiche e, come emergente da consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
, allo stato, risultava guarito con esiti che, in considerazione del Persona_1
danno anatomo scheletrico, del danno funzionale, del danno estetico e della permanenza dei mezzi di sintesi e del contenuto danno nervoso, gli avevano
2 cagionato un danno biologico in misura del 15-16%, quantificabile nella somma di €
59.268,18 (di cui € 53.222,28 per danno biologico ed € 6.045,90 per le spese mediche), come risultante dalla documentazione medica depositata in atti. Quindi, in data 27 marzo 2019, aveva proceduto a sporgere presso il Comando Carabinieri - Stazione di
Napoli querela contro ignoti per il sinistro occorsogli.
Si costituiva in giudizio la nella indicata qualità, che Controparte_1
impugnava la domanda attorea, eccependo che doveva essere provato quanto formava oggetto della domanda, con particolare riguardo all'evento storico, alla responsabilità e alle stesse modalità dell'incidente ed evidenziava a tal uopo che
“dalla documentazione esibita emerge che, all'atto del ricovero presso la clinica privata
UE (cfr. cartella clinica, doc. 6 dell'avversa produzione, pagina 7/20) l'attore abbia dichiarato “riferisce caduta dal motorino””.
Acquisita documentazione varia, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata e la consulenza tecnica d'ufficio, nella persona del dottor;
Persona_2
all'esito, il Tribunale di Napoli, in data 5 maggio 2023, pronunciava la sentenza n.
4655/2023 con cui accoglieva la domanda attorea, applicando la presunzione di cui all'art.2054, secondo comma, c.c., e condannava la nella qualità Controparte_1
di impresa designata, al pagamento di € 20.336,00 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo ed €3.000,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo, nonchè delle spese processuali e delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la proponibilità della domanda e la applicabilità nel caso de quo della disciplina di cui all'art. 283, lett. A, D.lgs. 209/2005, affermava che la fattispecie rientrava nel disposto di cui all'art. 2054 c.c., poiché non risultava provata “la esclusiva responsabilità del veicolo sconosciuto e in particolare il comportamento positivo del tutto corretto del atteso che, in base alla stessa allegazione attorea e Parte_1 alle dichiarazioni dei testi, l'attore al momento dell'invasione della sua corsia tentò di spostarsi alla propria destra, in tal modo ammettendo di non viaggiare nel rispetto delle prescrizioni del CdS in base al quale il motociclo avrebbe dovuto già tenersi strettamente sulla destra: in tal modo avrebbe evitato l'impatto, tra l'altro minimo e quindi evitabile, da parte del
Suv”. Dunque, atteso il positivo accertamento delle lesioni subite e del danno
3 patrimoniale ad esse conseguente, veniva liquidata la somma sopradetta stante l'applicazione della presunzione di pari responsabilità.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione Parte_1 notificato in data 19 giugno 2023, proponeva appello invocandone la riforma nella parte in cui era stato dichiarato il suo concorso di colpa per non aver viaggiato strettamente sulla destra, ritenendo che in questa parte la sentenza fosse “erronea nella valutazione delle prove in merito, nella ricostruzione dei fatti, nonché nell'applicazione del diritto”. In particolare, in primo luogo, veniva eccepito che, nonostante “la dichiarazione in citazione dell'attore che tentava di evitare l'impatto rallentando e spostandosi alla sua destra costituisce una confessione resa in giudizio. I testi escussi avallano tale confessione [….] la deduzione successiva del Tribunale che l'attore sul motoveicolo avesse spazio in abbondanza sulla destra tanto da farlo dichiarare che non viaggiava strettamente a destra” fosse “del tutto presunta”. Dunque, “la ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale presumendo sulla base della dichiarazione dell'attore e delle prove testi che ci fosse spazio sulla destra e pertanto che il motoveicolo non stava strettamente a destra è del tutto infondata poiché è vero che lo spazio c'era, all'incirca 1,2 mt, ma non faceva parte della corsia di marcia”.
Con il secondo motivo l'appellante eccepiva la violazione di legge degli artt. 115-116
c.p.c., 143 CdS e 2054 c.c., in base ai quali il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove allegate dalle parti, secondo il suo prudente apprezzamento, e, nel caso di specie, “dal fatto storico provato non si evince da nessuna parte che il motoveicolo viaggiasse non rispettando il codice della strada”. Aggiunge, poi, che vi sarebbe violazione del combinato disposto degli artt. 143 CdS e 2054 c.c. in quanto la Corte di Cassazione avrebbe ribadito il principio secondo il quale l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale non può dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia in rapporto di causa ed effetto, soggiungendo che si configura la colpa non per la violazione di qualsiasi regola di prudenza o diligenza, ma, solo della regola cautelare il cui scopo è quella di evitare l'evento verificatosi. Con riferimento, poi, alla responsabilità del conducente che abbia invaso la corsia di marcia opposta, nessuna responsabilità avrebbe potuto riconoscersi in capo al conducente del veicolo procedente. Sulla base di queste
4 considerazioni, “la giusta applicazione dei principi su esposti, al caso di specie ne fa derivare la totale responsabilità del veicolo investitore, il quale viola la striscia continua di mezzeria ed invade quasi tutta la corsia di marcia. Alcuna responsabilità può essere addossata all'appellante poiché viaggiava strettamente a destra e se avesse pure lasciato 1 mt di spazio dalla striscia di delimitazione della corsia per motivi di sicurezza, ciò non comporta alcun effetto in merito alla responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro non sussistendo alcun rapporto di causa ed effetto.”
L'appellante concludeva chiedendo di “sentir accertare che l'appellante, nel mentre circolava strettamente a destra, nella propria corsia di marcia, ha tentato di frenare e sterzare
a destra, a non è riuscito ad evitare l'impatto, a causa dell'improvvisa e repentina invasione della propria corsia di marcia;
sentire accertare l'erronea valutazione della prova, relativamente al presunto spazio tenuto sulla destra del motoveicolo in violazione deli artt.
115 e 116 cpc.; sentire accertare e dichiarare che il Tribunale di primo grado non ha giustamente applicato i su indicati principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di
Cassazione violando le norme sopra citate, ed in particolare il principio dell'esclusiva responsabilità di chi invade la corsia opposta causando un sinistro, non sussistendo per
l'appellante, ai fini della responsabilità civile per l'evento dannoso de quo, alcun rapporto di causa ed effetto, relativamente all'art 143 C.d.S.; sentir accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti infondato ed inesistente il dichiarato concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro;
di conseguenza, sentir riformare la sentenza nella parte impugnata ove viene dichiarato il concorso di colpa dell'appellante nella verificazione del sinistro;
sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo investitore rimasto sconosciuto;
sentir condannare di conseguenza la società nella qualità indicata, al pagamento Controparte_1 del restante 50% del danno subito dall'appellante così come specificato e quantificato nella sentenza di primo grado (lesioni e spese); sentir condannare l'appellata al pagamento dell'integrazione dei compensi professionali del primo grado di giudizio così come chiesti (in motivazione liquidati in rapporto alla somma realmente riconosciuta) e delle spese del presente grado con distrazione in favore dei procuratori costituiti e anticipatari”.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1
assunto, dedotto e richiesto dall'appellante in quanto inammissibile e infondato;
nello specifico, in primo luogo, eccepiva che “le dichiarazioni testimoniali rese e la complessiva dinamica allegata non consentano di ritenere sufficientemente provati i fatti di
5 causa” poiché “le risultanze testimoniali acquisite, infatti, non consentono di avere piena cognizione della condotta tenuta dal conducente del veicolo attoreo, atteso che nessuno dei testi ha riferito nulla in proposito e dunque si dubita fortemente che il veicolo attoreo viaggiasse il più possibile vicino al margine destro della carreggiata” e, d'altro canto,
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria”; in subordine, eccepiva che nel caso di specie non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché
“non è provato nemmeno a contrario che il conducente del motoveicolo viaggiasse in osservanza del codice della strada. Né tantomeno è provato che il conducente della Vespa avesse fatto tutto il possibile per evitare la collisione.”
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio e rinviata la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con la concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il C.I. riservava la decisione della causa al Collegio.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un primo motivo l'appellante lamenta il riconoscimento in capo allo stesso di una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, da cui gli sono derivati danni, sulla scorta della erronea applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. che ha fondato la decisione impugnata, “il tutto in forza dell'erronea interpretazione dell'art 143 cds che prevede che il motociclo avrebbe dovuto viaggiare strettamente a destra”. Assume, quindi, che “La ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale presumendo sulla base della dichiarazione dell'attore e delle prove testi che ci fosse dello spazio sulla destra e pertanto il motoveicolo non stava strettamente a destra è del tutto infondata poiché è vero che lo spazio c'era, all'incirca 1,2 mt, ma non faceva parte della corsia di marcia” ed evidenzia, sotto il profilo probatorio, che “la dichiarazione in citazione dell'attore che tentava di evitare l'impatto rallentando e spostandosi alla sua destra costituisce una confessione resa in giudizio. I testi escussi avallano tale confessione”.
In via preliminare va osservato che, nelle ipotesi che coinvolgono il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la prova che grava su chi agisce in giudizio
6 (della condotta colposa o dolosa del conducente di altro veicolo rimasto sconosciuto e dei pregiudizi che siano diretta conseguenza di tale condotta) deve essere ancor più rigorosa, dal momento che la società convenuta, essendo materialmente estranea ai fatti e priva degli strumenti per contestare un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità prospettate dall'attore, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili (cfr. in tal senso Cass. sez. III, 09/01/2025, n.450 e Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10 giugno 2005). Da ciò si desume che il danneggiato
“deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 19 aprile 2023).
Ciò premesso, secondo l'appellante, non poteva essergli attribuita alcuna responsabilità, dovendo essa gravare soltanto sul conducente del veicolo proveniente dal senso di marcia opposto per avere invaso la corsia nella manovra di sorpasso;
assume, invero, che “aveva la possibilità di sterzata sulla destra di circa 1,2 mt., spazio che si trova tra il bordo del marciapiede e la striscia di delimitazione della corsia” ovvero “a circa
50 cm dalla striscia bianca che delimita la corsia” oltre la quale c'è una “cunetta raccogli acqua che non è qualcosa di profondo […] di circa 70 cm che ti permette di accostare sulla destra, vicino al marciapiede”.
L'appellante aggiunge che poiché si tratterebbe di uno spazio che non appartiene alla corsia di marcia e dalle prove sarebbe emerso che la manovra del Suv fosse così repentina da non poter evitare l'impatto, oltre alla presenza di una striscia continua di mezzeria, la circostanza che avrebbe provato a sterzare a destra d'istinto per evitare l'impatto non starebbe a significare che non stesse già viaggiando strettamente a destra.
Il motivo appare infondato e la decisione impugnata conforme al consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui "In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante
7 ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso" (Cass., 3, n. 124 dell'8/1/2016) così che "ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass., 3, n. 7479 del
20/3/2020).
Tuttavia, la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. ad esempio Cass., 21/05/2019, n. 13672), ma, l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477); occorre, quindi, accertare in concreto se il danneggiato “abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. 23431/2014 e Cass. n. 12444/08, conformi Cass. n. 6797/87, n.
5671/2000, n. 477/2003, n. 195/2007).
Quindi, in tema di scontro tra veicoli, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Ebbene, il Tribunale ha correttamente applicato detti principi di diritto pacificamente affermati dalla Suprema Corte laddove ha ritenuto che “l'attore al momento dell'invasione della sua corsia tentò di spostarsi alla propria destra, in tal modo ammettendo di non viaggiare nel rispetto delle prescrizioni del CdS in base al quale il motociclo avrebbe dovuto già tenersi strettamente sulla destra: in tal modo avrebbe evitato l'impatto, tra l'altro minimo e quindi evitabile, da parte del SUV”.
8 Di poi, va precisato che alcun valore probatorio può essere attributo alle dichiarazioni contenute nell'atto di citazione, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante sul loro valore confessorio, posto che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
12798 del 23/05/2018 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013).
Quindi, analizzando le dichiarazioni testimoniali di (secondo cui Testimone_1
“non vi era traffico e appena ho superato una piccola rotonda decentrata sono stato superato da un'auto bianca molto grossa forse una Nissan che ha superato poi un'auto e ha invaso
l'altra corsia andando a velocità non moderata” e “l'auto con lo specchietto del conducente ha urtato il braccio e lo specchietto del ragazzo che quindi ha perso il controllo del Piaggio ed è caduto sulla sinistra anche se aveva tentato di evitare la collisione”) e di
[...]
(secondo cui “ho visto un'auto chiara di grossa cilindrata che è passata su Testimone_2
viale colli aminei a forte velocità” e “l'auto superava un'altra auto e poi invadendo l'altra corsia in gran parte, ha urtato una vespa che scendeva dalla corsia invasa dall'auto”) emerge un comportamento imprudente e imperito da parte del conducente del veicolo ignoto, ma, al contempo non è possibile accertare in maniera chiara se parte appellante stesse tenendo un comportamento corretto prima e durante la manovra di sorpasso dell'auto.
Nulla, invero, è dato sapere della velocità tenuta dall'appellante alla guida del motoveicolo e della tenuta di strada strettamente alla destra della propria corsia di marcia dato che uno solo dei testimoni ha genericamente ricordato di una non meglio precisata manovra per evitare la collisione. Ma soprattutto va evidenziato (e l'appellante non spende su detta circostanza alcuna considerazione seppure abbia costituito ragione fondante la decisione impugnata) come, dato il lieve punto di contatto tra lo “specchietto retrovisore esterno sinistro” dell'autovettura e “lo specchietto
9 sinistro e lo sterzo” (cfr. atto di citazione) del motoveicolo, sarebbe certamente bastata una leggera manovra di spostamento a destra per evitare l'impatto.
In tali termini, le argomentazioni difensive dell'appellante secondo cui, al momento del sinistro, teneva una condotta di guida conforme alle norme che regolano la circolazione e, segnatamente, a 50 cm. dal limite destro della propria corsia di marcia, oltre a non essere state dimostrate dalle risultanze della prova testimoniale espletata, rimangono contraddette dai punti di impatto dei due mezzi che ben avrebbero consentito, anche a detta distanza dal limite della corsia, oltre il quale ci sarebbe anche la cunetta laterale per la raccolta delle acque meteoriche di altri 70 cm. (per una distanza complessiva dal marciapiede di 1,20 mt.), di evitare l'impatto. In tal senso, si intende condivisibile l'argomentazione del giudice di prime cure, affatto censurata e da ritenersi passata in giudicato, secondo cui “in tal modo avrebbe evitato l'impatto, tra
l'altro minimo e quindi evitabile, da parte del SUV”.
Questa è la condotta imposta dal Codice della Strada che all'art.143 prescrive al primo comma che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Con riferimento alla violazione in combinato disposto degli artt. 143 CdS e 2054 c.c., è da segnalarsi una recente pronuncia, secondo cui: “Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, cod. strada (secondo il quale, anche quando la strada è libera, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima) non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo.”
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23057 del 25 luglio 2022 e, nello stesso senso, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7099 del 06/04/2005 che ha affermato che “non è sufficiente, quindi, per
l'osservanza della norma, che il veicolo "viaggi nella propria mezzeria", e quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli "in prossimità del margine destro" della carreggiata stessa”).
Pertanto, la circostanza generica riferita da un solo testimone in merito a un non meglio precisato tentativo di evitare la collisione da parte dell'odierno appellante
10 unitamente alla mancanza di ogni elemento di prova in ordine alla larghezza della corsia di marcia percorsa dai veicoli coinvolti nello scontro, alla velocità sostenuta dal conducente il motoveicolo e alla guida da parte di quest'ultimo in prossimità del margine del destro della carreggiata unitamente ai punti d'urto dei veicoli non consentono di ritenere superata la presunzione di cui all'art.2054 c.c..
Peraltro, la circostanza secondo cui l'appellante abbia tentato di effettuare una manovra di emergenza, spostandosi a destra, dimostra che questi ha avuto percezione della manovra di sorpasso del veicolo proveniente dal senso opposto di marcia.
Eppure la Suprema Corte ha, di recente, affermato che: “In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili.
Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita. Il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento.” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30089 del 21 novembre 2024). Anche il richiamo da parte dell'appellante ai precedenti penali della
Suprema Corte non si ritengono conformi ai principi sopra richiamati e alla giurisprudenza più recente (Cass. penale sez. IV, 16/05/2019, n.27198) secondo cui
“il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa”.
Dunque, ciò sottolinea che non basta a escludere la responsabilità civile un corretto comportamento (che nel caso di specie comunque non risulta provato), ma, che si configura responsabilità anche nel caso in cui non si sia tenuto in debito conto il possibile comportamento negligente altrui.
11 Nel caso di specie, non si ritiene possa desumersi in maniera chiara e precisa se il danneggiato dal sinistro abbia agito correttamente onde evitare il verificarsi del sinistro stesso (e, se pure avesse agito secondo le prescrizioni del Codice della Strada, avrebbe dovuto egualmente comportarsi tenendo conto del comportamento altrui), motivo per cui non può superarsi la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c..
Anche il secondo motivo dell'appello con cui viene lamentata la violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. per mezzo della decisione impugnata non appare fondato.
La violazione denunciata, invero, sussiste laddove il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche se il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito, senza manifesti travisamenti dei fatti emersi (Cass., 03/05/2022,
n. 13918), per attribuire maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33).
Né appare sussistere alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, ravvisabile solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime.
Le denunciate violazioni da parte dell'appellante degli artt. 115 e 116 c.p.c. appaiono, invece, finalizzate a una rilettura istruttoria coerente con la domanda fatta valere in giudizio tanto più evidente dalla riproduzione delle risultanze istruttorie orali.
Ma, la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, potendo lo stesso attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, “essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001) e
“dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
12 non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020).
E la valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, peraltro, sotto il denunciato profilo della violazione del secondo comma dell'art.2054
c.c., assolutamente inconsistenti dato che l'unico testimone, , ha Testimone_1
riferito di un non meglio precisato tentativo “di evitare la collisione”, appare perfettamente conforme alle suindicate norme di legge.
La dinamica dell'incidente, come provata dalle emergenze processuali, non consente di ritenere raggiunta una adeguata prova dei fatti accaduti tale da poter superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., vieppiù, in considerazione del coinvolgimento nel giudizio de quo del Fondo di Garanzie Vittime della Strada per cui la prova deve essere ancora più rigorosa.
Muovendo da tali premesse, l'appello proposto da Parte_1 non appare meritevole di accoglimento.
Infine, la richiesta di condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, formulata dall'appellata nella comparsa conclusionale, è inammissibile atteso che per essa andava proposto appello incidentale, che, invece, non risulta contenuto nella comparsa di risposta di parte appellata. E' pacifico, invero, che il giudice di appello che confermi la sentenza di primo grado non potrà modificare la pronuncia di primo grado sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del
06/10/2021, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 e Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11423 del 01/06/2016) e detta doglianza non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo dovendosi considerare, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa avuto riferimento alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n.
13 115/02, come modificato dall'art. 1 co. 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4655/2023 pronunciata in data 5 maggio 2023 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 30 ottobre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Assunta d'Amore
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere dr.ssa Regina Marina Elefante – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3011 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4655/2023 pronunciata in data 5 maggio 2023 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Pianese e dall'avv. Antonio Catuogno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Giugliano (NA) alla Via San
SC a Patria n. 184 appellante
E
), nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della
Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti, e Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mario Morgantini n. 3 e Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Carnevale appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8 settembre 2020
[...]
conveniva in giudizio la − quale Impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada della Regione Campania (FGVS) − innanzi al Tribunale di Napoli onde sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata rimasto ignoto, al risarcimento del danno da lesioni personali subite a seguito dell'incidente verificatasi in data 5 gennaio 2019 in Napoli al Viale
Colli Aminei, direzione incrocio con Via Nicolardi.
Nel richiedere la somma di € 59.268,18, in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite, l'istante deduceva a fondamento della domanda di aver perso il controllo del suo motoveicolo tipo Piaggio Vespa Cosa (tg.
NA332284) e di essere rovinosamente caduto al suolo con la parte sinistra del corpo a causa dell'impatto avvenuto tra lo specchietto sinistro laterale e lo sterzo del suo motociclo, probabilmente, con lo specchietto retrovisore esterno sinistro di un Suv di colore bianco il cui conducente restava ignoto per essere scappato senza prestare alcun soccorso. Precisava, quindi, che “Dopo aver superato il distributore Q8, all'improvviso, un Suv di colore bianco, che proveniva dal senso di marcia opposto a quello dell'stante, nell'effettuare una manovra di sorpasso, invadeva del tutto la corsia occupata dal
il quale tentava di evitare l'impatto, rallentando e spostandosi alla sua destra”, si Parte_1
rivolgeva all'assicurazione ex art. 283 D.lgs. 209/2005 dal Controparte_1
momento che il conducente della vettura innanzi indicata era rimasto sconosciuto.
Aggiungeva che a seguito dell'incidente era stato soccorso e accompagnato presso il
P.S. dell'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove gli era stata diagnosticata una frattura scomposta avambraccio sinistro e contusione escoriata ginocchio sinistro e, in seguito a RMN ginocchio, una contusione ossea ed ematoma prerotuleo superficiale. Successivamente, l'istante si era dovuto sottoporre a ulteriori visite specialistiche e, come emergente da consulenza tecnica di parte redatta dal dott.
, allo stato, risultava guarito con esiti che, in considerazione del Persona_1
danno anatomo scheletrico, del danno funzionale, del danno estetico e della permanenza dei mezzi di sintesi e del contenuto danno nervoso, gli avevano
2 cagionato un danno biologico in misura del 15-16%, quantificabile nella somma di €
59.268,18 (di cui € 53.222,28 per danno biologico ed € 6.045,90 per le spese mediche), come risultante dalla documentazione medica depositata in atti. Quindi, in data 27 marzo 2019, aveva proceduto a sporgere presso il Comando Carabinieri - Stazione di
Napoli querela contro ignoti per il sinistro occorsogli.
Si costituiva in giudizio la nella indicata qualità, che Controparte_1
impugnava la domanda attorea, eccependo che doveva essere provato quanto formava oggetto della domanda, con particolare riguardo all'evento storico, alla responsabilità e alle stesse modalità dell'incidente ed evidenziava a tal uopo che
“dalla documentazione esibita emerge che, all'atto del ricovero presso la clinica privata
UE (cfr. cartella clinica, doc. 6 dell'avversa produzione, pagina 7/20) l'attore abbia dichiarato “riferisce caduta dal motorino””.
Acquisita documentazione varia, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata e la consulenza tecnica d'ufficio, nella persona del dottor;
Persona_2
all'esito, il Tribunale di Napoli, in data 5 maggio 2023, pronunciava la sentenza n.
4655/2023 con cui accoglieva la domanda attorea, applicando la presunzione di cui all'art.2054, secondo comma, c.c., e condannava la nella qualità Controparte_1
di impresa designata, al pagamento di € 20.336,00 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo ed €3.000,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo, nonchè delle spese processuali e delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la proponibilità della domanda e la applicabilità nel caso de quo della disciplina di cui all'art. 283, lett. A, D.lgs. 209/2005, affermava che la fattispecie rientrava nel disposto di cui all'art. 2054 c.c., poiché non risultava provata “la esclusiva responsabilità del veicolo sconosciuto e in particolare il comportamento positivo del tutto corretto del atteso che, in base alla stessa allegazione attorea e Parte_1 alle dichiarazioni dei testi, l'attore al momento dell'invasione della sua corsia tentò di spostarsi alla propria destra, in tal modo ammettendo di non viaggiare nel rispetto delle prescrizioni del CdS in base al quale il motociclo avrebbe dovuto già tenersi strettamente sulla destra: in tal modo avrebbe evitato l'impatto, tra l'altro minimo e quindi evitabile, da parte del
Suv”. Dunque, atteso il positivo accertamento delle lesioni subite e del danno
3 patrimoniale ad esse conseguente, veniva liquidata la somma sopradetta stante l'applicazione della presunzione di pari responsabilità.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione Parte_1 notificato in data 19 giugno 2023, proponeva appello invocandone la riforma nella parte in cui era stato dichiarato il suo concorso di colpa per non aver viaggiato strettamente sulla destra, ritenendo che in questa parte la sentenza fosse “erronea nella valutazione delle prove in merito, nella ricostruzione dei fatti, nonché nell'applicazione del diritto”. In particolare, in primo luogo, veniva eccepito che, nonostante “la dichiarazione in citazione dell'attore che tentava di evitare l'impatto rallentando e spostandosi alla sua destra costituisce una confessione resa in giudizio. I testi escussi avallano tale confessione [….] la deduzione successiva del Tribunale che l'attore sul motoveicolo avesse spazio in abbondanza sulla destra tanto da farlo dichiarare che non viaggiava strettamente a destra” fosse “del tutto presunta”. Dunque, “la ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale presumendo sulla base della dichiarazione dell'attore e delle prove testi che ci fosse spazio sulla destra e pertanto che il motoveicolo non stava strettamente a destra è del tutto infondata poiché è vero che lo spazio c'era, all'incirca 1,2 mt, ma non faceva parte della corsia di marcia”.
Con il secondo motivo l'appellante eccepiva la violazione di legge degli artt. 115-116
c.p.c., 143 CdS e 2054 c.c., in base ai quali il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove allegate dalle parti, secondo il suo prudente apprezzamento, e, nel caso di specie, “dal fatto storico provato non si evince da nessuna parte che il motoveicolo viaggiasse non rispettando il codice della strada”. Aggiunge, poi, che vi sarebbe violazione del combinato disposto degli artt. 143 CdS e 2054 c.c. in quanto la Corte di Cassazione avrebbe ribadito il principio secondo il quale l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale non può dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia in rapporto di causa ed effetto, soggiungendo che si configura la colpa non per la violazione di qualsiasi regola di prudenza o diligenza, ma, solo della regola cautelare il cui scopo è quella di evitare l'evento verificatosi. Con riferimento, poi, alla responsabilità del conducente che abbia invaso la corsia di marcia opposta, nessuna responsabilità avrebbe potuto riconoscersi in capo al conducente del veicolo procedente. Sulla base di queste
4 considerazioni, “la giusta applicazione dei principi su esposti, al caso di specie ne fa derivare la totale responsabilità del veicolo investitore, il quale viola la striscia continua di mezzeria ed invade quasi tutta la corsia di marcia. Alcuna responsabilità può essere addossata all'appellante poiché viaggiava strettamente a destra e se avesse pure lasciato 1 mt di spazio dalla striscia di delimitazione della corsia per motivi di sicurezza, ciò non comporta alcun effetto in merito alla responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro non sussistendo alcun rapporto di causa ed effetto.”
L'appellante concludeva chiedendo di “sentir accertare che l'appellante, nel mentre circolava strettamente a destra, nella propria corsia di marcia, ha tentato di frenare e sterzare
a destra, a non è riuscito ad evitare l'impatto, a causa dell'improvvisa e repentina invasione della propria corsia di marcia;
sentire accertare l'erronea valutazione della prova, relativamente al presunto spazio tenuto sulla destra del motoveicolo in violazione deli artt.
115 e 116 cpc.; sentire accertare e dichiarare che il Tribunale di primo grado non ha giustamente applicato i su indicati principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di
Cassazione violando le norme sopra citate, ed in particolare il principio dell'esclusiva responsabilità di chi invade la corsia opposta causando un sinistro, non sussistendo per
l'appellante, ai fini della responsabilità civile per l'evento dannoso de quo, alcun rapporto di causa ed effetto, relativamente all'art 143 C.d.S.; sentir accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti infondato ed inesistente il dichiarato concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro;
di conseguenza, sentir riformare la sentenza nella parte impugnata ove viene dichiarato il concorso di colpa dell'appellante nella verificazione del sinistro;
sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo investitore rimasto sconosciuto;
sentir condannare di conseguenza la società nella qualità indicata, al pagamento Controparte_1 del restante 50% del danno subito dall'appellante così come specificato e quantificato nella sentenza di primo grado (lesioni e spese); sentir condannare l'appellata al pagamento dell'integrazione dei compensi professionali del primo grado di giudizio così come chiesti (in motivazione liquidati in rapporto alla somma realmente riconosciuta) e delle spese del presente grado con distrazione in favore dei procuratori costituiti e anticipatari”.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1
assunto, dedotto e richiesto dall'appellante in quanto inammissibile e infondato;
nello specifico, in primo luogo, eccepiva che “le dichiarazioni testimoniali rese e la complessiva dinamica allegata non consentano di ritenere sufficientemente provati i fatti di
5 causa” poiché “le risultanze testimoniali acquisite, infatti, non consentono di avere piena cognizione della condotta tenuta dal conducente del veicolo attoreo, atteso che nessuno dei testi ha riferito nulla in proposito e dunque si dubita fortemente che il veicolo attoreo viaggiasse il più possibile vicino al margine destro della carreggiata” e, d'altro canto,
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria”; in subordine, eccepiva che nel caso di specie non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché
“non è provato nemmeno a contrario che il conducente del motoveicolo viaggiasse in osservanza del codice della strada. Né tantomeno è provato che il conducente della Vespa avesse fatto tutto il possibile per evitare la collisione.”
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio e rinviata la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con la concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il C.I. riservava la decisione della causa al Collegio.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un primo motivo l'appellante lamenta il riconoscimento in capo allo stesso di una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, da cui gli sono derivati danni, sulla scorta della erronea applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. che ha fondato la decisione impugnata, “il tutto in forza dell'erronea interpretazione dell'art 143 cds che prevede che il motociclo avrebbe dovuto viaggiare strettamente a destra”. Assume, quindi, che “La ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale presumendo sulla base della dichiarazione dell'attore e delle prove testi che ci fosse dello spazio sulla destra e pertanto il motoveicolo non stava strettamente a destra è del tutto infondata poiché è vero che lo spazio c'era, all'incirca 1,2 mt, ma non faceva parte della corsia di marcia” ed evidenzia, sotto il profilo probatorio, che “la dichiarazione in citazione dell'attore che tentava di evitare l'impatto rallentando e spostandosi alla sua destra costituisce una confessione resa in giudizio. I testi escussi avallano tale confessione”.
In via preliminare va osservato che, nelle ipotesi che coinvolgono il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la prova che grava su chi agisce in giudizio
6 (della condotta colposa o dolosa del conducente di altro veicolo rimasto sconosciuto e dei pregiudizi che siano diretta conseguenza di tale condotta) deve essere ancor più rigorosa, dal momento che la società convenuta, essendo materialmente estranea ai fatti e priva degli strumenti per contestare un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità prospettate dall'attore, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili (cfr. in tal senso Cass. sez. III, 09/01/2025, n.450 e Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10 giugno 2005). Da ciò si desume che il danneggiato
“deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 19 aprile 2023).
Ciò premesso, secondo l'appellante, non poteva essergli attribuita alcuna responsabilità, dovendo essa gravare soltanto sul conducente del veicolo proveniente dal senso di marcia opposto per avere invaso la corsia nella manovra di sorpasso;
assume, invero, che “aveva la possibilità di sterzata sulla destra di circa 1,2 mt., spazio che si trova tra il bordo del marciapiede e la striscia di delimitazione della corsia” ovvero “a circa
50 cm dalla striscia bianca che delimita la corsia” oltre la quale c'è una “cunetta raccogli acqua che non è qualcosa di profondo […] di circa 70 cm che ti permette di accostare sulla destra, vicino al marciapiede”.
L'appellante aggiunge che poiché si tratterebbe di uno spazio che non appartiene alla corsia di marcia e dalle prove sarebbe emerso che la manovra del Suv fosse così repentina da non poter evitare l'impatto, oltre alla presenza di una striscia continua di mezzeria, la circostanza che avrebbe provato a sterzare a destra d'istinto per evitare l'impatto non starebbe a significare che non stesse già viaggiando strettamente a destra.
Il motivo appare infondato e la decisione impugnata conforme al consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui "In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante
7 ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso" (Cass., 3, n. 124 dell'8/1/2016) così che "ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (Cass., 3, n. 7479 del
20/3/2020).
Tuttavia, la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. ad esempio Cass., 21/05/2019, n. 13672), ma, l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477); occorre, quindi, accertare in concreto se il danneggiato “abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. 23431/2014 e Cass. n. 12444/08, conformi Cass. n. 6797/87, n.
5671/2000, n. 477/2003, n. 195/2007).
Quindi, in tema di scontro tra veicoli, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Ebbene, il Tribunale ha correttamente applicato detti principi di diritto pacificamente affermati dalla Suprema Corte laddove ha ritenuto che “l'attore al momento dell'invasione della sua corsia tentò di spostarsi alla propria destra, in tal modo ammettendo di non viaggiare nel rispetto delle prescrizioni del CdS in base al quale il motociclo avrebbe dovuto già tenersi strettamente sulla destra: in tal modo avrebbe evitato l'impatto, tra l'altro minimo e quindi evitabile, da parte del SUV”.
8 Di poi, va precisato che alcun valore probatorio può essere attributo alle dichiarazioni contenute nell'atto di citazione, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante sul loro valore confessorio, posto che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, e un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
12798 del 23/05/2018 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013).
Quindi, analizzando le dichiarazioni testimoniali di (secondo cui Testimone_1
“non vi era traffico e appena ho superato una piccola rotonda decentrata sono stato superato da un'auto bianca molto grossa forse una Nissan che ha superato poi un'auto e ha invaso
l'altra corsia andando a velocità non moderata” e “l'auto con lo specchietto del conducente ha urtato il braccio e lo specchietto del ragazzo che quindi ha perso il controllo del Piaggio ed è caduto sulla sinistra anche se aveva tentato di evitare la collisione”) e di
[...]
(secondo cui “ho visto un'auto chiara di grossa cilindrata che è passata su Testimone_2
viale colli aminei a forte velocità” e “l'auto superava un'altra auto e poi invadendo l'altra corsia in gran parte, ha urtato una vespa che scendeva dalla corsia invasa dall'auto”) emerge un comportamento imprudente e imperito da parte del conducente del veicolo ignoto, ma, al contempo non è possibile accertare in maniera chiara se parte appellante stesse tenendo un comportamento corretto prima e durante la manovra di sorpasso dell'auto.
Nulla, invero, è dato sapere della velocità tenuta dall'appellante alla guida del motoveicolo e della tenuta di strada strettamente alla destra della propria corsia di marcia dato che uno solo dei testimoni ha genericamente ricordato di una non meglio precisata manovra per evitare la collisione. Ma soprattutto va evidenziato (e l'appellante non spende su detta circostanza alcuna considerazione seppure abbia costituito ragione fondante la decisione impugnata) come, dato il lieve punto di contatto tra lo “specchietto retrovisore esterno sinistro” dell'autovettura e “lo specchietto
9 sinistro e lo sterzo” (cfr. atto di citazione) del motoveicolo, sarebbe certamente bastata una leggera manovra di spostamento a destra per evitare l'impatto.
In tali termini, le argomentazioni difensive dell'appellante secondo cui, al momento del sinistro, teneva una condotta di guida conforme alle norme che regolano la circolazione e, segnatamente, a 50 cm. dal limite destro della propria corsia di marcia, oltre a non essere state dimostrate dalle risultanze della prova testimoniale espletata, rimangono contraddette dai punti di impatto dei due mezzi che ben avrebbero consentito, anche a detta distanza dal limite della corsia, oltre il quale ci sarebbe anche la cunetta laterale per la raccolta delle acque meteoriche di altri 70 cm. (per una distanza complessiva dal marciapiede di 1,20 mt.), di evitare l'impatto. In tal senso, si intende condivisibile l'argomentazione del giudice di prime cure, affatto censurata e da ritenersi passata in giudicato, secondo cui “in tal modo avrebbe evitato l'impatto, tra
l'altro minimo e quindi evitabile, da parte del SUV”.
Questa è la condotta imposta dal Codice della Strada che all'art.143 prescrive al primo comma che “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
Con riferimento alla violazione in combinato disposto degli artt. 143 CdS e 2054 c.c., è da segnalarsi una recente pronuncia, secondo cui: “Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, cod. strada (secondo il quale, anche quando la strada è libera, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima) non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo.”
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23057 del 25 luglio 2022 e, nello stesso senso, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7099 del 06/04/2005 che ha affermato che “non è sufficiente, quindi, per
l'osservanza della norma, che il veicolo "viaggi nella propria mezzeria", e quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli "in prossimità del margine destro" della carreggiata stessa”).
Pertanto, la circostanza generica riferita da un solo testimone in merito a un non meglio precisato tentativo di evitare la collisione da parte dell'odierno appellante
10 unitamente alla mancanza di ogni elemento di prova in ordine alla larghezza della corsia di marcia percorsa dai veicoli coinvolti nello scontro, alla velocità sostenuta dal conducente il motoveicolo e alla guida da parte di quest'ultimo in prossimità del margine del destro della carreggiata unitamente ai punti d'urto dei veicoli non consentono di ritenere superata la presunzione di cui all'art.2054 c.c..
Peraltro, la circostanza secondo cui l'appellante abbia tentato di effettuare una manovra di emergenza, spostandosi a destra, dimostra che questi ha avuto percezione della manovra di sorpasso del veicolo proveniente dal senso opposto di marcia.
Eppure la Suprema Corte ha, di recente, affermato che: “In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, sempre che siano prevedibili.
Pertanto, il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto richiesto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita. Il giudizio sulla prevedibilità dovrà essere svolto ex ante e in relazione alla concreta fattispecie, tenendo conto di tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento.” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30089 del 21 novembre 2024). Anche il richiamo da parte dell'appellante ai precedenti penali della
Suprema Corte non si ritengono conformi ai principi sopra richiamati e alla giurisprudenza più recente (Cass. penale sez. IV, 16/05/2019, n.27198) secondo cui
“il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa”.
Dunque, ciò sottolinea che non basta a escludere la responsabilità civile un corretto comportamento (che nel caso di specie comunque non risulta provato), ma, che si configura responsabilità anche nel caso in cui non si sia tenuto in debito conto il possibile comportamento negligente altrui.
11 Nel caso di specie, non si ritiene possa desumersi in maniera chiara e precisa se il danneggiato dal sinistro abbia agito correttamente onde evitare il verificarsi del sinistro stesso (e, se pure avesse agito secondo le prescrizioni del Codice della Strada, avrebbe dovuto egualmente comportarsi tenendo conto del comportamento altrui), motivo per cui non può superarsi la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c..
Anche il secondo motivo dell'appello con cui viene lamentata la violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. per mezzo della decisione impugnata non appare fondato.
La violazione denunciata, invero, sussiste laddove il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche se il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito, senza manifesti travisamenti dei fatti emersi (Cass., 03/05/2022,
n. 13918), per attribuire maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33).
Né appare sussistere alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, ravvisabile solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime.
Le denunciate violazioni da parte dell'appellante degli artt. 115 e 116 c.p.c. appaiono, invece, finalizzate a una rilettura istruttoria coerente con la domanda fatta valere in giudizio tanto più evidente dalla riproduzione delle risultanze istruttorie orali.
Ma, la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, potendo lo stesso attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, “essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001) e
“dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
12 non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020).
E la valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, peraltro, sotto il denunciato profilo della violazione del secondo comma dell'art.2054
c.c., assolutamente inconsistenti dato che l'unico testimone, , ha Testimone_1
riferito di un non meglio precisato tentativo “di evitare la collisione”, appare perfettamente conforme alle suindicate norme di legge.
La dinamica dell'incidente, come provata dalle emergenze processuali, non consente di ritenere raggiunta una adeguata prova dei fatti accaduti tale da poter superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., vieppiù, in considerazione del coinvolgimento nel giudizio de quo del Fondo di Garanzie Vittime della Strada per cui la prova deve essere ancora più rigorosa.
Muovendo da tali premesse, l'appello proposto da Parte_1 non appare meritevole di accoglimento.
Infine, la richiesta di condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, formulata dall'appellata nella comparsa conclusionale, è inammissibile atteso che per essa andava proposto appello incidentale, che, invece, non risulta contenuto nella comparsa di risposta di parte appellata. E' pacifico, invero, che il giudice di appello che confermi la sentenza di primo grado non potrà modificare la pronuncia di primo grado sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del
06/10/2021, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 e Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11423 del 01/06/2016) e detta doglianza non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo dovendosi considerare, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa avuto riferimento alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n.
13 115/02, come modificato dall'art. 1 co. 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4655/2023 pronunciata in data 5 maggio 2023 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 30 ottobre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Assunta d'Amore
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