Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11984/2022 RG
TRA nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Concetta di Gennaro;
ricorrente
CONTRO
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Il ricorrente allegava di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 21.10.2019 al
8.09.2020; che aveva presentato all'INPS in data 30.3.2021 domanda diretta all'erogazione degli assegni al nucleo familiare e che l'INPS aveva rigettato la domanda, comunicando che la stessa era stata rigettata per mancanza dei requisiti di legge.
Esponeva che aveva chiesto al datore di lavoro le somme maturate a titolo di assegni familiari indebitamente trattenuti per un totale di € 2.200,00.
Deduceva che per il periodo di lavoro dal 21.10.2019 al 09.09.2020 aveva maturato il diritto a percepire gli assegni familiari per un importo complessivo pari ad € 2.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Chiedeva la condanna della società resistente al pagamento degli assegni familiari per la complessiva somma di € 2.200,00, oltre interessi e rivalutazione.
Parte resistente, ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva.
L' art. 2 DECRETO-LEGGE 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni in legge 13 maggio
1988, n. 153 prevede che:
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del
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3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato……..
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi…..
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchè l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente…..”
La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile, sez. lav., n. n. 8873 del 2015) ha affermato che in tema di assegni familiari, l'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all'Istituto previdenziale, comporta l'obbligo dello stesso datore - in caso
2 di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro.
La Corte ha affermato: “Occorre ricordare che ai sensi del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 37, comma 1, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.
L'art. 43, del medesimo D.P.R., stabilisce, al primo comma, richiamando quanto previsto dall'art. 42, che se l'ammontare dei contributi dovuti risulta superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvedere, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, a versare l'eccedenza all'INPS, e al successivo terzo comma, che se l'ammontare degli assegni corrisposti risulta superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'INPS provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 19261 del 2013) che disposizioni normative regolatrici delle modalità di pagamento degli assegni familiari, ne prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell'INPS che sopporta l'onere definitivo della prestazione), e il diritto dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale.
La particolareggiata disciplina dettata al riguardo nel detto Testo unico obbliga, infatti, il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione
(D.P.R. n. 797 del 1955, artt. 37 e 45) nonchè a comunicare all'INPS, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art. 42). La procedura prevista dalla richiamata disciplina si completa (per quanto qui interessa) con la previsione
(art. 43), alla quale si è fatto sopra riferimento, del diritto del datore di lavoro, ove l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, di versare all'INPS la sola eccedenza.
Per converso, ove l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei contributi dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell'eccedenza da parte dell'INPS. L'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all' previdenziale, comporta l'obbligo dello stesso datore - in caso di prestazioni indebitamente CP_2 erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del precitato D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24, che, testualmente, stabilisce: "In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro".”
Dalla suddetta disciplina emerge che le somme erogate al lavoratore sono solo anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS, che sopporta l'onere definitivo della prestazione.
Nella fattispecie concreta in esame parte ricorrente ha allegato che la domanda amministrativa è stata rigettata dall'INPS.
Inoltre non ha fornito alcuna specifica allegazione in ricorso in merito alla composizione del nucleo
3 familiare ed ai redditi posseduti nel periodo in cui è stata chiesta la prestazione, laddove le allegazioni sono preliminari sotto il profilo logico giuridico rispetto alla prova e dovendosi rilevare che
“L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare..”.
Pertanto la domanda diretta alla condanna del datore di lavoro al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare deve essere rigettata.
Nulla deve essere statuito in merito alle spese di lite stante la mancata costituzione della società resistente.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso il 07.05.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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