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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/11/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3781/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PANIZZI CARLA;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to PANIZZI CARLA;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in data 13/7/1996 presso il Comune di
Porcia e successivamente trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (anno 1996, n. 33, parte II, serie A).
Con i seguenti figli:
. a Pordenone il 26.3.1996; Persona_1
n. a Pordenone il 28.9.1998. Persona_2
1 □ separati consensualmente con verbale in data 19.2.2007, omologato con decreto del 23.2.2007 del Tribunale di Pordenone.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/8/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porcia (PN)
il 13.7.86 tra i sig.ri e senza alcuna richiesta o Controparte_1 Parte_1
condizione economica, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, avendo
redditi propri e patrimonio adeguato al proprio mantenimento, e pertanto dichiarano
di non avere nulla reciprocamente a pretendere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita, in quanto relativa al solo stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porcia
Par (PN) il 13.7.1986 tra i sig.ri e;
Controparte_1 Parte_1
- Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- Nulla sulle spese;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Porcia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 12/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice rel.
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3781/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to PANIZZI CARLA;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to PANIZZI CARLA;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in data 13/7/1996 presso il Comune di
Porcia e successivamente trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (anno 1996, n. 33, parte II, serie A).
Con i seguenti figli:
. a Pordenone il 26.3.1996; Persona_1
n. a Pordenone il 28.9.1998. Persona_2
1 □ separati consensualmente con verbale in data 19.2.2007, omologato con decreto del 23.2.2007 del Tribunale di Pordenone.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/8/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porcia (PN)
il 13.7.86 tra i sig.ri e senza alcuna richiesta o Controparte_1 Parte_1
condizione economica, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, avendo
redditi propri e patrimonio adeguato al proprio mantenimento, e pertanto dichiarano
di non avere nulla reciprocamente a pretendere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
2 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita, in quanto relativa al solo stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porcia
Par (PN) il 13.7.1986 tra i sig.ri e;
Controparte_1 Parte_1
- Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- Nulla sulle spese;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Porcia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Pordenone, il 12/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Dott.ssa Maria Paola Costa
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