TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12064 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 14745/2022
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14745/2022 Ruolo Generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Reggi ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Carlo III n.
42; pec: Email_1
- Opponente -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
UC SI ed elettivamente domiciliata in Nola, alla via San Felice n. 62; pec:
Email_2
- Opposta –
Oggetto: opposizione a precetto (ex art. 615, primo comma, c.p.c.)
Conclusioni:
Per parte opponente: “1) dichiarare nullo e inefficace il precetto notificato il 07.06.2022 ovvero, in subordine: 2) dichiarare la cessazione della materia del contendere;
3) ordinare la cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. 4) condannare
l'opposta, in via equitativa, ex art. 96³ c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria e responsabilità aggravata, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore al doppio delle spese di lite sostenute dall'opponente ovvero nella diversa misura che il
Tribunale riterrà di giustizia;
5) condannare, in base al principio della soccombenza virtuale, l'opposta alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
Per parte opposta: “1. Rigettare la presente opposizione e tutte le avverse istanze perché palesemente infondate;
2. Condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari di lite;
3. Condannare ex art. 96 c.p.c. il al pagamento, in favore Pt_1 di essa opposta, di una somma equitativamente determinata”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2022 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione in relazione al precetto per euro CP_1
8.122,90 (oltre interessi) notificatogli in data 7/6/2022, in virtù di sentenza del
Tribunale di Nola n. 979/2022.
L'opponente lamentava, innanzitutto, l'immediata spedizione del precetto, con pedissequo titolo esecutivo, senza un previo invio di avviso bonario di pagamento
(doglianza integrante un primo motivo di opposizione).
In secondo luogo, invocava la nullità dell'elezione di domicilio della precettante presso lo studio legale del difensore, sito in Nola, anziché in Napoli, ove vi era il giudice competente per l'esecuzione o, comunque, dove era stato notificato il precetto
(doglianza integrante un secondo motivo di opposizione).
Deduceva, ancora, la nullità dell'atto di precetto essendo il titolo ivi sotteso oggetto di impugnazione dinanzi la Corte di Appello di Napoli (doglianza integrante un terzo motivo di opposizione).
Deduceva, infine, l'erroneità delle somme precettate per aver parte opposta non applicato l'IVA e la ritenuta di acconto sulle somme intimate (doglianza integrante un quarto motivo di opposizione).
Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente chiedeva, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via definitiva, dichiararsi la nullità dell'atto di precetto opposto pag. 2/6 o, in via subordinata, la riduzione dell'importo precettato alle somme effettivamente dovute.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2022 si costituiva la parte opposta la quale precisava di non aver ancora intrapreso alcuna azione esecutiva CP_1 in ragione dell'atto di precetto opposto;
chiedeva, comunque, il rigetto dell'opposizione proposta poiché del tutto infondata, con vittoria delle spese di lite e condanna ulteriore dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Sennonché, con istanza di anticipazione udienza del 14.5.2024, parte opposta chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul presupposto che non avrebbe dato corso ad alcuna azione esecutiva nei confronti del in pendenza del giudizio Pt_1 di appello da questi spiegato avverso la sentenza n. 979/2022 del Tribunale di Nola, seppur costituente valido titolo esecutivo.
Inoltre, nelle note a trattazione scritta depositate dall'opponente in vista dell'udienza del
25.9.2025, anch'egli invocava la cessata materia del contendere in ragione della ipotizzata perdita di efficacia del precetto per decorrenza dei termini sanciti dall'art. 481, primo comma, c.p.c.
Infine, all'udienza del 25.9.2025, la causa veniva assegnata in decisione con termini abbreviati per comparse conclusionali e repliche, in occasione delle quali le parti modificavano le proprie istanze conclusive (come sopra riportate), sostanzialmente, ribadendo entrambe l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione.
*****
1. Tanto premesso, onde sgomberare il campo da possibili fraintendimenti circa la ipotizzata cessazione della materia del contendere - seppur in via meramente subordinata da parte opponente nei propri scritti conclusivi - occorre osservare come, in realtà, nessuna delle considerazioni giuridiche e delle circostanze di fatto indicate dalle parti integri in senso tecnico gli estremi della invocata fattispecie.
Va, infatti, ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una rinuncia pag. 3/6 agli atti o alla pretesa sostanziale stante l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003).
Orbene, nella fattispecie in esame non risulta configurata alcuna perdita di efficacia dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c., atteso che l'opposizione stessa sospende la decorrenza del termine di novanta giorni per l'inizio dell'esecuzione forzata fino alla conclusione del relativo giudizio, come previsto dal secondo comma del medesimo articolo;
né può integrare tale fattispecie la semplice dichiarazione di intenti della parte opposta di non dare seguito al precetto in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza costituente titolo esecutivo, non seguita da una espressa rinuncia all'atto stesso.
Dunque, stante la piena efficacia del precetto opposto e della portata esecutiva del titolo ivi sotteso, permane l'interesse di entrambe le parti alla definizione nel merito del presente giudizio.
2. Ciò posto, l'opposizione risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto, risulta del tutto inconferente e privo di fondamento quanto l'opponente ipotizza con il primo motivo di opposizione, facendo riferimento ad una sorta di improcedibilità dell'atto di precetto se non preceduto dall'invio di avviso bonario di pagamento.
In realtà, l'opponente stesso riconduce tale contestazione nell'alveo dell'illecito deontologico;
con l'ovvia conseguenza che nessun riflesso potrebbe avere tale accertamento sulla validità e l'efficacia dell'atto opposto.
Va da sé, che sotto questo profilo l'atto di precetto risulta pienamente valido ed efficace e deve essere confermato.
3. Altrettanto deve dirsi riguardo il secondo motivo di opposizione, con cui si prospetta l'erroneità, nell'atto di precetto, dell'elezione di domicilio della presso lo CP_1 studio legale del proprio difensore sito in Nola, anziché presso il comune in cui aveva sede il giudice competente per l'esecuzione e, dunque, Napoli.
Innanzitutto, perché l'art. 480, terzo comma, c.p.c. non prevede tale formalità a pena di nullità del precetto, come invece stabilito per i requisiti indicati nel precedente comma due.
In secondo luogo, perché l'elezione di domicilio della parte istante presso il comune in pag. 4/6 cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione è funzionale solo a regolare solo il foro competente per l'opposizione.
Dunque, anche il secondo motivo di opposizione non costituisce valido motivo di invalidità o inefficacia dell'atto di precetto che, pertanto, va confermato.
4. Per quanto concerne il terzo motivo di opposizione, con il quale, sostanzialmente,
s'invoca la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per il sol fatto di essere stato oggetto di impugnazione, la doglianza non può trovare accoglimento.
Non si rinviene, infatti, alcuna prova circa l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Nola n. 979/2022 da parte della Corte di
Appello di Napoli, conseguente alla dimostrata impugnativa del titolo ed alla proposta istanza di sospensione in tal senso formulata dal . Pt_1
Ne consegue la piena efficacia esecutiva del titolo sotteso all'atto di precetto opposto che, pertanto, poteva essere legittimamente notificato al debitore al fine di indurlo all'adempimento, preannunciando l'esecuzione forzata.
Con rigetto anche del terzo profilo di opposizione.
5. Quanto, infine, all'ipotizzata erroneità delle somme intimate nel precetto opposto poiché prive della voce relativa all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ed alla ritenuta di acconto (quale doglianza integrante il quarto motivo di opposizione), parimenti se ne riscontra l'infondatezza e pretestuosità.
Invero, come spiegato anche dalla parte opposta, il precetto aveva ad oggetto le somme liquidate nella sentenza del Tribunale di Nola n. 979/2022 a favore della ed a CP_1 titolo di spese ed onorari di causa.
Pertanto, dovendo essere incassate dal difensore dell'opposta, a sua volta assoggettato al cd. regime forfettario per il pagamento delle imposte sui redditi da lavoro autonomo e, dunque, esente da I.V.A., tale ultima voce non poteva essere applicata sulla sorta capitale indicata in sentenza.
Alla luce delle considerazioni illustrate, quindi, l'opposizione proposta va interamente rigettata.
6. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza in capo alla parte opponente e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. pag. 5/6 Va inoltre, accolta, la richiesta di condanna ulteriore della parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., così come formulata dalla parte opposta, stante la scarsa credibilità giuridica delle doglianze formulate e l'intento palesemente dilatorio del presente giudizio di opposizione, nonché l'inutile aggravio di difesa processuale a carico dell'opposta . CP_1
Con evidente uso distorto dello strumento processuale e conseguente inaccettabile abuso di tale facoltà da parte dell'odierna parte opponente.
Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato da in data 7/6/2022, ogni contraria domanda, CP_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, CP_1 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA se dovute come per legge;
3) condanna altresì l'opponente al pagamento – in favore di parte opposta – della sanzione a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., che liquida in ulteriori euro 1.701,00.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 14745/2022
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14745/2022 Ruolo Generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Reggi ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Carlo III n.
42; pec: Email_1
- Opponente -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
UC SI ed elettivamente domiciliata in Nola, alla via San Felice n. 62; pec:
Email_2
- Opposta –
Oggetto: opposizione a precetto (ex art. 615, primo comma, c.p.c.)
Conclusioni:
Per parte opponente: “1) dichiarare nullo e inefficace il precetto notificato il 07.06.2022 ovvero, in subordine: 2) dichiarare la cessazione della materia del contendere;
3) ordinare la cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. 4) condannare
l'opposta, in via equitativa, ex art. 96³ c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria e responsabilità aggravata, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore al doppio delle spese di lite sostenute dall'opponente ovvero nella diversa misura che il
Tribunale riterrà di giustizia;
5) condannare, in base al principio della soccombenza virtuale, l'opposta alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
Per parte opposta: “1. Rigettare la presente opposizione e tutte le avverse istanze perché palesemente infondate;
2. Condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari di lite;
3. Condannare ex art. 96 c.p.c. il al pagamento, in favore Pt_1 di essa opposta, di una somma equitativamente determinata”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2022 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione in relazione al precetto per euro CP_1
8.122,90 (oltre interessi) notificatogli in data 7/6/2022, in virtù di sentenza del
Tribunale di Nola n. 979/2022.
L'opponente lamentava, innanzitutto, l'immediata spedizione del precetto, con pedissequo titolo esecutivo, senza un previo invio di avviso bonario di pagamento
(doglianza integrante un primo motivo di opposizione).
In secondo luogo, invocava la nullità dell'elezione di domicilio della precettante presso lo studio legale del difensore, sito in Nola, anziché in Napoli, ove vi era il giudice competente per l'esecuzione o, comunque, dove era stato notificato il precetto
(doglianza integrante un secondo motivo di opposizione).
Deduceva, ancora, la nullità dell'atto di precetto essendo il titolo ivi sotteso oggetto di impugnazione dinanzi la Corte di Appello di Napoli (doglianza integrante un terzo motivo di opposizione).
Deduceva, infine, l'erroneità delle somme precettate per aver parte opposta non applicato l'IVA e la ritenuta di acconto sulle somme intimate (doglianza integrante un quarto motivo di opposizione).
Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente chiedeva, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via definitiva, dichiararsi la nullità dell'atto di precetto opposto pag. 2/6 o, in via subordinata, la riduzione dell'importo precettato alle somme effettivamente dovute.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2022 si costituiva la parte opposta la quale precisava di non aver ancora intrapreso alcuna azione esecutiva CP_1 in ragione dell'atto di precetto opposto;
chiedeva, comunque, il rigetto dell'opposizione proposta poiché del tutto infondata, con vittoria delle spese di lite e condanna ulteriore dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Sennonché, con istanza di anticipazione udienza del 14.5.2024, parte opposta chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sul presupposto che non avrebbe dato corso ad alcuna azione esecutiva nei confronti del in pendenza del giudizio Pt_1 di appello da questi spiegato avverso la sentenza n. 979/2022 del Tribunale di Nola, seppur costituente valido titolo esecutivo.
Inoltre, nelle note a trattazione scritta depositate dall'opponente in vista dell'udienza del
25.9.2025, anch'egli invocava la cessata materia del contendere in ragione della ipotizzata perdita di efficacia del precetto per decorrenza dei termini sanciti dall'art. 481, primo comma, c.p.c.
Infine, all'udienza del 25.9.2025, la causa veniva assegnata in decisione con termini abbreviati per comparse conclusionali e repliche, in occasione delle quali le parti modificavano le proprie istanze conclusive (come sopra riportate), sostanzialmente, ribadendo entrambe l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione.
*****
1. Tanto premesso, onde sgomberare il campo da possibili fraintendimenti circa la ipotizzata cessazione della materia del contendere - seppur in via meramente subordinata da parte opponente nei propri scritti conclusivi - occorre osservare come, in realtà, nessuna delle considerazioni giuridiche e delle circostanze di fatto indicate dalle parti integri in senso tecnico gli estremi della invocata fattispecie.
Va, infatti, ricordato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una rinuncia pag. 3/6 agli atti o alla pretesa sostanziale stante l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003).
Orbene, nella fattispecie in esame non risulta configurata alcuna perdita di efficacia dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 481 c.p.c., atteso che l'opposizione stessa sospende la decorrenza del termine di novanta giorni per l'inizio dell'esecuzione forzata fino alla conclusione del relativo giudizio, come previsto dal secondo comma del medesimo articolo;
né può integrare tale fattispecie la semplice dichiarazione di intenti della parte opposta di non dare seguito al precetto in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza costituente titolo esecutivo, non seguita da una espressa rinuncia all'atto stesso.
Dunque, stante la piena efficacia del precetto opposto e della portata esecutiva del titolo ivi sotteso, permane l'interesse di entrambe le parti alla definizione nel merito del presente giudizio.
2. Ciò posto, l'opposizione risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto, risulta del tutto inconferente e privo di fondamento quanto l'opponente ipotizza con il primo motivo di opposizione, facendo riferimento ad una sorta di improcedibilità dell'atto di precetto se non preceduto dall'invio di avviso bonario di pagamento.
In realtà, l'opponente stesso riconduce tale contestazione nell'alveo dell'illecito deontologico;
con l'ovvia conseguenza che nessun riflesso potrebbe avere tale accertamento sulla validità e l'efficacia dell'atto opposto.
Va da sé, che sotto questo profilo l'atto di precetto risulta pienamente valido ed efficace e deve essere confermato.
3. Altrettanto deve dirsi riguardo il secondo motivo di opposizione, con cui si prospetta l'erroneità, nell'atto di precetto, dell'elezione di domicilio della presso lo CP_1 studio legale del proprio difensore sito in Nola, anziché presso il comune in cui aveva sede il giudice competente per l'esecuzione e, dunque, Napoli.
Innanzitutto, perché l'art. 480, terzo comma, c.p.c. non prevede tale formalità a pena di nullità del precetto, come invece stabilito per i requisiti indicati nel precedente comma due.
In secondo luogo, perché l'elezione di domicilio della parte istante presso il comune in pag. 4/6 cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione è funzionale solo a regolare solo il foro competente per l'opposizione.
Dunque, anche il secondo motivo di opposizione non costituisce valido motivo di invalidità o inefficacia dell'atto di precetto che, pertanto, va confermato.
4. Per quanto concerne il terzo motivo di opposizione, con il quale, sostanzialmente,
s'invoca la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per il sol fatto di essere stato oggetto di impugnazione, la doglianza non può trovare accoglimento.
Non si rinviene, infatti, alcuna prova circa l'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Nola n. 979/2022 da parte della Corte di
Appello di Napoli, conseguente alla dimostrata impugnativa del titolo ed alla proposta istanza di sospensione in tal senso formulata dal . Pt_1
Ne consegue la piena efficacia esecutiva del titolo sotteso all'atto di precetto opposto che, pertanto, poteva essere legittimamente notificato al debitore al fine di indurlo all'adempimento, preannunciando l'esecuzione forzata.
Con rigetto anche del terzo profilo di opposizione.
5. Quanto, infine, all'ipotizzata erroneità delle somme intimate nel precetto opposto poiché prive della voce relativa all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ed alla ritenuta di acconto (quale doglianza integrante il quarto motivo di opposizione), parimenti se ne riscontra l'infondatezza e pretestuosità.
Invero, come spiegato anche dalla parte opposta, il precetto aveva ad oggetto le somme liquidate nella sentenza del Tribunale di Nola n. 979/2022 a favore della ed a CP_1 titolo di spese ed onorari di causa.
Pertanto, dovendo essere incassate dal difensore dell'opposta, a sua volta assoggettato al cd. regime forfettario per il pagamento delle imposte sui redditi da lavoro autonomo e, dunque, esente da I.V.A., tale ultima voce non poteva essere applicata sulla sorta capitale indicata in sentenza.
Alla luce delle considerazioni illustrate, quindi, l'opposizione proposta va interamente rigettata.
6. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza in capo alla parte opponente e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014. pag. 5/6 Va inoltre, accolta, la richiesta di condanna ulteriore della parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., così come formulata dalla parte opposta, stante la scarsa credibilità giuridica delle doglianze formulate e l'intento palesemente dilatorio del presente giudizio di opposizione, nonché l'inutile aggravio di difesa processuale a carico dell'opposta . CP_1
Con evidente uso distorto dello strumento processuale e conseguente inaccettabile abuso di tale facoltà da parte dell'odierna parte opponente.
Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato da in data 7/6/2022, ogni contraria domanda, CP_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, CP_1 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA se dovute come per legge;
3) condanna altresì l'opponente al pagamento – in favore di parte opposta – della sanzione a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., che liquida in ulteriori euro 1.701,00.
Così deciso in Napoli, il 19.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 6/6