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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Rossella Atzeni Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 148/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Leone, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Imperia Via Belgrano n. 4, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
Contro
e in sua vece la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 all'uopo legittimata in virtù di procura a rogito Notaio di San Persona_1
Donato Milanese (rep. 432 - racc. 330), rilasciata dall'originaria mandataria
[...]
e depositata unitamente alla procura a rogito Notaio Controparte_3
di Milano (rep. 42.685 - racc. 13.216) conferita a Persona_2 [...]
(doc.1), in persona del suo direttore generale dr. Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa, giusta delega unita al ricorso per decreto ingiuntivo,
[...]
dall'avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Flavia
Zuffi in Via alla Porta degli Archi 10/18, 16121 Genova
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
1 Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza: in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia qui impugnata:
1) In via preliminare dichiarare l'insussistenza di una valida procura ad litem prodotta in calce al D.I. notificato o comunque un difetto di rappresentanza e di legittimazione attiva ad agire nel presente giudizio;
2) Ancora in via preliminare si eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme richieste in sede di atto monitorio;
3) Nel merito accertare e dichiarare che la domanda di pagamento della somma di euro 8.150,28 di cui al Decreto Ingiuntivo per cui è causa, oltre spese legali ed accessorie a carico del sig. , è infondata in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1
revocare il D. I opposto n. 611/2019 del 8.11.2019 del Tribunale di Imperia.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio ivi comprese quelle di CTU calligrafica, oltre oneri fiscali come per legge.
PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile e/o rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig.
[...]
avverso la sentenza n. 497/20229, R.G. 116/2020 Tribunale di Imperia. Pt_1
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti per entrambi i gradi del giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende.
****
, quale cessionaria del credito, richiedeva decreto ingiuntivo in CP_1
relazione a somme asseritamente dovute in virtù del finanziamento sottoscritto tra e n. 1665792 del 27.11.2008. Parte_1 CP_5
Il Tribunale di Imperia, decidendo nel giudizio di opposizione introdotto dal sig.
, con la sentenza n. 497/2022 del 2/9/2022, respingeva le eccezioni Parte_1
preliminari di invalidità della procura e di prescrizione e, nel merito, dato atto che l'opponente aveva disconosciuto le sottoscrizioni in calce al contratto e che la perizia calligrafica esperita aveva affermato l'autenticità delle firme, alla luce dei documenti prodotti e delle difese delle parti, riteneva che l'opposta avesse assolto
2 all'onere probatorio;
respingeva l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese a carico dell'opponente.
Avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Imperia propone appello il sig.
, svolgendo tre motivi. Parte_1
1^ MOTIVO sulle questioni di rito
Part Il sig. ribadisce l'eccezione di nullità della procura alle liti in quanto il titolare del credito sarebbe incomprensibile: risulterebbe firmatario il dott. CP_4
quale Direttore Generale della mentre invece Controparte_2
titolare del credito sarebbe la . CP_1
L'appellante reitera l'eccezione di prescrizione, che dovrebbe decorrere dal contratto 751720 del 12.7.2006 e non dal contratto 1665792 del 27.11.2008, come
– a suo parere erroneamente - ricostruito dal primo giudice.
Inoltre, l'appellante lamenta la qualificazione giuridica della fattispecie quale contratto di mutuo o finanziamento e non come prestito personale, cui dovrebbe applicarsi il termine prescrizionale di tre anni e non dieci;
aggiunge l'appellante che l'interruzione della prescrizione non sarebbe valida in quanto inviata dalla e non dalla . CP_3 CP_1
2^ MOTIVO nel merito
L'appellante contesta le risultanze della perizia grafologica riguardo al contratto
751720 del 12/7/2006, in quanto non sarebbe stato depositato l'originale della scrittura, e mancherebbe altresì la prova dell'erogazione della somma. Su tale ultimo punto l'appellante argomenta come segue:“Contrariamente a quanto indicato da
Giudice nella Sentenza impugnata, nessuna prova è stata offerta circa l'effettiva erogazione dalla somma finanziata (prf.4.20), basata su un contratto del 2006 la cui sottoscrizione non è stata accertata con sicurezza, come visto sopra, e nessuna prova circa la pattuizione degli astronomici interessi di mora è stata fornita, stante che il piano di ammortamento con indicazioni di tali interessi prodotti in casa da controparte è stato subito disconosciuto dal sig.Vio. Trattasi di interessi non già risultanti dalla legge, ma bensì asseritamente convenuti tra le parti, ma di tale accordo non vi è traccia certa”.
3 L'appellata si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del Controparte_1
gravame.
La Corte fissava udienza all'8/6/2023; a tale udienza la Corte invitava l'appellata a produrre la copia della visura camerale o altra documentazione che attestasse i poteri di rappresentanza del dott. CP_4
All'udienza del 12/10/2023 la Corte “ Rilevato che parte appellata ha depositato la documentazione richiesta alla scorsa udienza;
Ritenuto che
non vi sia certezza circa
l'accoglimento dell'appello alla luce della consulenza tecnica grafica di primo grado, del fatto che il credito erogato copriva una precedente posizione debitoria e che gli interessi applicati sono stati valutati in primo grado sotto il tasso soglia” non sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/6/2024; all'udienza successivamente fissata al 4/7/2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La Corte esamina il primo motivo d'appello e lo respinge in quanto infondato.
Il credito azionato con il ricorso monitorio deriva dal contratto di finanziamento sottoscritto tra il sig. e la n. 1665792 del 27.11.2008; Parte_1 CP_5
la ha ceduto il credito derivante da detto finanziamento del 2008, pari CP_5
ad € 8.150,28 oltre interessi, a la quale ha nominato procuratrice Controparte_1
., che ha nominato a sua volta CP_3 CP_3
procuratrice speciale la società In Controparte_2
ottemperanza all'ordinanza della Corte del 9/6/2023 che disponeva “ Rilevato che uno dei punti di cui si controverte sono i poteri di rappresentanza per
[...]
in capo al Direttore Generale Dott. al momento del Controparte_2 CP_4
conferimento del mandato difensivo, invita a produrre entro il 29 settembre 2023 copia di visura camerale, o verbale di assemblea o altra documentazione idonea a provare i poteri del dott. per , l'appellata CP_4 Controparte_2 CP_1
ha prodotto nel presente grado il verbale di assemblea dell'11/5/2017, ove
[...]
4 si riporta la nomina di a Consigliere e Direttore Generale della CP_4
con espressa delega a sottoscrivere mandati per la gestione dei Controparte_2
crediti, attività tra cui deve essere senz'altro ricompresa la richiesta del decreto ingiuntivo dell'8/10/2019, oggetto del presente giudizio. Alla luce della documentazione prodotta, la procura alle liti al difensore sottoscritta dal sig.
è stata conferita regolarmente, e deve pertanto essere respinta CP_4
l'eccezione di nullità della procura alle liti .
La Corte respinge le argomentazioni relative alla qualificazione giuridica del contratto ed alla prescrizione.
Trattandosi di un “ prestito personale” , come definito dallo stesso appellante, al contratto stipulato tra le parti si applica la disciplina del mutuo ex art. 1813, e quindi l'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.; non risulta pertinente il richiamo dell'appellante alla decisione della Corte di Giustizia – sezione 4^ del 9/7/2020 nelle cause riunite 698/18 e 698/19 che riguarda questioni non affrontate in questo giudizio, quali l' ipotesi di nullità delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e la conformità alla normativa comunitaria dell'”… l'azione in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente pagate in forza di clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista…. assoggettata al termine prescrizionale di tre anni che decorre dalla data di esecuzione integrale di tale contratto…”.
Ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. deve tenersi in considerazione la data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento
(«con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula» Cassazione n. 17798/2011).
Nel caso che ci occupa, l'ultima rata del finanziamento 1665792 del 27/11/2008 era fissata al 27/12/2012; il decreto ingiuntivo è stato depositato l'8/9/2019; risulta agli atti la raccomandata di sollecito di pagamento da parte della del CP_3
19/11/2017, interruttiva del termine prescrizionale, che, comunque, non ancora decorso al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
La Corte esamina il secondo motivo e lo respinge in quanto infondato.
5 Part Quanto ai fatti che hanno dato origine al presente giudizio, il sig. aveva stipulato con un primo contratto di finanziamento n. 751720 in data 12/7/2006 CP_5
con causale “ Arredamento”, di € 2.000,00 da restituire a mezzo n. 36 rate mensili,
e che quindi sarebbe arrivato a scadenza il 31/7/2009 ( doc. 8 appellata); il
Part 27/11/2008 il sig. richiedeva alla il finanziamento n. 1665792 di CP_5
€ 3.456,00, oggetto di causa, al fine di estinguere il primo, come indicato nel medesimo contratto (causale “rifinanziamento CTR 751720”). Part A seguito del disconoscimento da parte del sig. di tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai citati contratti, nel giudizio di primo grado è stata disposta perizia calligrafica. La dott.ssa , Consulente nominata d'Ufficio in primo Persona_3
grado, come specificato nella Relazione depositata, ha accertato l'autografia di tutte e sei le sottoscrizioni apposte sul contratto del 27/11/2008 e delle quattro firme sul contratto del 12/7/2006. Riguardo al contratto del 27/11/2008 – oggetto della richiesta monitoria - la dott.ssa ha analizzato l'originale cartaceo ed ha Per_3
verificato in termini di certezza l'autografia delle sei sottoscrizioni apposte dal sig.
Part
. Solo con riferimento al contratto del 2006 – che non è oggetto del presente giudizio, in quanto l'ingiunzione riguarda unicamente le somme quantificate nel contratto del 2008 - la consulente del giudice ha effettuato la perizia non sull'originale, bensì sulla copia informatica. In ogni caso, la CTU citata del
24/5/2021 ha accertato l'autografia delle firme apposte nel contratto del 2006 con
“elevata probabilità” .
Oltre alle inequivocabili conclusioni della CTU in ordine all'autografia di tutte le
Part sottoscrizioni apposte dal , deve considerarsi che l'appellata ha prodotto in giudizio anche i documenti di identità e la copia del codice fiscale cartaceo del sig.
Part
, che questi non ha negato di avere consegnato, documentazione attestante il bonifico di della somma di € 2.000,00 in data 31/7/2006, la CP_6
raccomandata di sollecito di pagamento ed i piani di ammortamento;
d'altro canto, il contratto del 2008 presupponeva logicamente l'esistenza di quello del 2006, e non
Part risulta che mai il sig. abbia inviato comunicazioni o manifestato doglianze alla
6 finanziaria, tutti elementi che non possono che confermare l'effettiva conclusione ed esecuzione dei contratti di finanziamento tra le parti.
Part Quanto alla somma dovuta dal , la ricezione di € 2.000,00 risulta dal documento n. 8) (bonifico del 31/7/2006) prodotto dall'appellata e deve ritenersi CP_6
riconosciuta dall'appellante, che ha anzi richiesto altro finanziamento per estinguere il precedente. Il contratto del 2008 riporta espressamente la dicitura “ rifinanziamento CTR 751720” , ad indicare che le somme in quella sede sono richieste ed erogate al fine di estinguere il finanziamento n. 751720 del 2006. A
Part fronte di tali circostanze documentali, il sig. non ha offerto la prova del fatto estintivo/modificativo della pretesa azionata monitoriamente, non opponendo o comunicando nulla in giudizio neppure su eventuali pagamenti effettuati ad estinzione del debito a fronte delle somme ricevute a titolo di finanziamento. Deve pertanto ritenersi avvenuta l'erogazione di € 3.407,84 (totale da rimborsare €
4.662,60), che l'appellante ha utilizzato per il ripianamento del debito precedentemente contratto ( si veda il principio espresso dalla Suprema Corte – sentenza 23149 del 25/7/2022 - in tema di mutuo bancario, secondo cui “ è principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche
l'accredito in conto corrente basta a tal fine – ex permultis, Sez. 3 – Ordinanza n.
37654 del 30/11/2021 Rev.663324-01; sez.1, Sentenza n. 1945 del 8/3/1999, Rv
523924 -01”). La composizione del credito ingiunto deve ritenersi corretta, in
Part aderenza alle pattuizioni contrattuali tutte sottoscritte dal sig. , come attestato dalla perizia calligrafica innanzi riportata;
in punto quantificazione si richiama la motivazione del primo giudice, che ha ritenuto corretta la composizione delle singole voci ed ha affermato che :” Corretta è altresì la composizione del credito ingiunto atteso che gli interessi di mora sono stati calcolati nella misura del 14,74%
a far data dal 15.12.2008 e del 12% a far data dal 01.01.2011, a fronte di una soglia antiusura del 27,29% (doc. n.9 e 10 di parte convenuta/opposta). All'uopo, le considerazioni svolte dalla parte opponente sono del tutto generiche e la richiesta
CTU volta a verificare “la corrispondenza o meno di quanto indicato in contratto
7 con le somme richieste dalla ”, essendo l'attività consulenziale un'attività CP_1
tipicamente interna al processo, che nel processo rinviene la propria ragione giustificativa in funzione della necessità di colmare il deficit conoscitivo che si delinea in caso al giudice in relazione alla materia oggetto di lite (cass. UU
n.3086/2022), si palesa come meramente esplorativa e dunque vietata non potendosi disporre la CTU al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per il suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”.). Con l'atto Part d'appello il sig. non ha censurato puntualmente la quantificazione del credito ingiunto e le relative voci, nè ha opposto eventuali pagamenti, ribadendo unicamente le argomentazioni relative alla mancata sottoscrizione del contratto del
2006 e delle clausole contrattuali riguardanti le pattuizioni sugli interessi, tutte smentite dalla CTU e dalla valutazione del comportamento delle parti e delle diverse circostanze innanzi citate. Per le sovraesposte motivazioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza del Tribunale deve essere integralmente confermata.
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, secondo i principi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese si liquidano secondo i parametri medi - minimi per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di 8.150,28, ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale.
E precisamente,
1.Fase di studio € 1.134,00;
2. Fase introduttiva € 921,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 922,00;
3. Fase decisionale € 1.911,00 ;
Totale € 4.888,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
8 Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in ma- teria di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Imperia n. 497/2022 del 2/9/2022, che conferma integralmente;
- Dichiara tenuto e condanna l'appellante a pagare in favore Parte_1 dell'appellata le spese di lite della presente grado di giudizio che liquida in €
4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf 15%, iva e cpa;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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