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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 516/2022
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 24 novembre, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione
Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 516/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.1.1950, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Nicola Pennestrì; attore contro
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 9.4.1930 ed ivi residente a[...]; convenuta contumace
nonché contro
C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
Calabria il 9.10.1951 e C.F. nato a Controparte_3 C.F._4
Reggio Calabria il 19.10.1943, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Giuseppe
Cotroneo;
terzi chiamati
e C.F. , nata a [...] Controparte_4 C.F._5 il 10.1.1937 e ivi residente a[...]; Controparte_5
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Ravagnese Superiore n. 259; C.F. , nata Controparte_6 C.F._7
a Reggio Calabria il 25.11.1938 ed ivi residente alla via Sant'Anna II Tronco direzione
Gangemi n. 16;
terze chiamate contumaci
Oggi, all'udienza del 24/11/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte attrice, (classe '50), l'avv. Parte_1
ALESSANDRA VADALA', per delega dell'avv. PENNESTRÌ NICOLA;
- per i terzi chiamati (classe '43) e , Parte_1 Persona_2
l'avv. CARMELO MUSOLINO, per delega dell'avv. GIUSEPPE COTRONEO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli atti e verbali di causa.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale e pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1 in giudizio per chiedere al Tribunale adito di “accertare e Controparte_1 dichiarare che il Sig. ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù di Parte_1
pag. 2/8 possesso pacifico e continuato e ininterrotto, l'immobile sito nel Comune di Reggio
Calabria, identificato al NCEU al foglio 108, part. 5, sub 6, Zona Cens. 1 Cat. A/4 Class,
3 composta di 4 vani”.
non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace. Controparte_1
Con ordinanza del 23.11.2022 il Giudice Istruttore rilevava che ipotecario prodotto, risulta che, con l'atto di compravendita, per Notaio del CP_1
1958, ha venduto a l'appartamento a piano Controparte_1 Parte_2 seminterrato “costituente nel nuovo fabbricato edilizio urbano, come fabbricato ritenuto rurale, la particella 5, subalterni 5 e 6, del foglio 108 di mappa”> e invitava l'attore a fornire chiarimenti sulla titolarità passiva della convenuta.
L'attore deduceva che nell'atto di vendita era contenuto un refuso e che anche dalla descrizione dei confini era chiaro che, solamente, il subalterno 5 era stato effettivamente venduto a (erroneamente indicata nell'atto di compravendita come Persona_1
; cfr. verbale del 18.02.2023). Parte_2
Con ordinanza del 8.02.2023 (da intendersi integralmente richiamata) il Giudice disponeva l'intervento in giudizio degli eredi di Persona_1
In data 15.09.2023 si costituivano e , Persona_2 Parte_1 quali eredi della Sig.ra deceduta in Reggio Calabria in data Persona_1
04.04.1997, i quali pur non opponendosi alla domanda proposta dallo , Parte_1 specificavano che, a confine con il cespite usucapendo, insiste un vano immobiliare non censito, adibito a deposito e di loro proprietà; concludevano chiedendo al Tribunale di
“accertare gli esatti limiti della domanda di parte attrice, escludendo dall'accertamento le porzioni dei cespiti immobiliari di proprietà dei germani e da questi ancora Parte_1 oggi possedute, costituite dal vano di forma trapezoidale meglio descritto nella relazione tecnica a firma del geom. ricadente sulla particella 5 del foglio di mappa CP_7
108 sezione di Reggio Calabria”.
pag. 3/8 Il giudizio era istruito a mezzo prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio effettuata dall'arch. Persona_3
All'odierna udienza le parti costituite precisavano le conclusioni.
2. La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus possidendi”.
Ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessario che in capo alla parte rivendicatrice si sia maturato, per un tempo non inferiore a venti anni, una forma di possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. possesso uti domini) e accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria (c.d. animus rem sibi habendi), cui consegua l'inerzia del proprietario;
ancora, il possesso deve essere stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico mentre il godimento del bene dovrà essere qualificato per la sua esclusività.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in questione, dall'istruttoria è emerso che l'attore ha esercitato, per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente, il potere di fatto corrispondente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà sull'unità immobiliare usucapenda.
Dalla deposizione dei testimoni, escussi all'udienza del 5.2.2024, è emerso che il fabbricato oggetto della domanda - descritto nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Arch. e identificato al NCEU del Comune di Reggio Calabria al Persona_3 foglio 108, part. 5, sub 6 - è stato abitato dalla famiglia originaria dell'attore, sin dal
1977. Il sig. si è sempre preso cura del fabbricato, finanziando i Parte_1 lavori di ristrutturazione e manutenzione che col tempo si sono resi necessari (ad esempio, la pittura delle mura;
la sistemazione delle finestre e delle zanzariere). Inoltre,
a delimitazione dell'abitazione, ha collocato una ringhiera con un cancelletto in ferro.
pag. 4/8 Nel dettaglio, ha riferito il testimone : “Sono stato a Sant'Anna di Testimone_1
RC dal 1968 fino al 2000 […] L'immobile oggetto di causa era all'epoca abitato da loro,
e posso dirlo quantomeno dal 1980, quando ero ragazzo, ci viveva la famiglia dell'attore
e io ci andavo spesso perchè il padre teneva le galline e ci dava le uova. […] L'immobile
è rimasto a lui [ndr. a ], che ci vive regolarmente, ma prima ci Parte_1 abitava con tutta la famiglia, mamma, padre e sorella. La ringhierina che c'è lì, esattamente quella che è di pertinenza della sua abitazione, l'avevo sistemata io circa 6
7 anni fa, ho aggiustato qualche cerniera, l'ho pitturata;
ho fatto anche e anche le finestre in alluminio e le zanzariere. Ho fatto tutto su richiesta dell'attore che mi ha pagato personalmente”. Simili circostanze sono state riferite anche dal teste
[...]
: “Conosco l'attore dal 1977-78 […]. All'epoca in cui ho conosciuto l'attore lui Tes_2 abitava lì con la sua famiglia, poi ci è rimasto solo lui, che è scapolo;
la sorella si è sposata ed è andata a vivere altrove. Frequentavo regolarmente caso loro e posso dire che quando eravamo ragazzi la ringhiera con il cancelletto da cui si accede all'abitazione dell'attore non c'era, è stata realizzata da lui più avanti, negli anni a venire”.
L'immobile è dotato di servizio elettrico, sin dal 1992, dapprima, intestato alla madre dell'attore, e, successivamente, a lui. Persona_4
Vi è da aggiungere che anche i terzi chiamati costituitisi in giudizio hanno riconosciuto che parte attrice ha esercitato sulla particella usucapenda il possesso pacifico ed ininterrotto (cfr., ad esempio, memoria conclusiva depositata il 7.1.2025).
L'abitazione in cui risiede è compiutamente descritta nella Parte_1 relazione tecnica redatta dal consulente tecnico d'ufficio, Arch. “Il Persona_3 sopralluogo ha rilevato un'unica unità abitativa […], corrispondente all'immobile identificato al NCEU al F. 108, P.lla 5, sub. 6 e sito in via Sant'Anna II Tronco, 12 in
Reggio Calabria. […] l'immobile rilevato si trova in posizione seminterrata rispetto al livello stradale, da cui si ha l'accesso tramite scale coperte, ed è prospiciente una piccola corte esterna ad uso esclusivo. Il vano d'ingresso immette direttamente nel soggiorno e questo distribuisce agli ambienti attigui […] gli impianti idrico ed elettrico
pag. 5/8 sono correttamente funzionanti”.
Quanto all'unità immobiliare non censita adibita a deposito e di proprietà dei germani l'ausiliario ha chiarito che: “detto vano è un corpo del tutto a sé stante e del Parte_1 tutto indipendente rispetto al sub. 6 in capo al ricorrente. Detto vano tecnico ricade distintamente nella proprietà degli (cl. 1943), ha accesso esclusivo dal fondo Parte_1 di loro proprietà […] Ha, come già detto, accesso dal fondo di loro proprietà e non è in alcun modo raggiungibile direttamente dal subalterno 6 della particella 5 […]. La posizione del vano tecnico rispetto all'immobile per cui il ricorrente chiede il riconoscimento dell'intervenuta usucapione è in adiacenza […] quanto all'estratto di mappa catastale (Allegato 6) si segnala l'opportunità di richiedere all'Agenzia del
Territorio, tramite istanza da parte di un tecnico abilitato, la rettifica della rappresentazione grafica della particella 5 in relazione alla parte occupata dal vano tecnico dei germani in adiacenza al sub. 6, così da rendere leggibili i netti Parte_1 confini tra le proprietà”.
L'esperta ha, infine, concluso che catastale “dell'usucapendo immobile contrassegnato dal subalterno 6, allegata alla
“visura attuale immobile” prodotta da parte attrice unitamente alle note depositate in data 21 giugno 2022”, è corrispondente al vero e a quanto rilevato in sede di sopralluogo (fatte salve alcune bucature rappresentate;
si confrontino la Fig. 1 e
l'Allegato 3) e non ricomprende “il cosiddetto vano tecnico non accatastato descritto nella comparsa di costituzione dei germani ”, pertanto detto subalterno si Parte_1 riferisce esclusivamente a quanto rappresentato con i vani di cui consta> (pag. 11 CTU).
Le risultanze processuali sinteticamente esposte, unitamente al riconoscimento del possesso esclusivo ed interrotto in capo all'attore da parte dei germani Parte_1 costituitisi in giudizio, sono altamente indicativi di un possesso esclusivo, ininterrotto, continuativo ed ultraventennale esercitato sul bene oggetto di Parte_1 domanda di usucapione.
Ne consegue che deve essere dichiarato, in favore di parte attrice, l'acquisto della pag. 6/8 proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare identificata al
NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio 108, particella n. 5 sub 6.
La presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. (oggi servizio di Pubblicità Immobiliare) la trascrizione ex art. 2651 c.c.
3. Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale fra attore e convenuta, avuto riguardo alla natura della controversia, alla indefettibilità della pronuncia giudiziaria per la dichiarazione della prescrizione acquisitiva ed alla sua contumacia - intesa quale indice di mancanza di opposizione -, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiararle irripetibili.
Le spese di lite nel rapporto processuale instaurato con i terzi chiamati costituitisi in giudizio si compensano integralmente, in ragione della sostanziale mancata opposizione alla domanda di usucapione avanzata dall'attore.
Le spese di CTU, liquidate con il decreto del 16.5.2025, si pongono, per metà a carico di parte attrice e, per l'altra, metà a carico dei terzi chiamati costituitisi in giudizio, in ragione del comune interesse ad una inequivoca individuazione dell'unità immobiliare usucapita.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara acquisito, per intervenuta usucapione, da , il diritto di proprietà esclusiva dell'immobile Parte_1 identificato al NCEU del Comune di Reggio Calabria, foglio 108, part. n. 5 sub 6;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite relative al rapporto processuale fra attore e convenuta;
3) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale instaurato con i terzi chiamati costituitisi in giudizio;
pag. 7/8 4) pone le spese di CTU, liquidate con il decreto del 16.5.2025, per metà, a carico di parte attrice e, per l'altra metà, a carico dei terzi chiamati costituitisi in giudizio.
Reggio Calabria, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella qualità di eredi di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_1
4.4.1997.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 24 novembre, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione
Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 516/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.1.1950, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Nicola Pennestrì; attore contro
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 9.4.1930 ed ivi residente a[...]; convenuta contumace
nonché contro
C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
Calabria il 9.10.1951 e C.F. nato a Controparte_3 C.F._4
Reggio Calabria il 19.10.1943, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Giuseppe
Cotroneo;
terzi chiamati
e C.F. , nata a [...] Controparte_4 C.F._5 il 10.1.1937 e ivi residente a[...]; Controparte_5
C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Ravagnese Superiore n. 259; C.F. , nata Controparte_6 C.F._7
a Reggio Calabria il 25.11.1938 ed ivi residente alla via Sant'Anna II Tronco direzione
Gangemi n. 16;
terze chiamate contumaci
Oggi, all'udienza del 24/11/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte attrice, (classe '50), l'avv. Parte_1
ALESSANDRA VADALA', per delega dell'avv. PENNESTRÌ NICOLA;
- per i terzi chiamati (classe '43) e , Parte_1 Persona_2
l'avv. CARMELO MUSOLINO, per delega dell'avv. GIUSEPPE COTRONEO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli atti e verbali di causa.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale e pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1 in giudizio per chiedere al Tribunale adito di “accertare e Controparte_1 dichiarare che il Sig. ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù di Parte_1
pag. 2/8 possesso pacifico e continuato e ininterrotto, l'immobile sito nel Comune di Reggio
Calabria, identificato al NCEU al foglio 108, part. 5, sub 6, Zona Cens. 1 Cat. A/4 Class,
3 composta di 4 vani”.
non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata contumace. Controparte_1
Con ordinanza del 23.11.2022 il Giudice Istruttore rilevava che ipotecario prodotto, risulta che, con l'atto di compravendita, per Notaio del CP_1
1958, ha venduto a l'appartamento a piano Controparte_1 Parte_2 seminterrato “costituente nel nuovo fabbricato edilizio urbano, come fabbricato ritenuto rurale, la particella 5, subalterni 5 e 6, del foglio 108 di mappa”> e invitava l'attore a fornire chiarimenti sulla titolarità passiva della convenuta.
L'attore deduceva che nell'atto di vendita era contenuto un refuso e che anche dalla descrizione dei confini era chiaro che, solamente, il subalterno 5 era stato effettivamente venduto a (erroneamente indicata nell'atto di compravendita come Persona_1
; cfr. verbale del 18.02.2023). Parte_2
Con ordinanza del 8.02.2023 (da intendersi integralmente richiamata) il Giudice disponeva l'intervento in giudizio degli eredi di Persona_1
In data 15.09.2023 si costituivano e , Persona_2 Parte_1 quali eredi della Sig.ra deceduta in Reggio Calabria in data Persona_1
04.04.1997, i quali pur non opponendosi alla domanda proposta dallo , Parte_1 specificavano che, a confine con il cespite usucapendo, insiste un vano immobiliare non censito, adibito a deposito e di loro proprietà; concludevano chiedendo al Tribunale di
“accertare gli esatti limiti della domanda di parte attrice, escludendo dall'accertamento le porzioni dei cespiti immobiliari di proprietà dei germani e da questi ancora Parte_1 oggi possedute, costituite dal vano di forma trapezoidale meglio descritto nella relazione tecnica a firma del geom. ricadente sulla particella 5 del foglio di mappa CP_7
108 sezione di Reggio Calabria”.
pag. 3/8 Il giudizio era istruito a mezzo prova documentale e testimoniale;
veniva, altresì, disposta consulenza tecnica d'ufficio effettuata dall'arch. Persona_3
All'odierna udienza le parti costituite precisavano le conclusioni.
2. La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus possidendi”.
Ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessario che in capo alla parte rivendicatrice si sia maturato, per un tempo non inferiore a venti anni, una forma di possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. possesso uti domini) e accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria (c.d. animus rem sibi habendi), cui consegua l'inerzia del proprietario;
ancora, il possesso deve essere stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico mentre il godimento del bene dovrà essere qualificato per la sua esclusività.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in questione, dall'istruttoria è emerso che l'attore ha esercitato, per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente, il potere di fatto corrispondente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà sull'unità immobiliare usucapenda.
Dalla deposizione dei testimoni, escussi all'udienza del 5.2.2024, è emerso che il fabbricato oggetto della domanda - descritto nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Arch. e identificato al NCEU del Comune di Reggio Calabria al Persona_3 foglio 108, part. 5, sub 6 - è stato abitato dalla famiglia originaria dell'attore, sin dal
1977. Il sig. si è sempre preso cura del fabbricato, finanziando i Parte_1 lavori di ristrutturazione e manutenzione che col tempo si sono resi necessari (ad esempio, la pittura delle mura;
la sistemazione delle finestre e delle zanzariere). Inoltre,
a delimitazione dell'abitazione, ha collocato una ringhiera con un cancelletto in ferro.
pag. 4/8 Nel dettaglio, ha riferito il testimone : “Sono stato a Sant'Anna di Testimone_1
RC dal 1968 fino al 2000 […] L'immobile oggetto di causa era all'epoca abitato da loro,
e posso dirlo quantomeno dal 1980, quando ero ragazzo, ci viveva la famiglia dell'attore
e io ci andavo spesso perchè il padre teneva le galline e ci dava le uova. […] L'immobile
è rimasto a lui [ndr. a ], che ci vive regolarmente, ma prima ci Parte_1 abitava con tutta la famiglia, mamma, padre e sorella. La ringhierina che c'è lì, esattamente quella che è di pertinenza della sua abitazione, l'avevo sistemata io circa 6
7 anni fa, ho aggiustato qualche cerniera, l'ho pitturata;
ho fatto anche e anche le finestre in alluminio e le zanzariere. Ho fatto tutto su richiesta dell'attore che mi ha pagato personalmente”. Simili circostanze sono state riferite anche dal teste
[...]
: “Conosco l'attore dal 1977-78 […]. All'epoca in cui ho conosciuto l'attore lui Tes_2 abitava lì con la sua famiglia, poi ci è rimasto solo lui, che è scapolo;
la sorella si è sposata ed è andata a vivere altrove. Frequentavo regolarmente caso loro e posso dire che quando eravamo ragazzi la ringhiera con il cancelletto da cui si accede all'abitazione dell'attore non c'era, è stata realizzata da lui più avanti, negli anni a venire”.
L'immobile è dotato di servizio elettrico, sin dal 1992, dapprima, intestato alla madre dell'attore, e, successivamente, a lui. Persona_4
Vi è da aggiungere che anche i terzi chiamati costituitisi in giudizio hanno riconosciuto che parte attrice ha esercitato sulla particella usucapenda il possesso pacifico ed ininterrotto (cfr., ad esempio, memoria conclusiva depositata il 7.1.2025).
L'abitazione in cui risiede è compiutamente descritta nella Parte_1 relazione tecnica redatta dal consulente tecnico d'ufficio, Arch. “Il Persona_3 sopralluogo ha rilevato un'unica unità abitativa […], corrispondente all'immobile identificato al NCEU al F. 108, P.lla 5, sub. 6 e sito in via Sant'Anna II Tronco, 12 in
Reggio Calabria. […] l'immobile rilevato si trova in posizione seminterrata rispetto al livello stradale, da cui si ha l'accesso tramite scale coperte, ed è prospiciente una piccola corte esterna ad uso esclusivo. Il vano d'ingresso immette direttamente nel soggiorno e questo distribuisce agli ambienti attigui […] gli impianti idrico ed elettrico
pag. 5/8 sono correttamente funzionanti”.
Quanto all'unità immobiliare non censita adibita a deposito e di proprietà dei germani l'ausiliario ha chiarito che: “detto vano è un corpo del tutto a sé stante e del Parte_1 tutto indipendente rispetto al sub. 6 in capo al ricorrente. Detto vano tecnico ricade distintamente nella proprietà degli (cl. 1943), ha accesso esclusivo dal fondo Parte_1 di loro proprietà […] Ha, come già detto, accesso dal fondo di loro proprietà e non è in alcun modo raggiungibile direttamente dal subalterno 6 della particella 5 […]. La posizione del vano tecnico rispetto all'immobile per cui il ricorrente chiede il riconoscimento dell'intervenuta usucapione è in adiacenza […] quanto all'estratto di mappa catastale (Allegato 6) si segnala l'opportunità di richiedere all'Agenzia del
Territorio, tramite istanza da parte di un tecnico abilitato, la rettifica della rappresentazione grafica della particella 5 in relazione alla parte occupata dal vano tecnico dei germani in adiacenza al sub. 6, così da rendere leggibili i netti Parte_1 confini tra le proprietà”.
L'esperta ha, infine, concluso che catastale “dell'usucapendo immobile contrassegnato dal subalterno 6, allegata alla
“visura attuale immobile” prodotta da parte attrice unitamente alle note depositate in data 21 giugno 2022”, è corrispondente al vero e a quanto rilevato in sede di sopralluogo (fatte salve alcune bucature rappresentate;
si confrontino la Fig. 1 e
l'Allegato 3) e non ricomprende “il cosiddetto vano tecnico non accatastato descritto nella comparsa di costituzione dei germani ”, pertanto detto subalterno si Parte_1 riferisce esclusivamente a quanto rappresentato con i vani di cui consta> (pag. 11 CTU).
Le risultanze processuali sinteticamente esposte, unitamente al riconoscimento del possesso esclusivo ed interrotto in capo all'attore da parte dei germani Parte_1 costituitisi in giudizio, sono altamente indicativi di un possesso esclusivo, ininterrotto, continuativo ed ultraventennale esercitato sul bene oggetto di Parte_1 domanda di usucapione.
Ne consegue che deve essere dichiarato, in favore di parte attrice, l'acquisto della pag. 6/8 proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'unità immobiliare identificata al
NCEU del Comune di Reggio Calabria al foglio 108, particella n. 5 sub 6.
La presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei
RR.II. (oggi servizio di Pubblicità Immobiliare) la trascrizione ex art. 2651 c.c.
3. Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale fra attore e convenuta, avuto riguardo alla natura della controversia, alla indefettibilità della pronuncia giudiziaria per la dichiarazione della prescrizione acquisitiva ed alla sua contumacia - intesa quale indice di mancanza di opposizione -, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiararle irripetibili.
Le spese di lite nel rapporto processuale instaurato con i terzi chiamati costituitisi in giudizio si compensano integralmente, in ragione della sostanziale mancata opposizione alla domanda di usucapione avanzata dall'attore.
Le spese di CTU, liquidate con il decreto del 16.5.2025, si pongono, per metà a carico di parte attrice e, per l'altra, metà a carico dei terzi chiamati costituitisi in giudizio, in ragione del comune interesse ad una inequivoca individuazione dell'unità immobiliare usucapita.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara acquisito, per intervenuta usucapione, da , il diritto di proprietà esclusiva dell'immobile Parte_1 identificato al NCEU del Comune di Reggio Calabria, foglio 108, part. n. 5 sub 6;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite relative al rapporto processuale fra attore e convenuta;
3) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale instaurato con i terzi chiamati costituitisi in giudizio;
pag. 7/8 4) pone le spese di CTU, liquidate con il decreto del 16.5.2025, per metà, a carico di parte attrice e, per l'altra metà, a carico dei terzi chiamati costituitisi in giudizio.
Reggio Calabria, 24 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Lucia Delfino
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella qualità di eredi di , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_1
4.4.1997.