Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Articolo 7Articolo 8
Versione
22 settembre 1998
Art. 9. Disposizioni finali e transitorie

1.Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.
2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:
a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;
b) le dichiarazioni di cui all' articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 , 2 , 3 e 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1998.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12 , comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 , si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , si intende abrogato.
7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.
8. Dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si intende abrogato l' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , gli articoli 8 , 9 , 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e i commi 172, lettera e), 178 e 179, dell' articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , si intendono abrogati e nell' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , le parole da: "e devono" a "decreto n. 600" sono soppresse.
10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 vedi le note all'art. 8.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 1 (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche). - 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi e' sostituito dal seguente: ''Art. 3 (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche) . - 1. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi su richiesta all'ufficio competente''".
"Art. 2. (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). 1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: ''Art. 5 (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che ammessi a regimi contabili semplificati non hanno optato per il regime ordinario.
3. Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario.
4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'art. 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi su richiesta, all'ufficio competente''".
"Art. 3 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) . - 1.
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: ''Art. 6 (Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e le associazioni a esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 4.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3, non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati non hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria, nonche' alle societa' semplici e alle societa' e associazioni a esse equiparate.
5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonche' ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente''.".
"Art. 8 (Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) nell'art. 38, terzo comma le parole: ''e dai relativi allegati'' sono soppresse;
c) nell'art. 39, secondo comma, la lettera b) e' abrogata".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come abrogati dal presente decreto:
"Art. 4 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - 1.
L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
''Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'art. 12, comma 1, secondo periodo.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. La dicharazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'art. 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29''".
"Art. 5 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - 1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: ''Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle societa' menzionate nel comma 1 dell'art. 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare''".
"Art. 6 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). - 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: ''Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1 giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta rispettando i termini e le modalita stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'art. 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni, mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32''".
"Art. 7 (Presentazione delle dichiarazioni). - 1.
L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
''Art. 12 (Presentazione delle dichiarazioni). - 1. La dichiarazione e' presentata all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 78, commi 1, lettere a) e b), e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
4. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2, rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.
6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.
8. Le societa' che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art. 43, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'art. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43.
9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova puo' essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.
11. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi''.".
"Art. 8 (Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 10, primo comma, dopo le parole ''il liquidatore'' sono aggiunte le seguenti: ''nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria'';".
"Art. 11 (Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 28 e' sostituito dal seguente: ''Art. 28 (Dichiarazione annuale). - 1. Tra il 1 febbraio e il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10, salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare, obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita' all'art. 8 dello stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza ne' in sede di dichiarazione annuale.
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili'';
b) nell'art. 30, primo comma, relativo al termine per il versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente, le parole: ''entro il 5 marzo di ciascun anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data'';
c) nell'art. 33, primo comma, lettera b), riguardante il termine di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti minori, le parole ''entro il 5 marzo di ciascun anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 15 marzo di ciascun anno'';
d) nell'art. 35-bis, concernente gli obblighi degli eredi del contribuente, il primo comma e' sostituito dal seguente: ''Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data'';
e) nell'art. 37, concernente presentazione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: ''Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente'';
2) nel secondo comma, concernente l'ufficio al quale va presentata la dichiarazione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''".
"Art. 12, comma 4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, e' altresi' soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza.
Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e' eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, come abrogato dal presente decreto:
"Art. 4 (Modifiche agli obblighi contabili dei contribuenti). 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) - b) (omissis);
c) l'art. 28, come sostituito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sostituito dal seguente:
''Art. 28 (Dichiarazione annuale). - 1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis2. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita' all'art. 8 dello stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo.
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili''".
- Per il testo dell'art. 78, commi 11 e 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come abrogati dal presente decreto, vedi in note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, primo comma, come abrogato dal presente decreto:
"Art. 17. - E' in facolta' dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge.
In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie e' residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.
Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo (comma cosi' sostituito dall'art. 6, primo comma, decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57).
Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli e' eseguita nei confronti del marito.
Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.
I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito".
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come abrogati dal presente decreto:
"Art. 7 (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - 1.
I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione dell'art. 12, comma 1, secondo periodo.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. La dichiarazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8 devono essere conservati per il periodo previsto dall'art. 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29".
"Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle societa' menzionate nel comma 1 dell'art. 12 ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare".
"Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente al 1 giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel mese di giugno.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'art. 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, e dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui all'art. 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, puo' essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'art. 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32".
"Art. 10 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche e di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa.
2. La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere presentate soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini ivi indicati".
"Art. 12 (Presentazione delle dichiarazioni). - 1. La dichiarazione e' presentata all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'Amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
4. La dichiarazione puo' essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.
6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.
8. Le societa' che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art. 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'art. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43.
9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova puo' essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.
11. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi".
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come abrogati dal presente decreto:
"Art. 28 (Dichiarazione annuale). - 1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis.2. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformita' all'art. 8 dello stesso decreto.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
3. Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il termine stabilito dall'art. 19, comma 1, secondo periodo.
4. La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili".
"Art. 37 (Presentazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni previste al presente decreto devono essere sottoscritte, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.
2. Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.
4. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'Ufficio non risulti pervenuta non puo' essere data che mediante la ricevuta dell'Ufficio o la ricevuta della raccomandata.
5. Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48.
6. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta".
- Si riporta il testo dei commi 172, lettera e), 178 e 179, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come abrogato dal presente decreto:
"172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:
da a) a d) (omissis);
e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attivita' e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle caratteristiche dell'attivita' svolta, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;".
"178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 172; il modello di pagamento e' utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma e' applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e l'imposta e' determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote di cui all'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite".
"179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649:
"2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente entro il 31 marzo la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del predetto decreto n. 600".
Entrata in vigore il 22 settembre 1998
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