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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 922/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
contro
con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, , CP_1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_4
[...]
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, CP_1 non ha provveduto al deposito telematico di note, non si è costituita nel presente giudizio. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/03/2019, Parte_1
ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione avverso avviso
[...] CP_1 CP_4 di addebito notificato in data 28/01/2019, per il pagamento di complessivi euro 1.009,85 a titolo di contributi gestione separata, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria per le ragioni articolate in ricorso e la cancellazione dalla gestione separata, spese vinte.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte.
Verificata la regolarità e tempestività della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione a parte resistente deve esserne dichiarata la contumacia. CP_4
***
Parte ricorrente ha documentato l'intervenuta adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) per i carichi di cui è causa e ha prodotto prova dei pagamenti delle rate come indicate (cfr. note di trattazione scritta del 3/01/2025). Deve, dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Equi motivi, collegati alla peculiarità della materia dedotta, consentono di individuare i motivi di legge per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
***
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 16/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Parte_1
contro
con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, , CP_1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_4
[...]
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, CP_1 non ha provveduto al deposito telematico di note, non si è costituita nel presente giudizio. CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/03/2019, Parte_1
ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione avverso avviso
[...] CP_1 CP_4 di addebito notificato in data 28/01/2019, per il pagamento di complessivi euro 1.009,85 a titolo di contributi gestione separata, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria per le ragioni articolate in ricorso e la cancellazione dalla gestione separata, spese vinte.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto, spese vinte.
Verificata la regolarità e tempestività della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione a parte resistente deve esserne dichiarata la contumacia. CP_4
***
Parte ricorrente ha documentato l'intervenuta adesione alla definizione agevolata (“rottamazione quater”) per i carichi di cui è causa e ha prodotto prova dei pagamenti delle rate come indicate (cfr. note di trattazione scritta del 3/01/2025). Deve, dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Equi motivi, collegati alla peculiarità della materia dedotta, consentono di individuare i motivi di legge per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
***
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 16/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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