Articolo 5 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 gennaio 1963
Art. 5.
Le promozioni sono conferite nel seguente ordine:
vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.
I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianita', sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.
I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianita', sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.
I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti, rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e cosi' di seguito per non oltre tre anni.
La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.
Il Ministro per la grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indichera' per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963
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