Versione
13 maggio 1990
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14 agosto 1991
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Art. 1. (( 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.
2. I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da altre societa' che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all' articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752 .
3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.
4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attivita' osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale. ))
2. I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da altre societa' che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all' articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752 .
3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.
4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attivita' osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale. ))
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1659Provvedimento: N. R.G. 3539/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile di Ragusa nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, giudice della sezione Civile, ha emesso la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3539/2022 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.317/2022, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria (Rg), avente ad oggetto la ripetizione somme per costi finanziamento, tra: Parte_1 , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], codice fiscale C.F._1 elettivamente domiciliato a Catania, C.so Martiri della Libertà n.38, presso e lo studio legale dell'avv. Gaetano Giuliano TO che lo rappresenta …Leggi di più...
- compensazione spese processuali·
- proporzionalità riduzione costi·
- diritto del consumatore·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- art. 125 TUB·
- rimborso costi up-front·
- ripetizione somme per costi finanziamento·
- clausola abusiva·
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- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
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