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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/08/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 687/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Luigi Lupinacci ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da foglio del 26.6.2025 RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una relazione Parte_1 Controparte_1 more uxorio da cui è nato in [...] [...]. Persona_1
Con ricorso del 19.4.2024 la ha adito il presente Tribunale per una Pt_1 prima regolamentazione dell' affido, del collocamento e del mantenimento di
, chiedendo disporsi il suo affido condiviso, il suo collocamento presso Per_1 essa madre;
disporsi un diritto di visita paterno “standard” – a week end alterni e per un giorno infrasettimanale- e un assegno di mantenimento di € 350,00 a carico del padre.
Alla prima udienza del 3.10.2024 – sede in cui veniva dichiarata la contumacia del resistente e non si poteva procedere all'interrogatorio libero della ricorrente-, venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso, in senso sostanzialmente conforme alle richieste della ricorrente.
Solo all'udienza del 6.2.2025 si procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente.
Alla luce delle sue dichiarazioni -“praticamente, da quando è nato , [il Per_1 padre] non risponde alle mie chiamate;
mi ha bloccato sui social e via whatsapp;
io riesco a comunicare con lui soltanto grazie alla intermediazione dei suoi genitori, i quali sono molto collaborativi, anche nel venire a prendere il bambino quando ho un impegno e quando vi è necessità; tendenzialmente quasi tutti i fine settimana il bambino sta da loro e così il padre può goderselo vivendo ancora con i suoi genitori”- il Giudice relatore evidenziava che il quadro offerto facesse apparire impraticabile l'affido condiviso del minore, e veniva disposta la notifica del verbale dell'udienza al resistente, sottoponendo al contradditorio con esso la questione della sussistenza dei presupposti per disporsi l'affido cd superesclusivo di alla madre. Per_1
Neanche a seguito della nuova notifica ricevuta il padre si costituiva in giudizio.
L'unica attività istruttoria che si rendeva necessario svolgere consisteva in indagini mediante la Guardia di Finanza sulla condizione reddituale del
[...]
. CP_1
All'udienza del 26.6.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe, chiedendo disporsi l'affido cd superesclusivo di a sé. Per_1 Va disposto l'affido cd supersclusivo e il collocamento di presso la Per_1
. Pt_1
In primo luogo, deve ritenersi provato il dedotto disinteresse materiale e morale del verso il figlio -la ricorrente ha allegato che il padre Persona_2 nulla versa per il mantenimento del figlio ed è molto limitatamente presente nella sua vita, e solo grazie alla intermediazione dei nonni paterni (cfr. le dichiarazioni della madre all'udienza del 6.2.2.2025)-, perché rimanendo contumace, il resistente non ha dimostrato di stare adempiendo ai suoi doveri economici e morali verso la prole., come era suo onere1.
In secondo luogo, ricordato come l'affido esclusivo cd standard implichi la rintracciabilità dell'altro genitore per assumere quantomeno le decisioni di maggiore rilevanza per la prole, nel caso di specie questo regime risulta impraticabile, avendo la ricorrente allegato che l ha bloccato Persona_2 qualunque canale di comunicazione con essa madre, la quale riesce comunicare con esso solo grazie all'intermediazione dei nonni paterni.
Infine, vale ricordare come il resistente abbia ricevuto la notifica del verbale dell'udienza del 3.4.2025, in cui lo si avvisava della possibilità che venisse disposto l'affido cd superesclusivo di , senza che a questa sua notifica sia Per_1 seguita una sua costituzione per opporsi a questa eventualità.
Alla luce di questi dati di fatto, ricordato come l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) e che questo Tribunale aderisce a tale orientamento giurisprudenziale, condividendone gli argomenti, va disposto il cd affido superesclusivo di alla , stante la sua idoneità genitoriale, Per_1 Pt_1 rispetto alla quale non sono pervenute segnalazioni di criticità: la madre potrà assumere in modo esclusivo sia le decisioni ordinarie sia le decisioni di maggior importanza (ad esempio: salute, educazione, istruzione, residenza abituale) concernenti il figlio;
al padre resistente va comunque riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulle scelte fatte dalla madre, con possibilità di ricorrere al Giudice quando siano assunte decisioni che ritenga pregiudizievoli per il minore.
Il diritto di visita paterno potrà essere esercitato come da conclusioni della ricorrente, apparendo conforme all'interesse il minore -si veda il dispositivo-.
Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore di , considerato che il padre risulta percepire un reddito medio netto Per_1 mensile di € 1700,002, considerato che la madre risulta percepire uno stipendio di € 1200,00 al mese, oltre a percepire al 100% l'a.u., pari ad € 233,00 al mese, ma deve pagare un canone di affitto di € 450,00 al mese (cfr. i verbali delle udienze del 23.9.2024 e del 6.2.2025), va disposto che il padre contribuisca al mantenimento di versando la somma di € 350,00 al mese, entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre a dovere il padre naturalmente contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo AIAF – Tribunale di
Cremona.
Stante l'affido cd superesclusivo di alla madre, sussistono i presupposti Per_1 ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché essa percepisca nell'interezza l'a.u. per il minore.
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del giudizio, stante il fatto che la contumacia della resistente non ha aggravato gli oneri istruttori di parte ricorrente. 2Tale importo partendo dall'importo del “reddito da lavoro subordinato” riportato nel CUD
2023 acquisito dalla Guardia di Finanza, sottraendo l'importo delle ritenute Irpef, il risultato diviso per 12;
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa N. R.G.
687/2024,
DISPONE che il minore , nato a [...] il [...], sia Persona_1 collocato ed affidato alla madre , la quale potrà assumere Parte_2 in modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
al padre va riconosciuto il diritto ed il Controparte_1 dovere di vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse del minore;
dispone che il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze personali di ciascuno, potrà tenere con sé il minore a week alterni dalle ore 09.00 del sabato e/o della domenica mattina sino alle ore 20.00 di sera (escluso il pernotto); durante la settimana, invece, il padre -sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze personali di ciascuno- avrà diritto di stare con il figlio due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 14.00 sino alle ore 20.00;
-il minore trascorrerà le vacanze pasquali, natalizie e il Capodanno ad anni alterni con uno dei due genitori;
riguardo alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere due settimane, anche consecutive, di vacanza con ciascun genitore;
le parti dovranno concordare entro il 31.05 di ogni anno i periodi e le destinazioni di vacanza con il figlio;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio Per_1 versando alla madre la somma complessiva di € 350,00, entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore dello stesso, così come disciplinate dal Protocollo A.I.A.F.
Tribunale di Cremona;
dà atto che sussistono i presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché la madre percepisca nell'interezza l'a.u. per il figlio;
Parte_1 dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 4/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In forza della SS.UU. 13533/2001 quanto agli obblighi economici;
in forza del principio di vicinanza della prova, quanto agli obblighi morali;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 687/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Luigi Lupinacci ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni parte ricorrente: come da foglio del 26.6.2025 RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno avuto una relazione Parte_1 Controparte_1 more uxorio da cui è nato in [...] [...]. Persona_1
Con ricorso del 19.4.2024 la ha adito il presente Tribunale per una Pt_1 prima regolamentazione dell' affido, del collocamento e del mantenimento di
, chiedendo disporsi il suo affido condiviso, il suo collocamento presso Per_1 essa madre;
disporsi un diritto di visita paterno “standard” – a week end alterni e per un giorno infrasettimanale- e un assegno di mantenimento di € 350,00 a carico del padre.
Alla prima udienza del 3.10.2024 – sede in cui veniva dichiarata la contumacia del resistente e non si poteva procedere all'interrogatorio libero della ricorrente-, venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso, in senso sostanzialmente conforme alle richieste della ricorrente.
Solo all'udienza del 6.2.2025 si procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente.
Alla luce delle sue dichiarazioni -“praticamente, da quando è nato , [il Per_1 padre] non risponde alle mie chiamate;
mi ha bloccato sui social e via whatsapp;
io riesco a comunicare con lui soltanto grazie alla intermediazione dei suoi genitori, i quali sono molto collaborativi, anche nel venire a prendere il bambino quando ho un impegno e quando vi è necessità; tendenzialmente quasi tutti i fine settimana il bambino sta da loro e così il padre può goderselo vivendo ancora con i suoi genitori”- il Giudice relatore evidenziava che il quadro offerto facesse apparire impraticabile l'affido condiviso del minore, e veniva disposta la notifica del verbale dell'udienza al resistente, sottoponendo al contradditorio con esso la questione della sussistenza dei presupposti per disporsi l'affido cd superesclusivo di alla madre. Per_1
Neanche a seguito della nuova notifica ricevuta il padre si costituiva in giudizio.
L'unica attività istruttoria che si rendeva necessario svolgere consisteva in indagini mediante la Guardia di Finanza sulla condizione reddituale del
[...]
. CP_1
All'udienza del 26.6.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe, chiedendo disporsi l'affido cd superesclusivo di a sé. Per_1 Va disposto l'affido cd supersclusivo e il collocamento di presso la Per_1
. Pt_1
In primo luogo, deve ritenersi provato il dedotto disinteresse materiale e morale del verso il figlio -la ricorrente ha allegato che il padre Persona_2 nulla versa per il mantenimento del figlio ed è molto limitatamente presente nella sua vita, e solo grazie alla intermediazione dei nonni paterni (cfr. le dichiarazioni della madre all'udienza del 6.2.2.2025)-, perché rimanendo contumace, il resistente non ha dimostrato di stare adempiendo ai suoi doveri economici e morali verso la prole., come era suo onere1.
In secondo luogo, ricordato come l'affido esclusivo cd standard implichi la rintracciabilità dell'altro genitore per assumere quantomeno le decisioni di maggiore rilevanza per la prole, nel caso di specie questo regime risulta impraticabile, avendo la ricorrente allegato che l ha bloccato Persona_2 qualunque canale di comunicazione con essa madre, la quale riesce comunicare con esso solo grazie all'intermediazione dei nonni paterni.
Infine, vale ricordare come il resistente abbia ricevuto la notifica del verbale dell'udienza del 3.4.2025, in cui lo si avvisava della possibilità che venisse disposto l'affido cd superesclusivo di , senza che a questa sua notifica sia Per_1 seguita una sua costituzione per opporsi a questa eventualità.
Alla luce di questi dati di fatto, ricordato come l'affido cd superesclusivo sia riconosciuto come ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, sulla base del disposto dell'art. 337quater c. III cod. civ. (“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”) e che questo Tribunale aderisce a tale orientamento giurisprudenziale, condividendone gli argomenti, va disposto il cd affido superesclusivo di alla , stante la sua idoneità genitoriale, Per_1 Pt_1 rispetto alla quale non sono pervenute segnalazioni di criticità: la madre potrà assumere in modo esclusivo sia le decisioni ordinarie sia le decisioni di maggior importanza (ad esempio: salute, educazione, istruzione, residenza abituale) concernenti il figlio;
al padre resistente va comunque riconosciuto il diritto ed il dovere di vigilare sulle scelte fatte dalla madre, con possibilità di ricorrere al Giudice quando siano assunte decisioni che ritenga pregiudizievoli per il minore.
Il diritto di visita paterno potrà essere esercitato come da conclusioni della ricorrente, apparendo conforme all'interesse il minore -si veda il dispositivo-.
Quanto alla misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore di , considerato che il padre risulta percepire un reddito medio netto Per_1 mensile di € 1700,002, considerato che la madre risulta percepire uno stipendio di € 1200,00 al mese, oltre a percepire al 100% l'a.u., pari ad € 233,00 al mese, ma deve pagare un canone di affitto di € 450,00 al mese (cfr. i verbali delle udienze del 23.9.2024 e del 6.2.2025), va disposto che il padre contribuisca al mantenimento di versando la somma di € 350,00 al mese, entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre a dovere il padre naturalmente contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo AIAF – Tribunale di
Cremona.
Stante l'affido cd superesclusivo di alla madre, sussistono i presupposti Per_1 ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché essa percepisca nell'interezza l'a.u. per il minore.
Le spese di lite di parte ricorrente vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del giudizio, stante il fatto che la contumacia della resistente non ha aggravato gli oneri istruttori di parte ricorrente. 2Tale importo partendo dall'importo del “reddito da lavoro subordinato” riportato nel CUD
2023 acquisito dalla Guardia di Finanza, sottraendo l'importo delle ritenute Irpef, il risultato diviso per 12;
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa N. R.G.
687/2024,
DISPONE che il minore , nato a [...] il [...], sia Persona_1 collocato ed affidato alla madre , la quale potrà assumere Parte_2 in modo esclusivo anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
al padre va riconosciuto il diritto ed il Controparte_1 dovere di vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, con possibilità di ricorrere al Giudice qualora ritenga siano assunte delle decisioni pregiudizievoli dell'interesse del minore;
dispone che il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze personali di ciascuno, potrà tenere con sé il minore a week alterni dalle ore 09.00 del sabato e/o della domenica mattina sino alle ore 20.00 di sera (escluso il pernotto); durante la settimana, invece, il padre -sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze personali di ciascuno- avrà diritto di stare con il figlio due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 14.00 sino alle ore 20.00;
-il minore trascorrerà le vacanze pasquali, natalizie e il Capodanno ad anni alterni con uno dei due genitori;
riguardo alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere due settimane, anche consecutive, di vacanza con ciascun genitore;
le parti dovranno concordare entro il 31.05 di ogni anno i periodi e le destinazioni di vacanza con il figlio;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio Per_1 versando alla madre la somma complessiva di € 350,00, entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
FOI, e contribuendo nella misura del 50 % alle spese straordinarie a favore dello stesso, così come disciplinate dal Protocollo A.I.A.F.
Tribunale di Cremona;
dà atto che sussistono i presupposti ex art. 6 c. IV d.lgs. 230/2021 perché la madre percepisca nell'interezza l'a.u. per il figlio;
Parte_1 dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 4/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In forza della SS.UU. 13533/2001 quanto agli obblighi economici;
in forza del principio di vicinanza della prova, quanto agli obblighi morali;