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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 2398/2017
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 05/03/2025
Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note depositate da parte opposta;
Il Got si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21.26 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2398/2017 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. FRESU PIETRO giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti ed elett.te dom.to in Sassari Viale Umberto 42 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
, rapp.to e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. STABILE ROBERTO giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA CORSO UMBERTO I 135 presso lo studio del medesimo avvocato
*****************
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 584/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 16 ottobre
2017 (r.g. n. 1438/2017), notificato il 18.10.2017, per la somma complessiva di €
32.581,84, oltre interessi moratori nella misura di € 8.466,91 e competenze legali liquidate in complessivi € 1.346,00 di cui € 1.060,00 per compensi e € 286 per spese oltre accessori di legge (spese oltre 15% spese generali Iva e CPA). Eccepiva l'opponente l'inidoneità e/o inesistenza della prova del credito essendo le fatture commerciali non sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
asseriva altresì l'inesistenza del credito, poiché la società opponente aveva già pagato quanto dovuto all'opposta e produceva a sostegno di tali difese una serie di bonifici. Precisava, inoltre, che tra le parti era intercorso un rapporto che prevedeva la fornitura di merci in conto vendita e che i pagamenti erano stati sempre effettuati al momento della vendita delle varie forniture.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza di una prova valida, nonché l'inesistenza del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'inesistenza di una valida procura, in quanto la procura in atti risultava rilasciata per agire in un altro e differente giudizio;
nel merito confermava che il rapporto era iniziato effettivamente con un conto vendite, ma che successivamente l'opponente aveva pagato parte delle merci fornite e che in ogni caso ai sensi dell'art. 6 comma 2 punto d) DPR 633/72 trascorso un anno dalla consegna in conto vendite le merci sarebbero passate in proprietà all'opponente e dunque avrebbero dovuto essere fatturate dall'opposta e pagate dalla Pt_1
Concludeva pertanto chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
la dichiarazione di inesistenza della procura, con conseguente passaggio in giudicato del decreto opposto;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, con condanna ex art. 96 cpc.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05/03/2025, ex art. 281 sexies, con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione d'inesistenza della procura formulata da parte opposta, in conseguenza della quale il decreto ingiuntivo dovrebbe considerarsi passato in giudicato.
L'eccezione non può essere accolta. Si rileva invero che l'art.182 cpc comma 2 statuisce che “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
In merito la Suprema Corte, con sentenza del 7 maggio 2018, n. 10885, ha statuito che l'art. 182, comma 2, c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, per cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali - trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.
Invero, nel caso di specie, il Giudice - rilevata l'irregolarità della procura - ha invitato parte opponente alla regolarizzazione e quest'ultima vi ha tempestivamente provveduto, con efficacia ex tunc.
Ad ogni buon conto, anche se non fosse stato possibile integrare tale documento, la costante giurisprudenza di legittimità considera il riferimento ad un diverso giudizio nella procura alle liti alla stregua di un mero errore materiale, e la procura viene pertanto ritenuta validamente rilasciata.
Anche nel caso di specie può ritenersi che si tratti di mero errore materiale che tuttavia non inficia in alcun modo lo scopo per il quale le forme stabilite dall'art. 83 cpc sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura, a fronte dell'orientamento antiformalistico che ha portato la Corte di Cassazione a manifestare la tendenza a consolidare ogni acquisizione documentale, quando la piena difesa della controparte escluda ogni pregiudizio per quest'ultima. In tema di errori materiali afferenti la procura questa linea di pensiero si può rinvenire, coerentemente ribadita, nella sentenza della Cass. SS UU n.
21670/2013, (sulla idoneità della procura rilasciata dai genitori del figlio divenuto maggiorenne a configurare il ricorso proposto anche in proprio in difetto di tale specificazione), nonchè nella sentenza Cass. Civ. n. 14793/2008 (sulla validità della procura a margine di controricorso in Cassazione che faccia riferimento ad un procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, anzichè alla Corte di Cassazione).
Passando al merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario - con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso - in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, posto che - a fronte delle contestazioni di parte opponente in merito alla sussistenza ed al quantum del credito, nonchè la produzione di svariati pagamenti effettuati con bonifico bancario - ha omesso di fornire idonea prova del proprio diritto di credito, specificamente in ordine alla quantità della merce fornita all'opponente e della somma pattuita tra le parti quale corrispettivo, stante il rapporto continuativo protrattosi per lungo tempo, limitandosi a produrre le fatture che nel giudizio di opposizione non sono idonee alla prova del credito e un DDT che riporta soltanto un elenco di merci, indicate con il loro codice, senza alcun riferimento alle quantità e ai prezzi convenuti, ove è riportata la dicitura “reso in conto visione” ed altre annotazioni di significato oscuro, senza alcuna indicazione in ordine alla precedente data di consegna.
Anche la prova testimoniale di parte opposta non ha consentito di arrivare alla prova della quantità della merce consegnata all'opponente; invero il teste
, dopo aver confermato che vi era stato un accordo per conto Testimone_1
vendite, alla domanda sui DDT citati nel capo di prova, rispondeva:
“Non ricordo l'anno preciso ma ricordo che la aveva preso in conto Pt_1
visione( o conto vendita) della merce. aveva preso della merce che CP_2
poteva pagare al momento della vendita. Non ricordo dei documenti di cui mi si chiede e neppure di che tipo di merce si trattasse. ADR Io trattavo con i clienti e mi occupavo della parte commerciale, non amministrativa”.
Ad un'altra domanda sul conto vendite rispondeva: “ADR Non ero presente al momento in cui fu stabilito il venir meno dell'accordo di conto vendita, ma mi è stato riferito dall'amministrazione.” Ed infine alle altre domande in ordine alla merce consegnata, rispondeva
“non lo so” oppure “Non mi ricordo”.
A fronte di tali circostanze si ritiene non provato il credito nel suo preciso ammontare, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 515/2020, reso nel procedimento distinto con n. 584/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 16 ottobre 2017 (r.g. n. 1438/2017), notificato il 18.10.2017, per i motivi esposti;
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania, 05/03/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 05/03/2025
Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note depositate da parte opposta;
Il Got si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21.26 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2398/2017 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. FRESU PIETRO giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti ed elett.te dom.to in Sassari Viale Umberto 42 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
, rapp.to e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. STABILE ROBERTO giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA CORSO UMBERTO I 135 presso lo studio del medesimo avvocato
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OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 584/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 16 ottobre
2017 (r.g. n. 1438/2017), notificato il 18.10.2017, per la somma complessiva di €
32.581,84, oltre interessi moratori nella misura di € 8.466,91 e competenze legali liquidate in complessivi € 1.346,00 di cui € 1.060,00 per compensi e € 286 per spese oltre accessori di legge (spese oltre 15% spese generali Iva e CPA). Eccepiva l'opponente l'inidoneità e/o inesistenza della prova del credito essendo le fatture commerciali non sufficienti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
asseriva altresì l'inesistenza del credito, poiché la società opponente aveva già pagato quanto dovuto all'opposta e produceva a sostegno di tali difese una serie di bonifici. Precisava, inoltre, che tra le parti era intercorso un rapporto che prevedeva la fornitura di merci in conto vendita e che i pagamenti erano stati sempre effettuati al momento della vendita delle varie forniture.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza di una prova valida, nonché l'inesistenza del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'inesistenza di una valida procura, in quanto la procura in atti risultava rilasciata per agire in un altro e differente giudizio;
nel merito confermava che il rapporto era iniziato effettivamente con un conto vendite, ma che successivamente l'opponente aveva pagato parte delle merci fornite e che in ogni caso ai sensi dell'art. 6 comma 2 punto d) DPR 633/72 trascorso un anno dalla consegna in conto vendite le merci sarebbero passate in proprietà all'opponente e dunque avrebbero dovuto essere fatturate dall'opposta e pagate dalla Pt_1
Concludeva pertanto chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
la dichiarazione di inesistenza della procura, con conseguente passaggio in giudicato del decreto opposto;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, con condanna ex art. 96 cpc.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05/03/2025, ex art. 281 sexies, con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione d'inesistenza della procura formulata da parte opposta, in conseguenza della quale il decreto ingiuntivo dovrebbe considerarsi passato in giudicato.
L'eccezione non può essere accolta. Si rileva invero che l'art.182 cpc comma 2 statuisce che “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
In merito la Suprema Corte, con sentenza del 7 maggio 2018, n. 10885, ha statuito che l'art. 182, comma 2, c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, per cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali - trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.
Invero, nel caso di specie, il Giudice - rilevata l'irregolarità della procura - ha invitato parte opponente alla regolarizzazione e quest'ultima vi ha tempestivamente provveduto, con efficacia ex tunc.
Ad ogni buon conto, anche se non fosse stato possibile integrare tale documento, la costante giurisprudenza di legittimità considera il riferimento ad un diverso giudizio nella procura alle liti alla stregua di un mero errore materiale, e la procura viene pertanto ritenuta validamente rilasciata.
Anche nel caso di specie può ritenersi che si tratti di mero errore materiale che tuttavia non inficia in alcun modo lo scopo per il quale le forme stabilite dall'art. 83 cpc sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura, a fronte dell'orientamento antiformalistico che ha portato la Corte di Cassazione a manifestare la tendenza a consolidare ogni acquisizione documentale, quando la piena difesa della controparte escluda ogni pregiudizio per quest'ultima. In tema di errori materiali afferenti la procura questa linea di pensiero si può rinvenire, coerentemente ribadita, nella sentenza della Cass. SS UU n.
21670/2013, (sulla idoneità della procura rilasciata dai genitori del figlio divenuto maggiorenne a configurare il ricorso proposto anche in proprio in difetto di tale specificazione), nonchè nella sentenza Cass. Civ. n. 14793/2008 (sulla validità della procura a margine di controricorso in Cassazione che faccia riferimento ad un procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, anzichè alla Corte di Cassazione).
Passando al merito, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario - con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso - in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663).
Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, posto che - a fronte delle contestazioni di parte opponente in merito alla sussistenza ed al quantum del credito, nonchè la produzione di svariati pagamenti effettuati con bonifico bancario - ha omesso di fornire idonea prova del proprio diritto di credito, specificamente in ordine alla quantità della merce fornita all'opponente e della somma pattuita tra le parti quale corrispettivo, stante il rapporto continuativo protrattosi per lungo tempo, limitandosi a produrre le fatture che nel giudizio di opposizione non sono idonee alla prova del credito e un DDT che riporta soltanto un elenco di merci, indicate con il loro codice, senza alcun riferimento alle quantità e ai prezzi convenuti, ove è riportata la dicitura “reso in conto visione” ed altre annotazioni di significato oscuro, senza alcuna indicazione in ordine alla precedente data di consegna.
Anche la prova testimoniale di parte opposta non ha consentito di arrivare alla prova della quantità della merce consegnata all'opponente; invero il teste
, dopo aver confermato che vi era stato un accordo per conto Testimone_1
vendite, alla domanda sui DDT citati nel capo di prova, rispondeva:
“Non ricordo l'anno preciso ma ricordo che la aveva preso in conto Pt_1
visione( o conto vendita) della merce. aveva preso della merce che CP_2
poteva pagare al momento della vendita. Non ricordo dei documenti di cui mi si chiede e neppure di che tipo di merce si trattasse. ADR Io trattavo con i clienti e mi occupavo della parte commerciale, non amministrativa”.
Ad un'altra domanda sul conto vendite rispondeva: “ADR Non ero presente al momento in cui fu stabilito il venir meno dell'accordo di conto vendita, ma mi è stato riferito dall'amministrazione.” Ed infine alle altre domande in ordine alla merce consegnata, rispondeva
“non lo so” oppure “Non mi ricordo”.
A fronte di tali circostanze si ritiene non provato il credito nel suo preciso ammontare, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 515/2020, reso nel procedimento distinto con n. 584/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 16 ottobre 2017 (r.g. n. 1438/2017), notificato il 18.10.2017, per i motivi esposti;
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania, 05/03/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona