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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 526/2024
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott. NATALINO SAPONE Consigliere
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 526/2024 vertente
TRA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Zappia (C.F.: del Foro C.F._2 di Palmi per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in PP AM alla Via Mazzini n.11 indirizzo di PEC:
Email_1 Email_2
-appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in Varapodio (RC), Via Ripa Superiore n. 5, c.f. , elettivamente C.F._3 domiciliato in PP AM alla Via Italia 2, presso lo studio legale dell'Avv.
Caterina BONARRIGO, c.f. , che lo assiste, rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti, email Email_3
-appellato-
OGGETTO: separazione giudiziale - appello avverso la Sentenza n. 558/2024 del
Tribunale di Palmi, pubblicata il 26.08.2024 nell'ambito del procedimento recante n. 1200/2022 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso telematicamente depositato in data 20 luglio 2022, Parte_1
proponeva domanda di separazione personale nei confronti del proprio
[...] coniuge deducendo: - di aver contratto matrimonio concordatario Controparte_1 con in data 28.5.2009; - che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) ; - che la Per_1 Per_2 CP_1 famiglia aveva fissato residenza in Varapodio;
- che dal mese di febbraio 2022 il
D'IN “aveva posto in essere comportamenti di aperta ostilità nei riguardi della moglie, vanificando ogni tentativo della stessa di consolidare la comunione spirituale e materiale”.
Rappresentava di essere una insegnante con uno stipendio medio di € 1.521,27 e un reddito lordo annuo di Euro 23.467,20, oltre che comproprietaria di un immobile urbano in Nicolosi (CT), ove vivono gli anziani genitori;
che il marito invece era titolare di una impresa edile, oltre che proprietario di terreni agricoli nel Comune di
Varapodio; chiedeva la pronuncia della separazione, con affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre e previsione di modalità di frequentazione delle figlie col padre secondo criteri restrittivi che imponessero il pernottamento presso la residenza della madre, nonché un assegno di mantenimento per se stessa, quantificato in euro 300,00 mensili, ed uno di € 700,00 a titolo di mantenimento delle figlie (€ 350,00 ciascuna), oltre alla suddivisione delle spese straordinarie previamente concordate, da porsi per
2/3 in capo al padre.
Si costituiva in giudizio il sig. che aderiva alla domanda di separazione dei CP_1 coniugi e si opponeva alle altre richieste della moglie, soprattutto in punto di affidamento esclusivo delle figlie e , chiedendo l'affido condiviso Per_1 Per_2 delle figlie con collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita paterno.
Sotto il profilo economico, dichiarava di percepire reddito da lavoro autonomo, derivante da una piccola impresa edile che lavora nel settore degli appalti pubblici, sostenendo che il reddito di impresa, negli ultimi tre anni, ammontava ad una media di circa 26.000,00 euro annui al netto delle imposte (media matematica dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni), e che sull'impresa grava una pesante esposizione debitoria con l , con pagamenti rateali in corso per € Controparte_2
12.000,00 annui, oltre ad altre cartelle rimaste fuori dalla rateizzazione, per circa €
67.000,00; si dichiarava comunque disponibile a versare, a titolo di assegno complessivo per entrambe le figlie, la somma di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si opponeva alla domanda di mantenimento proposta dalla moglie per se medesima, in considerazione del reddito dalla stessa percepito quale insegnante, nonché all'assegnazione alla moglie della casa familiare. All'udienza presidenziale, la dichiarava di rinunciare sia alla domanda di assegnazione della casa Parte_1 familiare, in relazione al sopravvenuto trasferimento con le figlie in Nicolosi, sia alla domanda di affido esclusivo, atteso il miglioramento del rapporto tra padre e figlie.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, all'esito dell'istruttoria il collegio con sentenza n. 558.24 così disponeva:
Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, disponendo che esse Per_1 Per_2 continuino a vivere con la madre, con facoltà del padre di incontrarle e di tenerle con sè dalle 16,00 alle 20,00 per due giorni alla settimana (lunedì e sabato), nonché la domenica dalle 12,00 alle 20,00; nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie nei giorni e nel luogo da concordare con la madre o, in mancanza di accordo, tra le parti o, in mancanza, dal 23 al 30 luglio e dal 20 al 27 agosto, da trascorrersi in per un periodo di otto giorni consecutivi nel mese di luglio e altri otto nel mese di agosto, da concordarsi Sicilia, con la possibilità per la madre, nei predetti periodi, di incontrare le figlie nei giorni di martedì e venerdì, dalle 17,00 alle 20,00; durante le vacanze natalizie, alternativamente un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Vigilia di Natale e così anche per il 31 dicembre e Capodanno, sempre con gli orari sopra indicati per le domeniche;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e salvo che tale regime non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze delle minori
e/o pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico delle stesse;
- dispone che il resistente versi alla , a titolo di contribuito al mantenimento Parte_1 delle figlie, la complessiva somma di € 600 (300,00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno
25 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice, con obbligo per il padre di contribuire nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie delle minori, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, previamente concordate ove non urgenti ovvero obbligatorie, come determinate dal Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Reggio
Calabria e pubblicato sul sito di quel Tribunale;
- rigetta la domanda di assegno per se stessa, proposta dalla ricorrente;
- compensa interamente le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 17.10.24 la sig.ra , la quale limitatamente alle statuizioni economiche relative al Parte_1 mantenimento delle figlie si doleva dell'erroneità della pronuncia gravata. Evidenziava l'errore in iudicando - per violazione della prescrizione codicistica che impone a ciascun coniuge di versare un contributo ai bisogni della famiglia in proporzione delle proprie sostanze e dei propri redditi - in cui era incorso il Tribunale di prime cure, non avendo (motivo 1 dell'atto di appello) adeguatamente esaminato e valorizzato la sproporzione esistente tra i redditi dei coniugi, considerato che l'appellante godrebbe di uno stipendio mensile di € 1.600 circa, inferiore ai guadagni del marito evincibili dai redditi annuali lordi (2018 € 36.017-2019 € 21.015- 2020 €
56556 - 2021 € 47.150 cfr. p. 4 atto di appello) nonché dalle importanti movimentazioni attive dei conti a lui intestati, dove figurerebbero incassi finanziari nel 2021 di euro 242.839,00 e nel 2022 di euro 302.205,19, tenuto altresì conto della mancata assegnazione della casa familiare alla moglie rimasta invece al coniuge non collocatario
(motivo 2 dell'atto di appello) e dei tempi di permanenza delle figlie con ciascun coniuge, che renderebbero più gravoso economicamente il contributo della sig.ra rispetto al marito anche alla luce del tenore di vita della famiglia (motivo Parte_1
3 dell'atto di appello). Sosteneva che sarebbe stato corretta l'attribuzione quale assegno di mantenimento per le due figlie della somma del 30-40% del reddito dichiarato dal resistente come richiesto dalla stessa in sede di note di replica e non della somma del 16% calcolata erroneamente dal Tribunale di Palmi.
Ancora (motivo 4 dell'atto di appello) evidenziava il vizio di omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva evitato di inserire lo spatium deliberandi per l'assenso alle spese straordinarie. Deduceva (motivo 5 dell'atto di appello) altresì, il vizio di omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui non aveva disposto la decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data di allontanamento del resistente dalla casa familiare.
Quindi contestava, reputandola erronea, la compensazione delle spese di lite del primo grado, atteso l'esito complessivo del giudizio (motivo 6 dell'atto di appello). In definitiva chiedeva:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi porre a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici Istat per il mantenimento ordinario delle due figlie con decorrenza dal marzo 2022 in misura superiore ad € 600,00 riconosciute dal Tribunale di prime cure;
2) disporre che le spese straordinarie per le minori s'intendano approvate dal sig.
decorso il termine di sette giorni dalle comunicazioni e, nel caso di urgenza CP_1 decorsi tre giorni;
Il tutto con condanna del resistente all'integrale pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 24.01.25 si costituiva il sig. , eccependo l'infondatezza dell'appello proposto, contestando nel CP_1 merito le argomentazioni dell'appellante.
Evidenziava, in particolare, l'infondatezza dell'appello reputando congruo l'assegno di mantenimento disposto a suo carico e in favore delle figlie minori nella misura di € 600,00, alla luce del reddito complessivo dichiarato e documentato, dei tempi di permanenza delle figlie, dei tempi e costi di percorrenza del tragitto in auto per l'esercizio del diritto di visita nonché del tenore di vita delle figlie, in considerazione del contributo di mantenimento al 60% posto a suo carico e dell'irrilevanza del godimento da parte sua della casa familiare, invero in proprietà del padre del e comunque lasciata spontaneamente dalla trasferitasi in CP_1 Parte_1
Sicilia.
Si opponeva all'accoglimento del motivo di appello relativo alla mancanza di ogni determinazione con riferimento alle spese straordinarie non pagate, precisando di essersi dichiarato dopo la sentenza disponibile a fissare lo spatium deliberandi in gg. 7 per le spese non urgenti e gg. 3 per quelle urgenti con nota inviata via pec, mai riscontrata dalla signora , che anzi dopo un mese aveva notificato l'atto di Parte_1 appello. Chiedeva, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento a tale domanda, considerato che il signor si era dimostrato CP_1 disponibile a concordare un termine per lo spatium deliberandi.
Sulla richiesta di decorrenza dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2022, precisava che la domanda era stata formulata in tal senso solo nella comparsa conclusionale e, pertanto era inammissibile oltre che infondata nel merito, dovendo per costante giurisprudenza decorrere dalla domanda giudiziale.
Deduceva, infine, l'inammissibilità e infondatezza della contestazione del capo della sentenza di compensazione delle spese giudiziali.
Chiedeva, pertanto, di rigettare nel merito l'appello e di confermare la sentenza N. 558/2024.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 04.03.25 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, con ordinanza successiva dell'11.06.25 veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello deve essere accolto nei limiti e termini appresso indicati. In proposito si procedere all'esame congiunto dei motivi 1.2.3. dell'atto di appello, considerato che, con essi, parte appellante deduce l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure del quadro economico complessivo della famiglia e della misura del contributo di ciascuno.
Trattasi allora, sostanzialmente, di un unico motivo di appello della sentenza per error in iudicando.
Ritiene l'odierno collegio giudicante di modificare le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico del genitore non collocatorio.
Giova premettere che la contestazione riguarda esclusivamente la misura del contributo mensile alle spese ordinarie, non essendovi appello sulla determinazione al 60% del contributo del padre alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli.
In materia di assegno di mantenimento a carico dei genitori in favore dei figli la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi che orientano il giudice di merito nella determinazione della sua misura. Sostiene, in proposito, la giurisprudenza di legittimità che “Nel quantificare
l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità (che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Nella specie, nell'ambito della verifica della modifica delle condizioni di separazione personale, è stata effettuata sia la valutazione comparata dei redditi dei genitori, rilevando il notevole divario reddituale tra la situazione economica del padre e della madre, sia le cresciute esigenze della figlia minore, attualmente sedicenne, collocata presso la madre.” (Cass. civ. n. 30643.23; nella stessa direzione
Cass. n. 5242.24 e Cass. n. 25055.24).
Analogamente in attuazione del menzionato principio di proporzionalità, per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche, la Corte di appello dell'Aquila con sentenza n. 229.24 ha osservato che “In sede di determinazione del contributo di mantenimento per la prole a seguito di separazione personale dei coniugi, la nozione di 'risorse economiche' va intesa in senso molto ampio, ricomprendendo anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (dunque il mantenimento diretto), le risorse economiche di entrambi i genitori, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore. Pertanto il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito di ciascuna parte, ma deve anche tener conto di ulteriori elementi apprezzabili sotto il profilo economico, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, inclusi eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari e azionari e in beni mobili, le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro.”
In definitiva i criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli sono, sia i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il tenore di vita avuto durante la convivenza con i genitori, le necessità del figlio, le risorse economiche dei genitori, il valore economico delle mansioni domestiche e di cura assunte da ciascun genitore, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli.
Ciò posto e in applicazione dei menzionati criteri, ritiene la Corte di determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 700,00 mensili (350,00 a favore di ciascuna figlia) in luogo dei 600,00 disposti dal giudice di primo grado.
In proposito se alcun valore può essere attribuito agli accrediti cospicui sui conti correnti del sig. nonché ai prelievi indicati dall'appellante, in quanto CP_1 giustificati dall'attività lavorativa di imprenditore edile dello stesso svolta (nell'esercizio della quale inevitabilmente si verificano sui conti operazioni in entrata e in uscita di importi anche consistenti che però non corrispondono ai guadagni effettivamente maturati nell'anno), decisiva appare la valutazione della sproporzione esistente tra i redditi dei genitori in rapporto al collocamento prevalente delle figlie con la madre e al tenore di vita delle stesse nonché alle loro esigenze di vita.
E allora si osserva che l'appellante ha un reddito come insegnante medio annuo di euro 23834,00 (euro 1986,16 per mesi 12) costante, considerato che dal cedolino prodotto da ultimo risulta uno stipendio tabellare per il mese di gennaio 2025 di euro 1636,99 netti ( : anno 2019 euro 23467,00; 2020 euro 24839,00 anno 2021 euro Parte_1
23198,00) mentre il sig. come imprenditore edile ha indubbie potenzialità CP_1 economiche e ha dichiarato i seguenti redditi imponibili (da cui detrarre le imposte): periodo di imposta anno 2018 euro 36017,00; anno 2019 euro 21015,00; 2020 euro
56556,00; 2021 euro 47150,00).
Alla disparità tra i redditi si aggiunge la considerazione del prevalente collocamento delle figlie presso la madre con conseguenti obblighi di accudimento maggiori per la madre rispetto al padre di soggetti in età adolescenziale e con molteplici interessi.
D'altra parte non può il collegio non tenere in considerazione il fatto che, come dichiarato dal padre, essendosi le figlie trasferite in Sicilia, il padre per esercitare il proprio diritto di visita è astrattamente costretto a percorrere tre volte a settimana 170 km sostenendo, settimanalmente, quindi significative spese di viaggio.
A ciò deve aggiungersi che l'attività imprenditoriale svolta è soggetta a continue oscillazioni nei guadagni da un anno all'altro come emerge dalle stesse dichiarazioni prodotte e prima riportate.
Ancora le visure camerali non hanno fatto emergere in capo all'appellato la proprietà di immobili (al di là dei terreni agricoli da cui ricava un contributo ARCEA di euro
550,00 annui non contestato in appello, mentre l'immobile in cui vive risulta in proprietà del padre) sintomatici della reale capacità reddituale del soggetto e, perciò, inidonei a contrastare l'attendibilità dei bilanci predetti e depositati ai fini fiscali;
né dal riferimento alle spese per viaggi emerge uno stile di vita incompatibile con i redditi dichiarati (nell'agosto del 2022 il ha alloggiato in hotel e servizi spiaggia CP_1
a 3 e 4 stelle nell'ambito di una vacanza concessasi verosimilmente durante le ferie estive: c.f.r. p.7 atto di appello).
Anzi la situazione finanziaria complessiva del è in qualche modo ricavabile CP_1 anche dall'importante esposizione debitoria dello stesso nei confronti dell'
[...]
(cartelle non rottamabili allegato 10 del 24.01.25 e pignoramenti per CP_2 importi superiori a euro 100.000 allegato 12 del 24.01.25) e dai piani di rateizzazione concordati, sintomatici di pregresse difficoltà economiche dell'impresa edile durante gli anni del matrimonio, in fase di graduale superamento per effetto dell'incremento delle commesse pubbliche degli ultimi anni e come dimostrato dalla richiesta di rateizzazioni funzionali a superare via via tali morosità.
Ancora quanto alla considerazione del tenore di vita e delle esigenze delle figlie deve tersi conto del fatto che la sentenza di primo grado ha posto a carico del padre il 60% delle spese straordinarie delle minori, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e che tale capo della sentenza non risulta appellato.
Nessun rilievo può infine attribuirsi alla mancata assegnazione della casa familiare, avendo l'appellante rinunciato alla stessa trasferendosi spontaneamente a Nicolosi e considerato che la stessa risulta in proprietà del padre dell'appellato. Alla luce di tali considerazioni appare corretto rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento del padre in favore delle figlie in euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia).
3. Quanto alla domanda relativa alla decorrenza dell'assegno di mantenimento (motivo quinto dell'atto di appello esaminato prima del quarto perché strettamente collegato ai primi tre), si osserva con riferimento alla contestazione di parte appellata relativa alla inammissibilità di tale domanda perchè formulata solo in sede di comparsa conclusionale che nell'ambito di un giudizio di separazione personale, alle parti sono parzialmente inapplicabili le preclusioni di cui agli art. 183 e 184 c.p.c. (novellati) nel senso che dette preclusioni non operano in materia di diritti indisponibili (come quelli circa l'affidamento e il mantenimento dei figli minori) mentre in tema di diritti disponibili operano soltanto nel senso della non allegabilità di prove relative a fatti avvenuti prima della scadenza di detti termini, restando sempre deducibili i fatti nuovi.
In proposito sulla questione il ha avuto modo di replicare con le memorie CP_1 del 26.02.24.
Nel merito giova richiamare le pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui
(Cass. n. 41232/2021; Cass., n. 17199/2013) l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione” Analogo principio di diritto il
Giudice di legittimità ha enunciato in ordine all'obbligo di contribuzione in favore dei figli “posto a carico del genitore non affidatario o collocatario”, che “decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale [...] produce effetti con la medesima decorrenza” (Cass., n. 8816/2020). Del resto, “il tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce” (in questo senso, Cass., n. 17570/2023).
Ne discende che il mantenimento non può decorrere dalla cessazione della coabitazione tra i coniugi, anteriore all'instaurazione del giudizio di separazione ma dal momento del deposito del ricorso.
4. Quanto al quarto motivo di appello la Corte dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di determinazione dello spatium deliberandi delle spese straordinarie, considerato che non pertiene alla Corte tale determinazione non essendo prevista dalla legge. Peraltro, si osserva che il giudice di primo grado ha fatto riferimento espresso al
Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicato sul sito di quel Tribunale.
5.In ordine al sesto motivo di appello ritiene la Corte di concordare con la valutazione del giudice di primo grado. Atteso l'esito complessivo del giudizio, ovvero il rigetto della domanda di mantenimento della moglie per sé e l'accoglimento della domanda di mantenimento per le figlie, corretta appariva la compensazione delle spese di lite.
Analogamente, considerato l'accoglimento dell'appello in ordine alla misura del mantenimento e il rigetto degli ultimi tre motivi di appello, sussistono gravi motivi per compensare anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello r.g.
N.526.24 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 558/2024 del Tribunale di Palmi pubblicata il 26.08.2024 nell'ambito del procedimento recante n. 1200/2022 R.G.A.C., vertente tra nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
-appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
-Appellato-
così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto - dispone che il sig. CP_1 versi alla sig.ra , a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, Parte_1 la complessiva somma di € 700,00 (350,00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 25 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice a decorrere dalla domanda giudiziale.
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 06.06.25.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott. NATALINO SAPONE Consigliere
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 526/2024 vertente
TRA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Zappia (C.F.: del Foro C.F._2 di Palmi per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in PP AM alla Via Mazzini n.11 indirizzo di PEC:
Email_1 Email_2
-appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 in Varapodio (RC), Via Ripa Superiore n. 5, c.f. , elettivamente C.F._3 domiciliato in PP AM alla Via Italia 2, presso lo studio legale dell'Avv.
Caterina BONARRIGO, c.f. , che lo assiste, rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti, email Email_3
-appellato-
OGGETTO: separazione giudiziale - appello avverso la Sentenza n. 558/2024 del
Tribunale di Palmi, pubblicata il 26.08.2024 nell'ambito del procedimento recante n. 1200/2022 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso telematicamente depositato in data 20 luglio 2022, Parte_1
proponeva domanda di separazione personale nei confronti del proprio
[...] coniuge deducendo: - di aver contratto matrimonio concordatario Controparte_1 con in data 28.5.2009; - che dall'unione erano nate le figlie Controparte_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) ; - che la Per_1 Per_2 CP_1 famiglia aveva fissato residenza in Varapodio;
- che dal mese di febbraio 2022 il
D'IN “aveva posto in essere comportamenti di aperta ostilità nei riguardi della moglie, vanificando ogni tentativo della stessa di consolidare la comunione spirituale e materiale”.
Rappresentava di essere una insegnante con uno stipendio medio di € 1.521,27 e un reddito lordo annuo di Euro 23.467,20, oltre che comproprietaria di un immobile urbano in Nicolosi (CT), ove vivono gli anziani genitori;
che il marito invece era titolare di una impresa edile, oltre che proprietario di terreni agricoli nel Comune di
Varapodio; chiedeva la pronuncia della separazione, con affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre e previsione di modalità di frequentazione delle figlie col padre secondo criteri restrittivi che imponessero il pernottamento presso la residenza della madre, nonché un assegno di mantenimento per se stessa, quantificato in euro 300,00 mensili, ed uno di € 700,00 a titolo di mantenimento delle figlie (€ 350,00 ciascuna), oltre alla suddivisione delle spese straordinarie previamente concordate, da porsi per
2/3 in capo al padre.
Si costituiva in giudizio il sig. che aderiva alla domanda di separazione dei CP_1 coniugi e si opponeva alle altre richieste della moglie, soprattutto in punto di affidamento esclusivo delle figlie e , chiedendo l'affido condiviso Per_1 Per_2 delle figlie con collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita paterno.
Sotto il profilo economico, dichiarava di percepire reddito da lavoro autonomo, derivante da una piccola impresa edile che lavora nel settore degli appalti pubblici, sostenendo che il reddito di impresa, negli ultimi tre anni, ammontava ad una media di circa 26.000,00 euro annui al netto delle imposte (media matematica dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni), e che sull'impresa grava una pesante esposizione debitoria con l , con pagamenti rateali in corso per € Controparte_2
12.000,00 annui, oltre ad altre cartelle rimaste fuori dalla rateizzazione, per circa €
67.000,00; si dichiarava comunque disponibile a versare, a titolo di assegno complessivo per entrambe le figlie, la somma di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si opponeva alla domanda di mantenimento proposta dalla moglie per se medesima, in considerazione del reddito dalla stessa percepito quale insegnante, nonché all'assegnazione alla moglie della casa familiare. All'udienza presidenziale, la dichiarava di rinunciare sia alla domanda di assegnazione della casa Parte_1 familiare, in relazione al sopravvenuto trasferimento con le figlie in Nicolosi, sia alla domanda di affido esclusivo, atteso il miglioramento del rapporto tra padre e figlie.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, all'esito dell'istruttoria il collegio con sentenza n. 558.24 così disponeva:
Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, disponendo che esse Per_1 Per_2 continuino a vivere con la madre, con facoltà del padre di incontrarle e di tenerle con sè dalle 16,00 alle 20,00 per due giorni alla settimana (lunedì e sabato), nonché la domenica dalle 12,00 alle 20,00; nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie nei giorni e nel luogo da concordare con la madre o, in mancanza di accordo, tra le parti o, in mancanza, dal 23 al 30 luglio e dal 20 al 27 agosto, da trascorrersi in per un periodo di otto giorni consecutivi nel mese di luglio e altri otto nel mese di agosto, da concordarsi Sicilia, con la possibilità per la madre, nei predetti periodi, di incontrare le figlie nei giorni di martedì e venerdì, dalle 17,00 alle 20,00; durante le vacanze natalizie, alternativamente un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Vigilia di Natale e così anche per il 31 dicembre e Capodanno, sempre con gli orari sopra indicati per le domeniche;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e salvo che tale regime non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze delle minori
e/o pregiudizievole per l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico delle stesse;
- dispone che il resistente versi alla , a titolo di contribuito al mantenimento Parte_1 delle figlie, la complessiva somma di € 600 (300,00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno
25 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice, con obbligo per il padre di contribuire nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie delle minori, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, previamente concordate ove non urgenti ovvero obbligatorie, come determinate dal Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Reggio
Calabria e pubblicato sul sito di quel Tribunale;
- rigetta la domanda di assegno per se stessa, proposta dalla ricorrente;
- compensa interamente le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 17.10.24 la sig.ra , la quale limitatamente alle statuizioni economiche relative al Parte_1 mantenimento delle figlie si doleva dell'erroneità della pronuncia gravata. Evidenziava l'errore in iudicando - per violazione della prescrizione codicistica che impone a ciascun coniuge di versare un contributo ai bisogni della famiglia in proporzione delle proprie sostanze e dei propri redditi - in cui era incorso il Tribunale di prime cure, non avendo (motivo 1 dell'atto di appello) adeguatamente esaminato e valorizzato la sproporzione esistente tra i redditi dei coniugi, considerato che l'appellante godrebbe di uno stipendio mensile di € 1.600 circa, inferiore ai guadagni del marito evincibili dai redditi annuali lordi (2018 € 36.017-2019 € 21.015- 2020 €
56556 - 2021 € 47.150 cfr. p. 4 atto di appello) nonché dalle importanti movimentazioni attive dei conti a lui intestati, dove figurerebbero incassi finanziari nel 2021 di euro 242.839,00 e nel 2022 di euro 302.205,19, tenuto altresì conto della mancata assegnazione della casa familiare alla moglie rimasta invece al coniuge non collocatario
(motivo 2 dell'atto di appello) e dei tempi di permanenza delle figlie con ciascun coniuge, che renderebbero più gravoso economicamente il contributo della sig.ra rispetto al marito anche alla luce del tenore di vita della famiglia (motivo Parte_1
3 dell'atto di appello). Sosteneva che sarebbe stato corretta l'attribuzione quale assegno di mantenimento per le due figlie della somma del 30-40% del reddito dichiarato dal resistente come richiesto dalla stessa in sede di note di replica e non della somma del 16% calcolata erroneamente dal Tribunale di Palmi.
Ancora (motivo 4 dell'atto di appello) evidenziava il vizio di omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva evitato di inserire lo spatium deliberandi per l'assenso alle spese straordinarie. Deduceva (motivo 5 dell'atto di appello) altresì, il vizio di omessa pronuncia della sentenza nella parte in cui non aveva disposto la decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data di allontanamento del resistente dalla casa familiare.
Quindi contestava, reputandola erronea, la compensazione delle spese di lite del primo grado, atteso l'esito complessivo del giudizio (motivo 6 dell'atto di appello). In definitiva chiedeva:
1) in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi porre a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici Istat per il mantenimento ordinario delle due figlie con decorrenza dal marzo 2022 in misura superiore ad € 600,00 riconosciute dal Tribunale di prime cure;
2) disporre che le spese straordinarie per le minori s'intendano approvate dal sig.
decorso il termine di sette giorni dalle comunicazioni e, nel caso di urgenza CP_1 decorsi tre giorni;
Il tutto con condanna del resistente all'integrale pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 24.01.25 si costituiva il sig. , eccependo l'infondatezza dell'appello proposto, contestando nel CP_1 merito le argomentazioni dell'appellante.
Evidenziava, in particolare, l'infondatezza dell'appello reputando congruo l'assegno di mantenimento disposto a suo carico e in favore delle figlie minori nella misura di € 600,00, alla luce del reddito complessivo dichiarato e documentato, dei tempi di permanenza delle figlie, dei tempi e costi di percorrenza del tragitto in auto per l'esercizio del diritto di visita nonché del tenore di vita delle figlie, in considerazione del contributo di mantenimento al 60% posto a suo carico e dell'irrilevanza del godimento da parte sua della casa familiare, invero in proprietà del padre del e comunque lasciata spontaneamente dalla trasferitasi in CP_1 Parte_1
Sicilia.
Si opponeva all'accoglimento del motivo di appello relativo alla mancanza di ogni determinazione con riferimento alle spese straordinarie non pagate, precisando di essersi dichiarato dopo la sentenza disponibile a fissare lo spatium deliberandi in gg. 7 per le spese non urgenti e gg. 3 per quelle urgenti con nota inviata via pec, mai riscontrata dalla signora , che anzi dopo un mese aveva notificato l'atto di Parte_1 appello. Chiedeva, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento a tale domanda, considerato che il signor si era dimostrato CP_1 disponibile a concordare un termine per lo spatium deliberandi.
Sulla richiesta di decorrenza dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2022, precisava che la domanda era stata formulata in tal senso solo nella comparsa conclusionale e, pertanto era inammissibile oltre che infondata nel merito, dovendo per costante giurisprudenza decorrere dalla domanda giudiziale.
Deduceva, infine, l'inammissibilità e infondatezza della contestazione del capo della sentenza di compensazione delle spese giudiziali.
Chiedeva, pertanto, di rigettare nel merito l'appello e di confermare la sentenza N. 558/2024.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 04.03.25 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, con ordinanza successiva dell'11.06.25 veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'appello deve essere accolto nei limiti e termini appresso indicati. In proposito si procedere all'esame congiunto dei motivi 1.2.3. dell'atto di appello, considerato che, con essi, parte appellante deduce l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure del quadro economico complessivo della famiglia e della misura del contributo di ciascuno.
Trattasi allora, sostanzialmente, di un unico motivo di appello della sentenza per error in iudicando.
Ritiene l'odierno collegio giudicante di modificare le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento delle figlie a carico del genitore non collocatorio.
Giova premettere che la contestazione riguarda esclusivamente la misura del contributo mensile alle spese ordinarie, non essendovi appello sulla determinazione al 60% del contributo del padre alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli.
In materia di assegno di mantenimento a carico dei genitori in favore dei figli la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi che orientano il giudice di merito nella determinazione della sua misura. Sostiene, in proposito, la giurisprudenza di legittimità che “Nel quantificare
l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio (anche se maggiorenne e non autosufficiente), si deve tenere conto del principio di proporzionalità (che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Nella specie, nell'ambito della verifica della modifica delle condizioni di separazione personale, è stata effettuata sia la valutazione comparata dei redditi dei genitori, rilevando il notevole divario reddituale tra la situazione economica del padre e della madre, sia le cresciute esigenze della figlia minore, attualmente sedicenne, collocata presso la madre.” (Cass. civ. n. 30643.23; nella stessa direzione
Cass. n. 5242.24 e Cass. n. 25055.24).
Analogamente in attuazione del menzionato principio di proporzionalità, per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche, la Corte di appello dell'Aquila con sentenza n. 229.24 ha osservato che “In sede di determinazione del contributo di mantenimento per la prole a seguito di separazione personale dei coniugi, la nozione di 'risorse economiche' va intesa in senso molto ampio, ricomprendendo anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (dunque il mantenimento diretto), le risorse economiche di entrambi i genitori, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assicurati ai figli da ciascun genitore. Pertanto il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito di ciascuna parte, ma deve anche tener conto di ulteriori elementi apprezzabili sotto il profilo economico, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, inclusi eventuali disponibilità monetarie, investimenti in titoli obbligazionari e azionari e in beni mobili, le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro.”
In definitiva i criteri per la determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli sono, sia i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il tenore di vita avuto durante la convivenza con i genitori, le necessità del figlio, le risorse economiche dei genitori, il valore economico delle mansioni domestiche e di cura assunte da ciascun genitore, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli.
Ciò posto e in applicazione dei menzionati criteri, ritiene la Corte di determinare la misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre in euro 700,00 mensili (350,00 a favore di ciascuna figlia) in luogo dei 600,00 disposti dal giudice di primo grado.
In proposito se alcun valore può essere attribuito agli accrediti cospicui sui conti correnti del sig. nonché ai prelievi indicati dall'appellante, in quanto CP_1 giustificati dall'attività lavorativa di imprenditore edile dello stesso svolta (nell'esercizio della quale inevitabilmente si verificano sui conti operazioni in entrata e in uscita di importi anche consistenti che però non corrispondono ai guadagni effettivamente maturati nell'anno), decisiva appare la valutazione della sproporzione esistente tra i redditi dei genitori in rapporto al collocamento prevalente delle figlie con la madre e al tenore di vita delle stesse nonché alle loro esigenze di vita.
E allora si osserva che l'appellante ha un reddito come insegnante medio annuo di euro 23834,00 (euro 1986,16 per mesi 12) costante, considerato che dal cedolino prodotto da ultimo risulta uno stipendio tabellare per il mese di gennaio 2025 di euro 1636,99 netti ( : anno 2019 euro 23467,00; 2020 euro 24839,00 anno 2021 euro Parte_1
23198,00) mentre il sig. come imprenditore edile ha indubbie potenzialità CP_1 economiche e ha dichiarato i seguenti redditi imponibili (da cui detrarre le imposte): periodo di imposta anno 2018 euro 36017,00; anno 2019 euro 21015,00; 2020 euro
56556,00; 2021 euro 47150,00).
Alla disparità tra i redditi si aggiunge la considerazione del prevalente collocamento delle figlie presso la madre con conseguenti obblighi di accudimento maggiori per la madre rispetto al padre di soggetti in età adolescenziale e con molteplici interessi.
D'altra parte non può il collegio non tenere in considerazione il fatto che, come dichiarato dal padre, essendosi le figlie trasferite in Sicilia, il padre per esercitare il proprio diritto di visita è astrattamente costretto a percorrere tre volte a settimana 170 km sostenendo, settimanalmente, quindi significative spese di viaggio.
A ciò deve aggiungersi che l'attività imprenditoriale svolta è soggetta a continue oscillazioni nei guadagni da un anno all'altro come emerge dalle stesse dichiarazioni prodotte e prima riportate.
Ancora le visure camerali non hanno fatto emergere in capo all'appellato la proprietà di immobili (al di là dei terreni agricoli da cui ricava un contributo ARCEA di euro
550,00 annui non contestato in appello, mentre l'immobile in cui vive risulta in proprietà del padre) sintomatici della reale capacità reddituale del soggetto e, perciò, inidonei a contrastare l'attendibilità dei bilanci predetti e depositati ai fini fiscali;
né dal riferimento alle spese per viaggi emerge uno stile di vita incompatibile con i redditi dichiarati (nell'agosto del 2022 il ha alloggiato in hotel e servizi spiaggia CP_1
a 3 e 4 stelle nell'ambito di una vacanza concessasi verosimilmente durante le ferie estive: c.f.r. p.7 atto di appello).
Anzi la situazione finanziaria complessiva del è in qualche modo ricavabile CP_1 anche dall'importante esposizione debitoria dello stesso nei confronti dell'
[...]
(cartelle non rottamabili allegato 10 del 24.01.25 e pignoramenti per CP_2 importi superiori a euro 100.000 allegato 12 del 24.01.25) e dai piani di rateizzazione concordati, sintomatici di pregresse difficoltà economiche dell'impresa edile durante gli anni del matrimonio, in fase di graduale superamento per effetto dell'incremento delle commesse pubbliche degli ultimi anni e come dimostrato dalla richiesta di rateizzazioni funzionali a superare via via tali morosità.
Ancora quanto alla considerazione del tenore di vita e delle esigenze delle figlie deve tersi conto del fatto che la sentenza di primo grado ha posto a carico del padre il 60% delle spese straordinarie delle minori, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e che tale capo della sentenza non risulta appellato.
Nessun rilievo può infine attribuirsi alla mancata assegnazione della casa familiare, avendo l'appellante rinunciato alla stessa trasferendosi spontaneamente a Nicolosi e considerato che la stessa risulta in proprietà del padre dell'appellato. Alla luce di tali considerazioni appare corretto rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento del padre in favore delle figlie in euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia).
3. Quanto alla domanda relativa alla decorrenza dell'assegno di mantenimento (motivo quinto dell'atto di appello esaminato prima del quarto perché strettamente collegato ai primi tre), si osserva con riferimento alla contestazione di parte appellata relativa alla inammissibilità di tale domanda perchè formulata solo in sede di comparsa conclusionale che nell'ambito di un giudizio di separazione personale, alle parti sono parzialmente inapplicabili le preclusioni di cui agli art. 183 e 184 c.p.c. (novellati) nel senso che dette preclusioni non operano in materia di diritti indisponibili (come quelli circa l'affidamento e il mantenimento dei figli minori) mentre in tema di diritti disponibili operano soltanto nel senso della non allegabilità di prove relative a fatti avvenuti prima della scadenza di detti termini, restando sempre deducibili i fatti nuovi.
In proposito sulla questione il ha avuto modo di replicare con le memorie CP_1 del 26.02.24.
Nel merito giova richiamare le pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui
(Cass. n. 41232/2021; Cass., n. 17199/2013) l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione” Analogo principio di diritto il
Giudice di legittimità ha enunciato in ordine all'obbligo di contribuzione in favore dei figli “posto a carico del genitore non affidatario o collocatario”, che “decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale [...] produce effetti con la medesima decorrenza” (Cass., n. 8816/2020). Del resto, “il tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce” (in questo senso, Cass., n. 17570/2023).
Ne discende che il mantenimento non può decorrere dalla cessazione della coabitazione tra i coniugi, anteriore all'instaurazione del giudizio di separazione ma dal momento del deposito del ricorso.
4. Quanto al quarto motivo di appello la Corte dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di determinazione dello spatium deliberandi delle spese straordinarie, considerato che non pertiene alla Corte tale determinazione non essendo prevista dalla legge. Peraltro, si osserva che il giudice di primo grado ha fatto riferimento espresso al
Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Reggio Calabria e pubblicato sul sito di quel Tribunale.
5.In ordine al sesto motivo di appello ritiene la Corte di concordare con la valutazione del giudice di primo grado. Atteso l'esito complessivo del giudizio, ovvero il rigetto della domanda di mantenimento della moglie per sé e l'accoglimento della domanda di mantenimento per le figlie, corretta appariva la compensazione delle spese di lite.
Analogamente, considerato l'accoglimento dell'appello in ordine alla misura del mantenimento e il rigetto degli ultimi tre motivi di appello, sussistono gravi motivi per compensare anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello r.g.
N.526.24 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 558/2024 del Tribunale di Palmi pubblicata il 26.08.2024 nell'ambito del procedimento recante n. 1200/2022 R.G.A.C., vertente tra nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
-appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
-Appellato-
così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto - dispone che il sig. CP_1 versi alla sig.ra , a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, Parte_1 la complessiva somma di € 700,00 (350,00 per ciascuna figlia) mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 25 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice a decorrere dalla domanda giudiziale.
- conferma per il resto la sentenza appellata;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 06.06.25.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito