Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 134 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore ( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. DI PIANO MAURO giusta procura in atti e domiciliata presso il suo studio
-appellante-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avvocato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, giusta procura in atti e domiciliata presso i propri uffici
-appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Ariano
Irpino n. 191/2021.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 16 aprile 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha tempestivamente proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 191/21 chiedendo, previa riforma della stessa, di annullare i verbali di
-1 di 6-
7 novembre 2018 e dei verbali n. 70015347616 e n. 700015347617 redatti in data 17 agosto 2018 e notificati in data 22 novembre
2018 elevati dalla Polizia stradale di Avellino nei confronti dell'odierna appellante per la violazione da parte sua dell'art.
ART. 174 COMMA 14 C.D.S..
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-l'erroneità della decisione del primo giudice in relazione alla tardività dell''OPPOSIZIONE AVVERSO IL VERBALE N. 70-15347663 DEL
7 agosto 2018 NOTIFICATO IL 07 novembre 2018, essendo il ricorso stato depositato in data 6 dicembre 2018.
-Che comunque, in relazione a tutti i verbali, doveva ritenersi illegittima l'applicazione della sanzione all'azienda di autotrasporti -odierna appellante- per non aver dato prova di aver vigilato sui conducenti, tenuto conto che le istruzioni date ai conducenti, per la loro specificità e gli obblighi in esse assunti dai conducenti in relazione all'attività di guida, erano idonee ad esonerare la società opponente da qualsiasi responsabilità.
Nel costituirsi in giudizio l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Ha eccepito la correttezza del ragionamento logico-giuridico del giudice di primo grado in quanto l'art. 174 c. 14 c.d.s. pone in capo al datore di lavoro una presunzione di responsabilità che può essere superata solo fornendo la prova di aver formato i propri dipendenti relativamente al rispetto della normativa del codice della strada, non potendosi considerare tale la semplice consegna di istruzioni operative agli stessi, con conseguente legittimità di tutti i verbali opposti.
Occorre preliminarmente rilevare che i giudice di primo grado, dopo aver rilevato la tardività dell'opposizione in relazione al primo verbale, ha comunque rigettato nel merito il ricorso in opposizione, ritenendo il mancato assolvimento da parte dell'opponente della prova liberatoria a suo carico in relazione all'infrazione contestata.
-2 di 6- Premesso che il verbale n. 700015347663 è stato tempestivamente opposto, in quanto l'opposizione è stata iscritta a ruolo in data
6 dicembre 20218, come evincibile dalla nota idi iscrizione a ruolo, occorre verificare, tenuto conto del rigetto nel merito dell'opposizione, la legittimità di tutti i verbali in relazione al motivo di appello concernente l'erroneità della decisione del giudice di primo grado in ordine all'esistenza, nel caso di specie, de i presupposti di cui all'art. 174 comma 14 del codice della strada.
Al fine della decisione della presente controversia occorre ricordare che l'art. 174 del Codice della Strada, dopo aver previsto che “la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e aver previsto le sanzioni per le violazioni delle dette prescrizioni comunitarie, ha previsto al comma 14, anche una prescrizione, con corrispondente sanzione amministrativa, avente come destinataria specifica l'impresa di trasporti, precisando che
“l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 . . è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”.
Il richiamato regolamento CE 561/2006 -la cui disciplina mira espressamente a migliorare le condizioni dei lavoratori a cui si applica e a garantire la sicurezza stradale- all'art. 10 comma 2 stabilisce che “le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano
-3 di 6- controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. La detta normativa in particolare, prevede disposizioni relative al tempo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, nonché disposizioni relative ai periodi di riposo obbligatorio giornaliero e settimanale.
Ebbene, il citato art. 10 paragrafo 2 pone a carico dell'impresa di trasporto precisi obblighi d'istruzione del conducente, di organizzazione della sua attività lavorativa e di costante controllo sullo svolgimento della stessa, in modo che siano rispettate le disposizioni del Regolamento in esame.
Dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che, per realizzare le finalità del regolamento -volto a garantire, come già detto, benessere dei lavoratori del settore e sicurezza della circolazione stradale- gravano a carico delle imprese di trasporto tre obblighi: l'organizzare l'attività dei conducenti, fornire loro opportune istruzioni ed effettuare controlli regolari (sul punto cfr. anche Tribunale Bolzano, 11/03/2016, n.359 e Tribunale
Aosta sez. II, 06/06/2022, n.169). In particolare il primo degli obblighi impone all'impresa di organizzare puntualmente l'attività di trasporto, fornendo ai propri dipendenti/conducenti tutto quanto necessario al fine di svolgere ogni viaggio in conformità delle dettate prescrizioni, e dunque accesso a mezzi idonei, tempi sufficienti per adempiere l'attività di trasporto, tenendo conto degli obbligatori tempi del riposo. A tale obbligo di carattere organizzativo si aggiunge quello di fornire tutte le istruzioni – se del caso anche attraverso dei veri e propri corsi di formazione dei propri dipendenti- in modo tale da rendere edotti questi ultimi sul contenuto delle prescrizioni imposte ai soggetti che svolgono attività di trasporto di cose o persone su strada. Infine l'impresa, dopo aver organizzato l'attività nel senso indicato ed aver istruito il proprio dipendente/conducente sugli obblighi normativi ad esso imposti, è tenuta a svolgere
-4 di 6- un'attività di sorveglianza costante e regolare sull'operato in concreto del singolo conducente, in modo tale da reprimere eventuali violazioni della disciplina in materia. Alla luce del tenore letterale dell'art. 10, co 2, Reg. Ce n. 561/06, deve ritenersi che l'impresa, in caso d'infrazione accertata del dipendente, possa ritenersi esente da colpa solo nell'ipotesi in cui fornisca la prova dell'adempimento a tutti gli obblighi alla stessa imposti dalla normativa in commento.
Applicando i principi richiamati al caso di specie occorre sottolineare che nessuna contestazione è stata mossa, dall'appellante, in ordine all'accertamento effettuato nei confronti dei due dipendenti per violazione della normativa di cui al regolamento in ordine ai riposi obbligatori. La società pertanto avrebbe dovuto provare, per esimersi da responsabilità,
l'adempimento dei citati tre obblighi specificamente posti a suo carico.
Ebbene, anche a voler ritenere provata l'adempimento dell'obbligo di formazione con la sola accettazione, all'atto dell'assunzione, delle istruzioni ai dipendenti, peraltro contenenti un semplice rinvio alle norme del regolamento, senza la loro specifica riproduzione in seno all'atto di accettazione (cfr. documentazione nel fascicolo di primo grado di parte appellante)- occorre rilevare che nel caso di specie nessuna prova è stata fornita, e a monte nessuna allegazione è stata resa, né in ordine all'adeguata organizzazione dell'attività lavorativa dei conducenti, in modo da consentire il rispetto del detto regolamento, né in ordine all'adozione di un sistema di controllo e sorveglianza sul loro concreto operato.
Ne deriva che correttamente il giudice di pace di primo grado ha rigettato l'opposizione in relazione ai tre verbali opposti.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate e l'esistenza in materia di precedenti giurisprudenziali di merito contrastanti, giustifica la compensazione delle spese di lite anche del giudizio di appello.
-5 di 6- Occorre infine attestare che con la presente sentenza si è proceduto all'integrale rigetto dell'appello, alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale. Sul punto si richiama Cass.
SS.UU. 4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando in grado di appello avverso la sentenza n. del giudice di pace di Ariano Irpino, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-rigetta l'appello;
-compensa le spese del presente grado di giudizio;
-dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 16 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-6 di 6-