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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/01/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1154/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14238/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062881936 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 369/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2025/0062881936/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 19 maggio 2025 e relativa alla tassa automobilistica per l'anno
2019, deducendo l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione, mancata notifica degli atti prodromici e intervenuta prescrizione del credito tributario.
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella esattoriale è stata emessa in assenza di un avviso di accertamento regolarmente notificato e che, comunque, il termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa di settore sarebbe ormai decorso, non risultando alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Ha inoltre lamentato la violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, in particolare per la mancata richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione prima dell'iscrizione a ruolo, chiedendo l'annullamento della cartella e la cancellazione del debito dai ruoli esattoriali.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come la cartella impugnata sia stata preceduta dagli avvisi di accertamento n. 964230685934 e n. 964312542113, entrambi notificati al contribuente in data 21 settembre 2022, relativi alla medesima annualità 2019.
L'Ente resistente ha sostenuto che tali avvisi, non essendo stati impugnati nei termini di legge, sono divenuti definitivi, consolidando la pretesa fiscale e precludendo ogni eccezione di merito, compresa quella relativa alla prescrizione, che avrebbe dovuto essere sollevata avverso il primo atto notificato.
La Regione ha inoltre precisato che la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante raccomandata A/R, e che la consegna al domicilio del destinatario comporta una presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova contraria. Ha quindi chiesto la conferma della legittimità degli atti impugnati e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato, ciò alla luce della documentazione depositata dalla
Regione Campania, comprovante la rituale notifica degli atti di accertamento del tributo richiamati in cartella;
tale circostanza rende il credito irretrattabile ed infondata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto della data di notifica di detti accertamenti.
È sufficiente, a tal fine, fare integrale rinvio agli argomenti difensivi addotti dalla Regione che appaiono pienamente condivisibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Campania che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14238/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062881936 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 369/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071/2025/0062881936/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 19 maggio 2025 e relativa alla tassa automobilistica per l'anno
2019, deducendo l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione, mancata notifica degli atti prodromici e intervenuta prescrizione del credito tributario.
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella esattoriale è stata emessa in assenza di un avviso di accertamento regolarmente notificato e che, comunque, il termine triennale di prescrizione previsto dalla normativa di settore sarebbe ormai decorso, non risultando alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Ha inoltre lamentato la violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, in particolare per la mancata richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione prima dell'iscrizione a ruolo, chiedendo l'annullamento della cartella e la cancellazione del debito dai ruoli esattoriali.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come la cartella impugnata sia stata preceduta dagli avvisi di accertamento n. 964230685934 e n. 964312542113, entrambi notificati al contribuente in data 21 settembre 2022, relativi alla medesima annualità 2019.
L'Ente resistente ha sostenuto che tali avvisi, non essendo stati impugnati nei termini di legge, sono divenuti definitivi, consolidando la pretesa fiscale e precludendo ogni eccezione di merito, compresa quella relativa alla prescrizione, che avrebbe dovuto essere sollevata avverso il primo atto notificato.
La Regione ha inoltre precisato che la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante raccomandata A/R, e che la consegna al domicilio del destinatario comporta una presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova contraria. Ha quindi chiesto la conferma della legittimità degli atti impugnati e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato infondato e va, pertanto, rigettato, ciò alla luce della documentazione depositata dalla
Regione Campania, comprovante la rituale notifica degli atti di accertamento del tributo richiamati in cartella;
tale circostanza rende il credito irretrattabile ed infondata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto della data di notifica di detti accertamenti.
È sufficiente, a tal fine, fare integrale rinvio agli argomenti difensivi addotti dalla Regione che appaiono pienamente condivisibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Campania che si liquidano in euro 250,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)