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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice onorario del Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona della dott.ssa Rosanna Scillone ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3360 dell'anno 2016. TRA (c.f. ), con l'avv. Natale Ferraiuolo;
Parte_1 C.F._1 attore contro
(c.f. ) e ( ), con Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 CodiceFiscale_3 teri;
(c.f. ), con l'Avv. Alfeo Rizzelli Controparte_3 C.F._4 convenuti avente ad oggetto: rapporti condominiali. CONCLUSIONI: come da atti e verbale di causa di cui all'udienza del 25 giugno 2024. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 14.07.2016 , in qualità di condomino del fabbricato denominato “ Parte_1 Casa Battaglia” ubicato in Satriano M Fiore n. 9, ha convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale gli altri condomini , e per sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nei loro confronti le seguenti 1) accertate e dichiarare che il colore marrone del portoncino d'ingresso collocato dal sig. nella facciata esterna Controparte_1 del piano terra - lato ovest per accedere al proprio appartamento e che il colore marrone e collocate dalla signora sulle finestre del proprio appartamento posto al secondo piano del fabbricato di Via G. da Fiore Controparte_2 n. 9 in no violazione dell'art. 15, comma 15 del regolamento condominiale richiamato in narrativa e, ai sensi del codice civile, alterazione illegittima della fisionomia armonica e cromatica dell'estetica del fabbricato e per l'effetto ordinare al sig. di variare in “bianco” il colore del predetto portoncino e alla signora di variare in Controparte_1 Controparte_2 bia fissi/telai delle zanzariere.
2) accertare e dichiarare che è fatto divieto alla signora collocare le tubature di cui in narrativa poste sulla Controparte_3 facciata ovest del balcone di pertinenza del suo apparta ure sostanziano violazione del divieto contenuto nell'art. 14 del regolamento condominiale anzidetto e per l'effetto ordinarne la rimozione ed il ripristino originario della facciata.
3) In subordine accertare e dichiarare che le tubature poste sulla parete esterna di pertinenza all' appartamento della signora
sostanziano alterazione del decoro architettonico ed estetico del fabbricato sia in base alle norme del regolamento Controparte_3 ate anche dalla predetta convenuta che a quelle previste dall'art. 1120, comma 2, c.c. e per l'effetto, vietarle ordinandone la rimozione. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. Con successiva memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. del 13.06.2017 le predette conclusioni sono state precisate nei seguenti termini:
1. accertare e dichiarare che il colore marrone del portoncino d'ingresso collocato dal sig. nella facciata esterna Controparte_1 del piano terra - lato ovest per accedere al proprio appartamento e che il colore marrone i infissi a zanzariere collocate dalla signora in corrispondenza delle finestre del proprio appartamento posto al secondo piano Controparte_2 del fabbricato di Via o Marina sostanziano violazione dell'art. 15, comma 15 del regolamento datato 08.03.2013 e richiamato in narrativa o, in subordine, ai sensi del codice civile, alterazione illegittima del CP_4 ttonico e/o della fisionomia armonica e cromatica dell'estetica del fabbricato correlata all'uniformità cromatica bianca dei doppi infissi e/o controinfissi esistenti in corrispondenza delle finestre di tutti gli appartamenti posti nel fabbricato di Via G. da Fiore n. 9 e per l'effetto ordinare al sig. di variare in “bianco” il colore del predetto portoncino e alla signora Controparte_1
di variare in bi edetti controinfissi a zanzariere;
Controparte_2
2. accertare e dichiarare che è fatto divieto alla signora collocare le tubature di cui in narrativa poste sulla Controparte_3 facciata ovest in corrispondenza del balcone di pertinen sostanziando detta collocazione violazione del divieto contenuto nell'art. 14 del regolamento condominiale anzidetto e per l'effetto ordinarne la rimozione ed il ripristino originario della facciata;
in subordine accertare e dichiarare che le predette tubature poste sulla parete esterna di pertinenza all' appartamento della signora sostanziano alterazione del decoro architettonico ed estetico del fabbricato in base alle norme previste Controparte_3 dall'art. 112 di altre norme del codice civile e per l'effetto, vietarle ordinandone la rimozione. 3. Ferme le richieste istruttorie e documenti già allegati nell'atto introduttivo e con riserva di ulteriori istanza nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Con comparsa del 03.12.2016 si sono costituiti e i quali a sostegno del Controparte_1 Controparte_2 rigetto delle domande attoree hanno: eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso espletamento del procedimento di mediazione nei confronti di Controparte_3 contestato l itenendo legittime le opere a loro contestate perché asseritamente eseguite prima del regolamento condominiale approvato il 03.08.2013 e perché in ogni caso non in contrasto né con il regolamento condominiale né con l'art. 1120 c.c., stante l'asserito stato di degrado del fabbricato in cui le avrebbero collocate e quindi l'asserita condizione di anarchia e miscuglio cromatico che avrebbe da sempre caratterizzato il palazzo. Con comparsa del 07.12.2016 si è costituita anche la IG.ra la quale si è opposta alla domanda Controparte_3 di parte attrice: eccependo l'improcedibilità della domanda avanzata nei suoi confronti perché non preceduta dal tentativo di conciliazione previsto dalla legge;
deducendo la legittimità delle tubature esterne in contestazione perché componenti del dell'impianto di aria condizionata di pertinenza al proprio appartamento e perché, a suo dire, sulle facciate esterne del palazzo si registrava la presenza altri impianti di aria condizionata con uguali tubazioni.
Alla base delle proprie deduzioni i predetti convenuti hanno posto una perizia di parte a firma dell'Ing.
[...]
. Per_1
, esperito il procedimento di mediazione demandato dal giudice nei confronti di per Controparte_3 come dedotto ed allegato dall'attore anche a verbale del 15.05.2017, parte attrice ha dep art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. del 13.06.2017; memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. del 12.07.2017; memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. del 27.08.2017. Anche i convenuti e hanno avanzato richieste istruttorie con memoria ex Controparte_1 Controparte_2 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 13.07.2017 e con memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del 31.08.2017. La convenuta ha depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 17.07.2017 reiterando le Controparte_3 deduzioni di il mancato esperimento del tentativo di mediazione per asserita irregolarità della procedura di conciliazione, ritenuta invalida con argomentazioni pretestuose, irrilevanti ed infondate, su cui la scrivente difesa ritiene di non doversi soffermare oltre a quanto già dedotto sul punto a verbale del 15.05.2017, tanto che il Tribunale, all'esito delle richieste istruttorie, ha proseguito nel processo con la raccolta delle prove testimoniali, escutendo all'udienza del 11.10.2018 la IG.ra per la parte attrice e la IG.ra Parte_2
per la convenuta 24.01.2019 è stato sentito il teste Parte_3 Controparte_3
su indicazione della convenuta . Testimone_1 Controparte_2 er testi, il Tribunale ha dispost sul fabbricato e le opere di causa, incarico che è stato affidato all'Arch. il quale, in risposta ai quesiti formulati dal Giudice e ai Persona_2 chiarimenti avanzati dalle parti, ha q ata 06.12.2019 il proprio elaborato peritale. Con provvedimento del 30.11.2020, il Tribunale, rigettata la richiesta di riconvocazione del CTU avanzata dai convenuti e ha ritenuto il processo maturo per la decisione rinviandolo Controparte_1 Controparte_2 per la prec cl 4.01.2022, poi slittata di fatto con successivi provvedimenti fino a quella del 25.06.2024, nella quale, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata da Controparte_3 Invero risulta per atti che la stessa non ha partecipato alla me a giustificazione per come risulta dal verbale depositato in atti. La domanda proposta dal condomino è infondata e pertanto va rigettata. Parte_1 L'art. 1122 c.c. stabilisce che "nell'unit a proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danni alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio". La norma, dunque, consente al condomino di eseguire opere nella porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva a condizione che tali interventi non pregiudichino la stabilità, la sicurezza e il decoro dell'edificio condominiale, pertanto anche gli interventi su porzioni di piano di proprietà personale, perché inerenti a beni esclusivi come quelli menzionati nell'art. 1122 c.c., non possono apportare modifiche che rechino danno alla cosa comune (così Cass. N. 18350/13). Allo stesso modo, l'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico. Per decoro architettonico del fabbricato deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e strutture che connotano il fabbricato stesso e che gli imprimano una determinata armonica fisionomia. Nella specie, per come sommessamente accertato dal ctu rileva che “..la costruzione presenta diversi materiali, tra cui il portoncino d'ingresso marrone del convenuto , il portone d'ingresso in alluminio Controparte_1 anodizzato e la presenza ingombrante dei condizion ore. ……presenza di numerosi elementi accessori che poco si coordinano con la facciata……”. Anche se la consulenza tecnica ha risposto esaustivamente ai quesiti posti dal giudice non si può non riscontrare un generale disordine sia geometrico che cromatico sulle facciate di prospetto dovuto alla presenza di numerosi elementi che contrastano con le linee principali ed i colori che caratterizzano al facciata. Pertanto sulla base di quanto riscontrato dal c.t.u. e dalla documentazione fotografica allegata risulta, senza ombra di dubbio, che lo stabile condominiale in oggetto è privo, già di per sé di elementi architettonici armonici in quanto le originarie linee della facciata dell'edificio risultano già state modificate a seguito degli interventi dei singoli condomini e dallo stesso condomino attore, attraverso l'installazione delle macchine esterne dei condizionatori. La cassazione al riguardo: “Occorre premettere in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino (Cass. Sez.II
.07.09.2012 n. 14992.), ed ancora “nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini - che costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di rimozione di un ballatoio realizzato da un condomino sul preesistente terrazzo, in considerazione del fatto che non tutte le modifiche compiute avevano danneggiato il decoro dell'edificio, peraltro già compromesso da precedenti interventi, alcuni dei quali opera dello stesso condomino attore (Cass. Sez. 2, n. 21835 del 17/10/2007). Pertanto, non può dirsi che le opere realizzate dai convenuti abbiano provocato, in concreto, un'incidenza lesiva tale da compromettere il decoro architettonico dello stabile, essendo lo stesso edificio condominiale, già di per sé, non armonico a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non è stato mai preteso il ripristino e quindi, in relazione alle lamentate violazioni ad opera dei convenuti, non è riscontrabile un'apprezzabile alterazione del decoro architettonico dell'edificio. Semmai, si potrebbe giungere a dei correttivi laddove le canaline bianche installate dalla condomina CP_3
potrebbero essere ridipinte con lo stesso colore delle pareti esterne si da confondersi con le stesse,
[...] uardo al portoncino d'ingresso di colore marrone, si potrebbe pensare di uniformare tutto il prospetto a questo, posto che sullo stesso lato esistono tre tipologie di portoncini, quello in alluminio anodizzato color bronzo, una porta finestra con serranda in alluminio bianco ed il portoncino che è l'unico ad avere un certo decoro e funzione specifica.
Per tutto quanto il resto, la costruzione di per se non è connotata da armoniosità o da continuità, si tratta quasi certamente di una costruzione effettuata da un nucleo familiare, ove anche altri condomini, non citati, hanno installato orpelli che non rispettano i colori guida del fabbricato. Pertanto la domanda è rigettata e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe emarginata, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 Parte_4 e alla complessiva somma di € 6094,00 oltr , guali per
[...] Controparte_3 ciascuno delle parti convenute, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
4) pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa, a carico di parte attrice Cosi deciso in Catanzaro il 28 aprile 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
Parte_1 C.F._1 attore contro
(c.f. ) e ( ), con Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 CodiceFiscale_3 teri;
(c.f. ), con l'Avv. Alfeo Rizzelli Controparte_3 C.F._4 convenuti avente ad oggetto: rapporti condominiali. CONCLUSIONI: come da atti e verbale di causa di cui all'udienza del 25 giugno 2024. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione del 14.07.2016 , in qualità di condomino del fabbricato denominato “ Parte_1 Casa Battaglia” ubicato in Satriano M Fiore n. 9, ha convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale gli altri condomini , e per sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nei loro confronti le seguenti 1) accertate e dichiarare che il colore marrone del portoncino d'ingresso collocato dal sig. nella facciata esterna Controparte_1 del piano terra - lato ovest per accedere al proprio appartamento e che il colore marrone e collocate dalla signora sulle finestre del proprio appartamento posto al secondo piano del fabbricato di Via G. da Fiore Controparte_2 n. 9 in no violazione dell'art. 15, comma 15 del regolamento condominiale richiamato in narrativa e, ai sensi del codice civile, alterazione illegittima della fisionomia armonica e cromatica dell'estetica del fabbricato e per l'effetto ordinare al sig. di variare in “bianco” il colore del predetto portoncino e alla signora di variare in Controparte_1 Controparte_2 bia fissi/telai delle zanzariere.
2) accertare e dichiarare che è fatto divieto alla signora collocare le tubature di cui in narrativa poste sulla Controparte_3 facciata ovest del balcone di pertinenza del suo apparta ure sostanziano violazione del divieto contenuto nell'art. 14 del regolamento condominiale anzidetto e per l'effetto ordinarne la rimozione ed il ripristino originario della facciata.
3) In subordine accertare e dichiarare che le tubature poste sulla parete esterna di pertinenza all' appartamento della signora
sostanziano alterazione del decoro architettonico ed estetico del fabbricato sia in base alle norme del regolamento Controparte_3 ate anche dalla predetta convenuta che a quelle previste dall'art. 1120, comma 2, c.c. e per l'effetto, vietarle ordinandone la rimozione. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. Con successiva memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. del 13.06.2017 le predette conclusioni sono state precisate nei seguenti termini:
1. accertare e dichiarare che il colore marrone del portoncino d'ingresso collocato dal sig. nella facciata esterna Controparte_1 del piano terra - lato ovest per accedere al proprio appartamento e che il colore marrone i infissi a zanzariere collocate dalla signora in corrispondenza delle finestre del proprio appartamento posto al secondo piano Controparte_2 del fabbricato di Via o Marina sostanziano violazione dell'art. 15, comma 15 del regolamento datato 08.03.2013 e richiamato in narrativa o, in subordine, ai sensi del codice civile, alterazione illegittima del CP_4 ttonico e/o della fisionomia armonica e cromatica dell'estetica del fabbricato correlata all'uniformità cromatica bianca dei doppi infissi e/o controinfissi esistenti in corrispondenza delle finestre di tutti gli appartamenti posti nel fabbricato di Via G. da Fiore n. 9 e per l'effetto ordinare al sig. di variare in “bianco” il colore del predetto portoncino e alla signora Controparte_1
di variare in bi edetti controinfissi a zanzariere;
Controparte_2
2. accertare e dichiarare che è fatto divieto alla signora collocare le tubature di cui in narrativa poste sulla Controparte_3 facciata ovest in corrispondenza del balcone di pertinen sostanziando detta collocazione violazione del divieto contenuto nell'art. 14 del regolamento condominiale anzidetto e per l'effetto ordinarne la rimozione ed il ripristino originario della facciata;
in subordine accertare e dichiarare che le predette tubature poste sulla parete esterna di pertinenza all' appartamento della signora sostanziano alterazione del decoro architettonico ed estetico del fabbricato in base alle norme previste Controparte_3 dall'art. 112 di altre norme del codice civile e per l'effetto, vietarle ordinandone la rimozione. 3. Ferme le richieste istruttorie e documenti già allegati nell'atto introduttivo e con riserva di ulteriori istanza nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Con comparsa del 03.12.2016 si sono costituiti e i quali a sostegno del Controparte_1 Controparte_2 rigetto delle domande attoree hanno: eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso espletamento del procedimento di mediazione nei confronti di Controparte_3 contestato l itenendo legittime le opere a loro contestate perché asseritamente eseguite prima del regolamento condominiale approvato il 03.08.2013 e perché in ogni caso non in contrasto né con il regolamento condominiale né con l'art. 1120 c.c., stante l'asserito stato di degrado del fabbricato in cui le avrebbero collocate e quindi l'asserita condizione di anarchia e miscuglio cromatico che avrebbe da sempre caratterizzato il palazzo. Con comparsa del 07.12.2016 si è costituita anche la IG.ra la quale si è opposta alla domanda Controparte_3 di parte attrice: eccependo l'improcedibilità della domanda avanzata nei suoi confronti perché non preceduta dal tentativo di conciliazione previsto dalla legge;
deducendo la legittimità delle tubature esterne in contestazione perché componenti del dell'impianto di aria condizionata di pertinenza al proprio appartamento e perché, a suo dire, sulle facciate esterne del palazzo si registrava la presenza altri impianti di aria condizionata con uguali tubazioni.
Alla base delle proprie deduzioni i predetti convenuti hanno posto una perizia di parte a firma dell'Ing.
[...]
. Per_1
, esperito il procedimento di mediazione demandato dal giudice nei confronti di per Controparte_3 come dedotto ed allegato dall'attore anche a verbale del 15.05.2017, parte attrice ha dep art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. del 13.06.2017; memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. del 12.07.2017; memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. del 27.08.2017. Anche i convenuti e hanno avanzato richieste istruttorie con memoria ex Controparte_1 Controparte_2 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 13.07.2017 e con memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. del 31.08.2017. La convenuta ha depositato memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del 17.07.2017 reiterando le Controparte_3 deduzioni di il mancato esperimento del tentativo di mediazione per asserita irregolarità della procedura di conciliazione, ritenuta invalida con argomentazioni pretestuose, irrilevanti ed infondate, su cui la scrivente difesa ritiene di non doversi soffermare oltre a quanto già dedotto sul punto a verbale del 15.05.2017, tanto che il Tribunale, all'esito delle richieste istruttorie, ha proseguito nel processo con la raccolta delle prove testimoniali, escutendo all'udienza del 11.10.2018 la IG.ra per la parte attrice e la IG.ra Parte_2
per la convenuta 24.01.2019 è stato sentito il teste Parte_3 Controparte_3
su indicazione della convenuta . Testimone_1 Controparte_2 er testi, il Tribunale ha dispost sul fabbricato e le opere di causa, incarico che è stato affidato all'Arch. il quale, in risposta ai quesiti formulati dal Giudice e ai Persona_2 chiarimenti avanzati dalle parti, ha q ata 06.12.2019 il proprio elaborato peritale. Con provvedimento del 30.11.2020, il Tribunale, rigettata la richiesta di riconvocazione del CTU avanzata dai convenuti e ha ritenuto il processo maturo per la decisione rinviandolo Controparte_1 Controparte_2 per la prec cl 4.01.2022, poi slittata di fatto con successivi provvedimenti fino a quella del 25.06.2024, nella quale, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata da Controparte_3 Invero risulta per atti che la stessa non ha partecipato alla me a giustificazione per come risulta dal verbale depositato in atti. La domanda proposta dal condomino è infondata e pertanto va rigettata. Parte_1 L'art. 1122 c.c. stabilisce che "nell'unit a proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danni alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio". La norma, dunque, consente al condomino di eseguire opere nella porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva a condizione che tali interventi non pregiudichino la stabilità, la sicurezza e il decoro dell'edificio condominiale, pertanto anche gli interventi su porzioni di piano di proprietà personale, perché inerenti a beni esclusivi come quelli menzionati nell'art. 1122 c.c., non possono apportare modifiche che rechino danno alla cosa comune (così Cass. N. 18350/13). Allo stesso modo, l'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico. Per decoro architettonico del fabbricato deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e strutture che connotano il fabbricato stesso e che gli imprimano una determinata armonica fisionomia. Nella specie, per come sommessamente accertato dal ctu rileva che “..la costruzione presenta diversi materiali, tra cui il portoncino d'ingresso marrone del convenuto , il portone d'ingresso in alluminio Controparte_1 anodizzato e la presenza ingombrante dei condizion ore. ……presenza di numerosi elementi accessori che poco si coordinano con la facciata……”. Anche se la consulenza tecnica ha risposto esaustivamente ai quesiti posti dal giudice non si può non riscontrare un generale disordine sia geometrico che cromatico sulle facciate di prospetto dovuto alla presenza di numerosi elementi che contrastano con le linee principali ed i colori che caratterizzano al facciata. Pertanto sulla base di quanto riscontrato dal c.t.u. e dalla documentazione fotografica allegata risulta, senza ombra di dubbio, che lo stabile condominiale in oggetto è privo, già di per sé di elementi architettonici armonici in quanto le originarie linee della facciata dell'edificio risultano già state modificate a seguito degli interventi dei singoli condomini e dallo stesso condomino attore, attraverso l'installazione delle macchine esterne dei condizionatori. La cassazione al riguardo: “Occorre premettere in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino (Cass. Sez.II
.07.09.2012 n. 14992.), ed ancora “nel condominio degli edifici, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini - che costituisca l'unico contestato profilo di illegittimità dell'opera stessa - non può assumere rilievo in presenza di una già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di rimozione di un ballatoio realizzato da un condomino sul preesistente terrazzo, in considerazione del fatto che non tutte le modifiche compiute avevano danneggiato il decoro dell'edificio, peraltro già compromesso da precedenti interventi, alcuni dei quali opera dello stesso condomino attore (Cass. Sez. 2, n. 21835 del 17/10/2007). Pertanto, non può dirsi che le opere realizzate dai convenuti abbiano provocato, in concreto, un'incidenza lesiva tale da compromettere il decoro architettonico dello stabile, essendo lo stesso edificio condominiale, già di per sé, non armonico a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non è stato mai preteso il ripristino e quindi, in relazione alle lamentate violazioni ad opera dei convenuti, non è riscontrabile un'apprezzabile alterazione del decoro architettonico dell'edificio. Semmai, si potrebbe giungere a dei correttivi laddove le canaline bianche installate dalla condomina CP_3
potrebbero essere ridipinte con lo stesso colore delle pareti esterne si da confondersi con le stesse,
[...] uardo al portoncino d'ingresso di colore marrone, si potrebbe pensare di uniformare tutto il prospetto a questo, posto che sullo stesso lato esistono tre tipologie di portoncini, quello in alluminio anodizzato color bronzo, una porta finestra con serranda in alluminio bianco ed il portoncino che è l'unico ad avere un certo decoro e funzione specifica.
Per tutto quanto il resto, la costruzione di per se non è connotata da armoniosità o da continuità, si tratta quasi certamente di una costruzione effettuata da un nucleo familiare, ove anche altri condomini, non citati, hanno installato orpelli che non rispettano i colori guida del fabbricato. Pertanto la domanda è rigettata e le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe emarginata, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 Parte_4 e alla complessiva somma di € 6094,00 oltr , guali per
[...] Controparte_3 ciascuno delle parti convenute, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
4) pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate in via d'anticipazione in corso di causa, a carico di parte attrice Cosi deciso in Catanzaro il 28 aprile 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone