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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11690/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
09.10.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Matteo Carnimeo;
Parte_1
contro in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
è evidentemente inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Vi via assorbente e preliminare deve essere osservato che nella presente sede parte opponente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile e che, a fronte dell'eccezione sollevata dall solo nella presente fase, la stessa opponente ha CP_1 depositato documentazione redatta dall'Agenzia delle Entrate da cui risulta un reddito personale evidentemente superiore a quello richiesto per la fruizione del medesimo assegno di invalidità civile sia in relazione all'anno della domanda amministrativa sia (ed addirittura) in relazione all'anno anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce di tanto è quindi lampante la mancanza di un concreto interesse a domandare nel presente giudizio l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile e, per altro verso, le semplici allegazioni avanzate dall'opponente all'udienza del 9.10.2025 relative ad un supposto attuale possesso del requisito reddituale in argomento rimangono prive di alcun riscontro.
E' quindi evidente la carenza di interesse ad agire.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 09.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11690/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
09.10.2025, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Matteo Carnimeo;
Parte_1
contro in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
è evidentemente inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Vi via assorbente e preliminare deve essere osservato che nella presente sede parte opponente ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile e che, a fronte dell'eccezione sollevata dall solo nella presente fase, la stessa opponente ha CP_1 depositato documentazione redatta dall'Agenzia delle Entrate da cui risulta un reddito personale evidentemente superiore a quello richiesto per la fruizione del medesimo assegno di invalidità civile sia in relazione all'anno della domanda amministrativa sia (ed addirittura) in relazione all'anno anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce di tanto è quindi lampante la mancanza di un concreto interesse a domandare nel presente giudizio l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile e, per altro verso, le semplici allegazioni avanzate dall'opponente all'udienza del 9.10.2025 relative ad un supposto attuale possesso del requisito reddituale in argomento rimangono prive di alcun riscontro.
E' quindi evidente la carenza di interesse ad agire.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 09.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca