Art. 1094-bis. (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli) 1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato ((...)) e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico ((...)) dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento, e' conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente. ((138)) 1-bis. ((Al maggiore generale piu' anziano appartenente al Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno e' conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanita' militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del presente articolo non puo' superare le tre unita'.)) ((138)) 2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".