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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M. dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6621/2024, pendente tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Santa Maria Capua Vetere alla Parte_1 via V. Veneto II n. 130, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rinaldi che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'avv. Nicola di Tella;
CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 6613/2024, pubblicata in data 03.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 9230/2021.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 6613/2024, emessa in data 14.01.2022 dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n.
9230/2021, pubblicata in data 03.07.2024.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato a seguito di consultazione di un estratto di ruolo, CP_1 apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820130003202555000 connessa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2008. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito CP_1 derivante dalla suddetta cartella. Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
A sostegno del gravame l'odierna appellante ha dedotto l'inammissibilità della domanda avanzata in primo grado siccome proposta avverso estratto di ruolo.
Gli appellati, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti sicchè le va dichiarata la contumacia.
Nel merito l'appello va accolto apparendo la domanda avanzata in primo grado inammissibile.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.
602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (cfr. Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio si ritiene di disporne l'integrale compensazione atteso che l'instaurazione del giudizio di primo grado a cura dell'opponente-odierno appellato è avvenuta in data CP_1 anteriore (cfr. atto di citazione notificato in data 8.7.2021) alla citata pronuncia delle Sezioni Unite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 6621/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 6613/2024, pubblicata in data
03.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 9230/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1.accoglie l'appello; per l'effetto: 2. in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 24.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M. dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6621/2024, pendente tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Santa Maria Capua Vetere alla Parte_1 via V. Veneto II n. 130, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rinaldi che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'avv. Nicola di Tella;
CP_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 6613/2024, pubblicata in data 03.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 9230/2021.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 6613/2024, emessa in data 14.01.2022 dal Giudice di pace di Napoli Nord nel giudizio RG n.
9230/2021, pubblicata in data 03.07.2024.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato a seguito di consultazione di un estratto di ruolo, CP_1 apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820130003202555000 connessa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2008. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito CP_1 derivante dalla suddetta cartella. Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
A sostegno del gravame l'odierna appellante ha dedotto l'inammissibilità della domanda avanzata in primo grado siccome proposta avverso estratto di ruolo.
Gli appellati, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti sicchè le va dichiarata la contumacia.
Nel merito l'appello va accolto apparendo la domanda avanzata in primo grado inammissibile.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n.
602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (cfr. Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio si ritiene di disporne l'integrale compensazione atteso che l'instaurazione del giudizio di primo grado a cura dell'opponente-odierno appellato è avvenuta in data CP_1 anteriore (cfr. atto di citazione notificato in data 8.7.2021) alla citata pronuncia delle Sezioni Unite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 6621/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 6613/2024, pubblicata in data
03.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 9230/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1.accoglie l'appello; per l'effetto: 2. in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 24.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo