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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/4/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA DAL Parte_1 C.F._1
PINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carlo Del Prete
n. 465/485, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCESCA BUONO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via
Don Sirio Politi n.43, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 20/09/1997, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Viareggio al n. 114 Parte II° Serie
A Ordinare al Comune di Viareggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• Dichiarare compensate le spese legali.
CONFERMARE le seguenti condizioni
1) La casa coniugale sita in Lucca, S. Maria a Colle via Della Chiesa 918, insieme alla propria madre. unitamente ai mobili (salvo quanto già prelevato dalla moglie), arredi e pertinenze viene assegnata al
1 marito che ne è comproprietario. Parte_2
2) La figlia maggiorenne, abiterà, come già abita, con la madre in Lucca Nozzano Persona_1
Castello via di Poggio Oltreserchio n. 2596/E.
3) Il padre verserà a per il mantenimento della figlia la Parte_2 Parte_1 Per_1 somma di Euro 250,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra come già avviene dallo scorso giugno, e sarà annualmente Parte_1 rivalutata secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise fra i genitori nella misura Persona_1 del 50% ciascuno.
5) Relativamente alle spese straordinarie per la figlia maggiorenne , sia quelle che non Per_1 necessitano di preventivo accordo tra i genitori, sia quelle che necessitano di preventivo accordo fra
i genitori, si deve far riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 8/11/2020, per brevità da intendersi qui trascritto e riferito alla maggiore età della figlia studentessa Per_1 universitaria.
6) I coniugi rinunciano – allo stato – a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco.
7) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/9/1997, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Viareggio (LU) in data 20/9/1997, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 114, Parte II, Serie A,
Ufficio primo, dell'Anno 1997;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/4/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA DAL Parte_1 C.F._1
PINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Carlo Del Prete
n. 465/485, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FRANCESCA BUONO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via
Don Sirio Politi n.43, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 20/09/1997, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Viareggio al n. 114 Parte II° Serie
A Ordinare al Comune di Viareggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
• Dichiarare compensate le spese legali.
CONFERMARE le seguenti condizioni
1) La casa coniugale sita in Lucca, S. Maria a Colle via Della Chiesa 918, insieme alla propria madre. unitamente ai mobili (salvo quanto già prelevato dalla moglie), arredi e pertinenze viene assegnata al
1 marito che ne è comproprietario. Parte_2
2) La figlia maggiorenne, abiterà, come già abita, con la madre in Lucca Nozzano Persona_1
Castello via di Poggio Oltreserchio n. 2596/E.
3) Il padre verserà a per il mantenimento della figlia la Parte_2 Parte_1 Per_1 somma di Euro 250,00 mensili. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra come già avviene dallo scorso giugno, e sarà annualmente Parte_1 rivalutata secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise fra i genitori nella misura Persona_1 del 50% ciascuno.
5) Relativamente alle spese straordinarie per la figlia maggiorenne , sia quelle che non Per_1 necessitano di preventivo accordo tra i genitori, sia quelle che necessitano di preventivo accordo fra
i genitori, si deve far riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 8/11/2020, per brevità da intendersi qui trascritto e riferito alla maggiore età della figlia studentessa Per_1 universitaria.
6) I coniugi rinunciano – allo stato – a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco.
7) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/9/1997, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Viareggio (LU) in data 20/9/1997, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 114, Parte II, Serie A,
Ufficio primo, dell'Anno 1997;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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