CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI DA LL UP - 14/01/2026 R.G.N. 36040/2025 AN RS SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2024, che aveva affermato la responsabilità di XXXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di estorsione continuata e di maltrattamenti aggravati in danno della propria madre convivente, condannandola alla pena ritenuta di giustizia, concesse le circostanze aggravanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva specifica infraquinquennale contestata.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputata, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova e della contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. Osserva la ricorrente che dal compendio probatorio raccolto emerge l'insussistenza della condotta minacciosa o violenta in danno della persona offesa e degli elementi dell'ingiusto profitto con altrui danno, necessari per la configurazione della fattispecie estorsiva, poiché le somme di denaro oggetto materiale della condotta erano di proprietà della stessa imputata. Detta circostanza emerge dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito che litigava con la figlia poiché costei pretendeva il denaro ereditato dal padre deceduto, che le aveva consegnato per farglielo gestire in qualità di genitore. Il denaro proveniente dall'eredità si era esaurito alla fine dell'anno e la persona offesa ha dichiarato che, terminata la somma, la figlia richiedeva soltanto 20 euro a giorni alterni.
2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova della sussistenza di condotte maltrattanti ascrivibili all'imputata. Nella parte motiva della sentenza di appello si afferma che la reciprocità delle minacce tra madre e figlia è una circostanza di fatto Penale Sent. Sez. 2 Num. 3780 Anno 2026 Presidente: TI IG Relatore: LL RI DA Data Udienza: 14/01/2026 introdotta soltanto nelle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa e non è stata menzionata in sede di sommarie informazioni, né dalla zia, né dal figlio dell'imputata; è stato, di conseguenza, ritenuto un elemento fittizio teso a ridimensionare le precedenti accuse. La Corte, inoltre, ha sostenuto che le dichiarazioni dibattimentali non valgono ad inficiare le dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria dalla persona offesa. Al riguardo, la difesa rileva che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate solo se siano state successivamente confermate dal compendio probatorio emerso, mentre nel caso in esame non sono state confermate dalla persona offesa, sicché non potevano essere valutate. La Corte d'appello, infine, non ha motivato in ordine alla attendibilità della persona offesa e ha ritenuto di non credere alla stessa quando ha riferito di litigi e minacce reciproche. Di contro, la difesa ribadisce che il delitto di maltrattamenti è escluso quando sussiste un contesto familiare, contraddistinto da un clima di conflittualità poiché le condotte reciproche di aggressività non integrano l'elemento materiale del delitto di maltrattamenti. Nel caso in esame, i testi hanno dichiarato che madre e figlia avevano accese discussioni a causa della presenza del marito della figlia. Inoltre, la madre ha dichiarato che non aveva intenzione di sporgere denuncia, poiché la figlia non aveva mai usato violenza nei suoi confronti, e anche la sorella della parte offesa ha escluso che vi fossero state aggressioni fisiche ai danni di quest’ultima.
2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge circa la denegata ammissione della prova dichiarativa decisiva costituita dal teste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmarito dell'odierna imputata, richiesta già avanzata ex art. 507 cod. proc. pen., che anche la Corte di appello ha ritenuto di respingere ex art. 603 cod. proc. pen. sul rilievo che non si trattava di integrazione necessaria. L'escussione in giudizio del teste doveva invece ritenersi elemento di riscontro imprescindibile e indispensabile, poiché dall'istruttoria dibattimentale è emerso che madre e figlia litigavano per lo più a causa di costui. La mancata escussione del teste integra, pertanto, violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. poiché debbono ritenersi prove decisive quelle potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna e l'escussione del Di DO avrebbe potuto incidere sul complessivo quadro probatorio, che deve ritenersi inficiato da una lacuna radicale.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la denegata riqualificazione del delitto di estorsione nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
la Corte ha respinto la richiesta difensiva osservando che, anche a voler dar credito alle indicazioni dell’imputata, la persona offesa ha chiarito che il lascito ereditario del marito si era esaurito e la figlia aveva continuato a chiederle denaro con le medesime modalità. Ne consegue che entrambe le motivazioni di merito risultano fondate su una informazione probatoria travisata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto le censure formulate sono generiche e manifestamente infondate. Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi che ci si trova di fronte ad una affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito. La Corte di appello ha, dunque, pienamente confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Tribunale, così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temi devoluti. I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, 2 ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. È quindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).
1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono generici in quanto non si confrontano con la motivazione offerta dalla Corte d'appello sul punto e si limitano ad esporre principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema, senza tuttavia applicarli alla fattispecie concreta in esame, e ad invocare una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, che è stata compiutamente esaminata e valutata dai giudici di merito. L’affermazione di responsabilità dell’imputata per i reati a lei addebitati si basa su un robusto compendio probatorio costituito, oltre che dalle reiterate dichiarazioni della madre, persona offesa, da quelle raccolte da altri congiunti, che hanno confermato la prospettazione accusatoria. La ricorrente non censura l’attendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa, ma osserva che solo quelle rese in dibattimento sarebbero utilizzabili, e che le stesse smentiscono quanto reiteratamente riferito dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari;
inoltre, lamenta la contraddittoria valutazione della Corte che, pur ritenendo attendibile la persona offesa, non considera credibili le dichiarazioni rese in dibattimento, privilegiando quelle assunte in sede di denunzia e sommarie informazioni. Dette censure sono manifestamente infondate. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa sono state acquisite con il consenso della difesa e, quindi, sono pienamente utilizzabili e ben poteva il Tribunale ritenerle più credibili di quelle rese in dibattimento, motivando le ragioni delle sue valutazioni con argomenti immuni dalla denunziata contraddittorietà. Quanto alla titolarità delle somme pretese, a pagina 8 della sentenza di primo grado si precisa che proprio l’imputata, sottoponendosi ad esame il 10 settembre 2024, pur escludendo di avere minacciato la madre, ha riferito che le somme di denaro, richieste in un primo momento, facevano parte del lascito ereditario del padre, ma che, successivamente, il lascito si era esaurito e lei si era limitata a chiedere circa 20 euro con cadenza settimanale. E’ evidente che anche queste parziali ammissioni, che tendono a sminuire la propria responsabilità, confermano l'assunto accusatorio secondo cui la donna, nella piena consapevolezza di pretendere denaro che non le spettava, avanzava continue richieste alla madre, ponendo in essere una serie di condotte mortificanti, minacciose e aggressive con la coscienza e volontà di rendere il clima familiare difficile da tollerare. 3 Le censure formulate dalla ricorrente in merito alla riconosciuta sussistenza del delitto di maltrattamenti sono generiche poiché non si confrontano con la motivazione delle sentenze di merito che hanno valorizzato le concordi dichiarazioni testimonialidella persona offesa, della di lei sorella e, soprattutto del figlio dell'imputata, che all'epoca dei fatti viveva con la nonna materna,i quali hanno concordemente riferito delle reiterate scenate dell’imputata che imponeva condizioni di vita mortificanti e avvilenti alla madre convivente, idonee ad integrare il delitto abituale contestato.
1.2 La terza censura è manifestamente infondata sotto diversi profili. In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01). La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01) Nel caso in esame, il marito dell’imputata non erastato inserito nella lista della difesa, sicchè la ricorrente non può dolersi della sua mancata escussione;
la richiesta ex art. 507 codice di rito è stata respinta dal Tribunale sul rilievo che l'apporto delteste non appariva necessario, attesa l’esaustiva istruttoria dibattimentale;
con analoghe motivazioni la Corte di appello ha respinto la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per escutere il teste, che non avrebbe potuto inficiare il robusto compendio probatorio assunto.
1.3 Il quarto motivo è manifestamente infondato ed è stato già respinto dai giudici di merito con motivazioni corrette poiché la stessa imputata ha riconosciuto, pur escludendo di avere mai fatto ricorso a toni intimidatori e minacce, di avere richiesto denaro appartenente alla madre, dopo la fine del lascito ereditario del padre, sicchè ricorrono i presupposti del delitto di estorsione e non di quello di ragion fattasi.
2. Per le ragioni sin qui evidenziate, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI DA LL IG TI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2024, che aveva affermato la responsabilità di XXXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di estorsione continuata e di maltrattamenti aggravati in danno della propria madre convivente, condannandola alla pena ritenuta di giustizia, concesse le circostanze aggravanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva specifica infraquinquennale contestata.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputata, deducendo quanto segue:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella forma del travisamento della prova e della contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. Osserva la ricorrente che dal compendio probatorio raccolto emerge l'insussistenza della condotta minacciosa o violenta in danno della persona offesa e degli elementi dell'ingiusto profitto con altrui danno, necessari per la configurazione della fattispecie estorsiva, poiché le somme di denaro oggetto materiale della condotta erano di proprietà della stessa imputata. Detta circostanza emerge dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, la quale ha riferito che litigava con la figlia poiché costei pretendeva il denaro ereditato dal padre deceduto, che le aveva consegnato per farglielo gestire in qualità di genitore. Il denaro proveniente dall'eredità si era esaurito alla fine dell'anno e la persona offesa ha dichiarato che, terminata la somma, la figlia richiedeva soltanto 20 euro a giorni alterni.
2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla prova della sussistenza di condotte maltrattanti ascrivibili all'imputata. Nella parte motiva della sentenza di appello si afferma che la reciprocità delle minacce tra madre e figlia è una circostanza di fatto Penale Sent. Sez. 2 Num. 3780 Anno 2026 Presidente: TI IG Relatore: LL RI DA Data Udienza: 14/01/2026 introdotta soltanto nelle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa e non è stata menzionata in sede di sommarie informazioni, né dalla zia, né dal figlio dell'imputata; è stato, di conseguenza, ritenuto un elemento fittizio teso a ridimensionare le precedenti accuse. La Corte, inoltre, ha sostenuto che le dichiarazioni dibattimentali non valgono ad inficiare le dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria dalla persona offesa. Al riguardo, la difesa rileva che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone possono essere valutate solo se siano state successivamente confermate dal compendio probatorio emerso, mentre nel caso in esame non sono state confermate dalla persona offesa, sicché non potevano essere valutate. La Corte d'appello, infine, non ha motivato in ordine alla attendibilità della persona offesa e ha ritenuto di non credere alla stessa quando ha riferito di litigi e minacce reciproche. Di contro, la difesa ribadisce che il delitto di maltrattamenti è escluso quando sussiste un contesto familiare, contraddistinto da un clima di conflittualità poiché le condotte reciproche di aggressività non integrano l'elemento materiale del delitto di maltrattamenti. Nel caso in esame, i testi hanno dichiarato che madre e figlia avevano accese discussioni a causa della presenza del marito della figlia. Inoltre, la madre ha dichiarato che non aveva intenzione di sporgere denuncia, poiché la figlia non aveva mai usato violenza nei suoi confronti, e anche la sorella della parte offesa ha escluso che vi fossero state aggressioni fisiche ai danni di quest’ultima.
2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge circa la denegata ammissione della prova dichiarativa decisiva costituita dal teste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmarito dell'odierna imputata, richiesta già avanzata ex art. 507 cod. proc. pen., che anche la Corte di appello ha ritenuto di respingere ex art. 603 cod. proc. pen. sul rilievo che non si trattava di integrazione necessaria. L'escussione in giudizio del teste doveva invece ritenersi elemento di riscontro imprescindibile e indispensabile, poiché dall'istruttoria dibattimentale è emerso che madre e figlia litigavano per lo più a causa di costui. La mancata escussione del teste integra, pertanto, violazione degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. poiché debbono ritenersi prove decisive quelle potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna e l'escussione del Di DO avrebbe potuto incidere sul complessivo quadro probatorio, che deve ritenersi inficiato da una lacuna radicale.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la denegata riqualificazione del delitto di estorsione nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
la Corte ha respinto la richiesta difensiva osservando che, anche a voler dar credito alle indicazioni dell’imputata, la persona offesa ha chiarito che il lascito ereditario del marito si era esaurito e la figlia aveva continuato a chiederle denaro con le medesime modalità. Ne consegue che entrambe le motivazioni di merito risultano fondate su una informazione probatoria travisata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto le censure formulate sono generiche e manifestamente infondate. Appare necessario premettere alla disamina dei singoli motivi che ci si trova di fronte ad una affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito. La Corte di appello ha, dunque, pienamente confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Tribunale, così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendio istruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temi devoluti. I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, 2 ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. È quindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01).
1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono generici in quanto non si confrontano con la motivazione offerta dalla Corte d'appello sul punto e si limitano ad esporre principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema, senza tuttavia applicarli alla fattispecie concreta in esame, e ad invocare una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, che è stata compiutamente esaminata e valutata dai giudici di merito. L’affermazione di responsabilità dell’imputata per i reati a lei addebitati si basa su un robusto compendio probatorio costituito, oltre che dalle reiterate dichiarazioni della madre, persona offesa, da quelle raccolte da altri congiunti, che hanno confermato la prospettazione accusatoria. La ricorrente non censura l’attendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa, ma osserva che solo quelle rese in dibattimento sarebbero utilizzabili, e che le stesse smentiscono quanto reiteratamente riferito dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari;
inoltre, lamenta la contraddittoria valutazione della Corte che, pur ritenendo attendibile la persona offesa, non considera credibili le dichiarazioni rese in dibattimento, privilegiando quelle assunte in sede di denunzia e sommarie informazioni. Dette censure sono manifestamente infondate. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa sono state acquisite con il consenso della difesa e, quindi, sono pienamente utilizzabili e ben poteva il Tribunale ritenerle più credibili di quelle rese in dibattimento, motivando le ragioni delle sue valutazioni con argomenti immuni dalla denunziata contraddittorietà. Quanto alla titolarità delle somme pretese, a pagina 8 della sentenza di primo grado si precisa che proprio l’imputata, sottoponendosi ad esame il 10 settembre 2024, pur escludendo di avere minacciato la madre, ha riferito che le somme di denaro, richieste in un primo momento, facevano parte del lascito ereditario del padre, ma che, successivamente, il lascito si era esaurito e lei si era limitata a chiedere circa 20 euro con cadenza settimanale. E’ evidente che anche queste parziali ammissioni, che tendono a sminuire la propria responsabilità, confermano l'assunto accusatorio secondo cui la donna, nella piena consapevolezza di pretendere denaro che non le spettava, avanzava continue richieste alla madre, ponendo in essere una serie di condotte mortificanti, minacciose e aggressive con la coscienza e volontà di rendere il clima familiare difficile da tollerare. 3 Le censure formulate dalla ricorrente in merito alla riconosciuta sussistenza del delitto di maltrattamenti sono generiche poiché non si confrontano con la motivazione delle sentenze di merito che hanno valorizzato le concordi dichiarazioni testimonialidella persona offesa, della di lei sorella e, soprattutto del figlio dell'imputata, che all'epoca dei fatti viveva con la nonna materna,i quali hanno concordemente riferito delle reiterate scenate dell’imputata che imponeva condizioni di vita mortificanti e avvilenti alla madre convivente, idonee ad integrare il delitto abituale contestato.
1.2 La terza censura è manifestamente infondata sotto diversi profili. In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01). La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01) Nel caso in esame, il marito dell’imputata non erastato inserito nella lista della difesa, sicchè la ricorrente non può dolersi della sua mancata escussione;
la richiesta ex art. 507 codice di rito è stata respinta dal Tribunale sul rilievo che l'apporto delteste non appariva necessario, attesa l’esaustiva istruttoria dibattimentale;
con analoghe motivazioni la Corte di appello ha respinto la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per escutere il teste, che non avrebbe potuto inficiare il robusto compendio probatorio assunto.
1.3 Il quarto motivo è manifestamente infondato ed è stato già respinto dai giudici di merito con motivazioni corrette poiché la stessa imputata ha riconosciuto, pur escludendo di avere mai fatto ricorso a toni intimidatori e minacce, di avere richiesto denaro appartenente alla madre, dopo la fine del lascito ereditario del padre, sicchè ricorrono i presupposti del delitto di estorsione e non di quello di ragion fattasi.
2. Per le ragioni sin qui evidenziate, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RI DA LL IG TI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4