Sentenza 31 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 24134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24134 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Agatino Cariola, Cinzia Blanco, con domicilio eletto presso lo studio Agatino Cariola in Roma, c/o Tar Lazio, via Flaminia, 189;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto 04.12.2024 reg. decr. -OMISSIS-, del Direttore Generale della Direzione Generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali Strade e Autostrade, nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto “ provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”, trasmesso con nota 06.12.2024 prot -OMISSIS-;
- del silenzio dell’Amministrazione serbato sull’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente il 18.12.2024 laddove fosse inteso come rigetto e conferma del precedente provvedimento nonché di altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Anac Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IU AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la società ricorrente, operante nel settore degli appalti pubblici e privati per la realizzazione di opere civili e industriali, di essere stata destinataria di un provvedimento di sospensione dei lavori emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- in data 25 giugno 2024, in relazione al cantiere sito in -OMISSIS-) per i lavori del metanodotto -OMISSIS-. Il provvedimento veniva adottato a seguito dell’accertamento della presenza di un lavoratore non avviato al regolare corso di formazione. Successivamente, la società provvedeva alla regolarizzazione delle inosservanze contestate e al pagamento della sanzione pecuniaria, sicché lo stesso Ispettorato, constatato l’esatto adempimento alle prescrizioni imposte, con provvedimento del 18 luglio 2024 disponeva la revoca della sospensione.
Con decreto del 4 dicembre 2024, notificato il 6 dicembre 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pur dando atto nelle premesse dell’intervenuta revoca, riteneva sussistenti le condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e disponeva l’interdizione della ricorrente alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, con decorrenza ed efficacia limitata al periodo della già sofferta sospensione. Avverso tale provvedimento, nonché avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di riesame in autotutela presentata il 18 dicembre 2024, la società ha proposto l’odierno ricorso.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’;
Parte ricorrente lamenta che il potere interdittivo, avendo natura cautelare e accessoria rispetto alla sospensione, non potrebbe essere legittimamente esercitato una volta che la sospensione stessa sia stata revocata, venendo meno la finalità tipica della norma di impedire la contrattazione durante la situazione di irregolarità.
2. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 1733/2006. VIOLAZIONE DELL’ART 14 COMMA 5 DEL D.LGS N. 81/2008 VIOLAZIONE DELL’ART 97 DELLA COST, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 3 DELLA LEGGE N 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CELERITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E DI BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPO DI AFFIDAMENTO;
Si duole la ricorrente della tardività del provvedimento, emesso a distanza di oltre cinque mesi dall’accertamento e dalla revoca della sospensione, in violazione del termine procedimentale di 45 giorni indicato nella circolare ministeriale e del principio di tempestività dell’azione amministrativa, con conseguente pregiudizio per l’affidamento e la programmazione aziendale; lamenta inoltre l’illegittimità del silenzio-rigetto che si sarebbe formato sull’istanza di autotutela e il difetto di motivazione circa le ragioni del ritardo nell’adozione della misura sanzionatoria.
4. L’Amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione e deducendo l’infondatezza delle avverse pretese, evidenziando in particolare la natura vincolata dell’atto e la decorrenza dei termini procedimentali dalla data di ricezione del verbale (avvenuta il 25 settembre 2024).
5. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’orientamento ripetutamente espresso in subiecta materia dall’intestato Tribunale (cfr. TAR Lazio, sez. I, 30 giugno 2021, n. 7711 e TAR Lazio, sez. I, 19 settembre 2019, n. 11096), ribadito, da ultimo, anche da questa Sezione (TAR Lazio, sez. IV, 23 marzo 2023, n. 5107).
È stato in proposito sostenuto che al procedimento per cui è causa risulta applicabile la circolare n. 1733 del 3 novembre 2006, con la quale il Ministero resistente ha diramato i relativi indirizzi operativi in merito all’applicazione dell’art. 14 sopra citato. Tale circolare prevede che, per quanto concerne le modalità di svolgimento del procedimento, l’Amministrazione si deve attivare entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, con successivo provvedimento finale da emanarsi “tempestivamente”, una volta acquisita tutta la documentazione.
In particolare è ivi indicato specificamente che “ Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione – ivi compresa la relazione illustrativa sintetica di cui sopra – trasmessa dal competente Provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche ”.
Se è vero, quindi, che il richiamato termine di 45 giorni (peraltro, non perentorio dato che nella circolare è usata l’espressione “normalmente”, con ciò prendendo in considerazione possibili deroghe) è riferito esclusivamente al tempo di elaborazione della relazione sintetica da parte del Provveditorato competente, è anche vero che la stessa fonte specifica che il provvedimento finale deve essere emanato “tempestivamente”.
Ciò sta a significare che, trascorso un lasso di tempo ragionevole dalla ricezione della documentazione, è certamente applicabile il principio generale di “celerità” insito in ogni attività della pubblica amministrazione, anche ai sensi dell’art. 97 Cost., e comunque richiamato nella circolare. Ne consegue che ogni provvedimento che non lo rispetti deve essere congruamente motivato sulle ragioni del ritardo, anche in osservanza dell’ulteriore principio generale di “affidamento” che deve legare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
Tale tempestività deve essere ragionevolmente valutata, nel senso che possa essere derogata solo in presenza di giustificazioni oggettive per la sua mancata osservanza (cfr. TAR Lazio, sez. I, 2 maggio 17, n. 5054). Tale conclusione appare logica anche considerando che deve sussistere per i soggetti interessati una sostanziale certezza della situazione giuridica conseguente alla riscontrata violazione, perché il trascorrere di un lasso di tempo ingiustificato e consistente potrebbe incidere negativamente anche sulla programmazione della stessa attività d’impresa (Tar Lazio, n. 5054/17 cit.).
Nella presente fattispecie, il Ministero resistente ha ricevuto la documentazione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- il giorno 25 settembre 2024, mentre il provvedimento impugnato è stato adottato il 4 dicembre 2024, a distanza di 70 giorni (e dunque con un ritardo di quasi un mese rispetto al termine di riferimento di 45 giorni), senza esternare alcuna motivazione sulle ragioni della mancata conclusione tempestiva del provvedimento.
È agevole rilevare, da un lato, che il provvedimento non è stato emesso entro un ragionevole arco temporale dalla ricezione degli atti e, dall’altro, la carenza di motivazione sul punto, atteso che non è indicata alcuna giustificazione delle ragioni per le quali un atto, che incide pesantemente sulla programmazione di un’impresa - quale è quello di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni - sia stato adottato a così tanta distanza di tempo dal completamento della fase istruttoria (né, peraltro, alcuna giustificazione del ritardo nell’adozione dell’atto è stata fornita dalla difesa erariale nel presente giudizio).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, nei termini precedentemente esplicitati, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento interdittivo impugnato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in misura pari a € 1.500,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei soggetti indicati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RA EL, Presidente
NN Scali, Primo Referendario
IU AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU AU | RA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.