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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1642/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 6.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti CAPRIOTTI Rossella e DI DOMENICO Mirko, P.zza Martiri della Libertà 21 - Teramo
CONTRO
Controparte_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 8.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di av
[...] Controparte_1 dipendenze di detta società dall'11.10.2023 al 31.12.2023 in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, con mansioni di cucitrice a macchina per produzione in serie di abbigliamento, inquadrata nel 2° livello CCNL Abbigliamento-Piccola Industria, svolgendo la propria attività lavorativa nell'orario specificato in contratto e pari a complessive 30 ore settimanali.
Lamentando il mancato pagamento di T.F.R., retribuzione dei mesi di novembre 2023 e dicembre 2023 e ratei di 13ma e 14ma mensilità 2023, domandava il pagamento di dette retribuzioni che quantificava in complessivi
€1.961,00 (di cui €185,00 a titolo di TFR), come da conteggi allegati al ricorso.
non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata ed assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione dell'odierna udienza di trattazione scritta, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
A fronte della produzione del contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, la prova testimoniale espletata ha dimostrato il compiuto svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità e gli orari di lavoro descritti nel ricorso e indicati nel contratto di lavoro medesimo, come si evince dalle dichiarazioni rese dai testimoni:
• “(…) Sono stata dipendente della società resistente nel medesimo periodo nel quale ha lavorato la ricorrente, dall'11.10.2023 al 31.12.2023 ADR abbiamo tutti iniziato in tale data in quanto eravamo stati in precedenza dipendenti del precedente titolare dell'azienda, e la società resistente, per quello che abbiamo saputo noi lavoratori, rilevò l'azienda precedente e ci assunse in tale data;
ADR Nel suddetto periodo abbiamo lavorato regolarmente con mansioni di cucitrice, addette alla macchina da cucire, per la produzione di capi di abbigliamento;
Ci pagarono soltanto lo stipendio di ottobre 2023 e ci consegnarono la relativa busta paga, invece non hanno pagato a nessuno dei dipendenti le retribuzioni di novembre e dicembre, nè TFR, né ratei di 13ma e 14ma mensilità (…)” (teste ); Tes_1
• “(…) Sono stata dipendente della società resistente nel medesimo periodo nel quale ha lavorato la ricorrente, dall'11.10.2023 al 31.12.2023, abbiamo tutti iniziato in tale data, in precedenza avevamo lavorato nel medesimo locale per il precedente titolare;
ADR Nel suddetto periodo abbiamo lavorato regolarmente, la ricorrente svolgeva mansioni di cucitrice, io invece ero stiratrice, anche se pure nel mio contratto erano indicate mansioni di cucitrice e livello 1°. Ci pagarono soltanto lo stipendio di ottobre 2023 e ci consegnarono la relativa busta paga, dopo tale pagamento non abbiano ricevuto nessun altro pagamento (…)” (teste
). Tes_2
Alla luce di tali risultanze probatorie va dunque altresì valorizzata la mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo
2 pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che “Se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che la parte resistente non ha offerto la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001- Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011- Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010- Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per i titoli Controparte_1 Parte_1 di cui in narrativa, la complessiva somma di €1.961,00 al lordo delle ritenute di legge (di cui €185,00 a titolo di TFR) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi €1.314,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti CAPRIOTTI Rossella e DI DOMENICO Mirko.
Così deciso in Pescara in data 6.11.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
3
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 6.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti CAPRIOTTI Rossella e DI DOMENICO Mirko, P.zza Martiri della Libertà 21 - Teramo
CONTRO
Controparte_1 (contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 8.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di av
[...] Controparte_1 dipendenze di detta società dall'11.10.2023 al 31.12.2023 in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, con mansioni di cucitrice a macchina per produzione in serie di abbigliamento, inquadrata nel 2° livello CCNL Abbigliamento-Piccola Industria, svolgendo la propria attività lavorativa nell'orario specificato in contratto e pari a complessive 30 ore settimanali.
Lamentando il mancato pagamento di T.F.R., retribuzione dei mesi di novembre 2023 e dicembre 2023 e ratei di 13ma e 14ma mensilità 2023, domandava il pagamento di dette retribuzioni che quantificava in complessivi
€1.961,00 (di cui €185,00 a titolo di TFR), come da conteggi allegati al ricorso.
non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata ed assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione dell'odierna udienza di trattazione scritta, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
A fronte della produzione del contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, la prova testimoniale espletata ha dimostrato il compiuto svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità e gli orari di lavoro descritti nel ricorso e indicati nel contratto di lavoro medesimo, come si evince dalle dichiarazioni rese dai testimoni:
• “(…) Sono stata dipendente della società resistente nel medesimo periodo nel quale ha lavorato la ricorrente, dall'11.10.2023 al 31.12.2023 ADR abbiamo tutti iniziato in tale data in quanto eravamo stati in precedenza dipendenti del precedente titolare dell'azienda, e la società resistente, per quello che abbiamo saputo noi lavoratori, rilevò l'azienda precedente e ci assunse in tale data;
ADR Nel suddetto periodo abbiamo lavorato regolarmente con mansioni di cucitrice, addette alla macchina da cucire, per la produzione di capi di abbigliamento;
Ci pagarono soltanto lo stipendio di ottobre 2023 e ci consegnarono la relativa busta paga, invece non hanno pagato a nessuno dei dipendenti le retribuzioni di novembre e dicembre, nè TFR, né ratei di 13ma e 14ma mensilità (…)” (teste ); Tes_1
• “(…) Sono stata dipendente della società resistente nel medesimo periodo nel quale ha lavorato la ricorrente, dall'11.10.2023 al 31.12.2023, abbiamo tutti iniziato in tale data, in precedenza avevamo lavorato nel medesimo locale per il precedente titolare;
ADR Nel suddetto periodo abbiamo lavorato regolarmente, la ricorrente svolgeva mansioni di cucitrice, io invece ero stiratrice, anche se pure nel mio contratto erano indicate mansioni di cucitrice e livello 1°. Ci pagarono soltanto lo stipendio di ottobre 2023 e ci consegnarono la relativa busta paga, dopo tale pagamento non abbiano ricevuto nessun altro pagamento (…)” (teste
). Tes_2
Alla luce di tali risultanze probatorie va dunque altresì valorizzata la mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo
2 pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che “Se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che la parte resistente non ha offerto la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001- Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011- Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010- Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per i titoli Controparte_1 Parte_1 di cui in narrativa, la complessiva somma di €1.961,00 al lordo delle ritenute di legge (di cui €185,00 a titolo di TFR) oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi €1.314,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.ti CAPRIOTTI Rossella e DI DOMENICO Mirko.
Così deciso in Pescara in data 6.11.2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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