TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3643/19 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Agnese Caprioli, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Laura Conte, come da mandato CP_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 3.7.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.19 il esponeva di aver contratto, in data Pt_1
27.9.04, matrimonio concordatario con la insieme alla quale aveva generato CP_1 due figli, nati nel 2007 e nel 2010; evidenziava che la comunione tra i coniugi fosse venuta meno in ragione di progressive difficoltà relazionali e che le parti avessero proposto un ricorso per separazione consensuale, alle cui previsioni egli aveva dato immediata esecuzione, segnalando che la resistente avesse omesso di comparire all'udienza presidenziale in tal sede fissata;
indicava che la si fosse trasferita CP_1 con i figli presso i genitori, abbandonando la casa coniugale che era stato convenuto le fosse assegnata, precisava di essere gravato della rata del mutuo inerente l'abitazione familiare a lui intestata, nonché di quella relativa al finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto; deduceva che la frequentazione infrasettimanale con i figli non gli consentisse più di espletare straordinari;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione e disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso di sé ed, in via gradata, presso la madre;
instava affinchè, in tale ultima ipotesi, la tavernetta separata fosse esclusa dall'assegnazione della casa coniugale alla in modo che egli potesse CP_1 trasferirsi in loco;
invocava la regolamentazione dei propri obblighi di frequentazione e sostentamento della prole .
La resistente, costituendosi, preliminarmente assumeva che il proprio rifiuto di dare corso alla separazione consensuale fosse scaturito dall'inottemperanza di parte ricorrente alle previsioni, economiche e non, concordate nel periodo antecedente all'udienza presidenziale;
riferiva che il consorzio familiare si fosse dissolto in ragione delle prolungata disaffezione manifestata nei propri confronti ed, in generale, rispetto alla vita familiare, dal , che nel 2018 si era trasferito nella Pt_1 tavernetta;
chiedeva disporsi la collocazione della prole presso di sé, rimarcando il disinteresse del ricorrente riguardo all'interazione con i figli ed alla gestione dei loro impegni;
precisava di essersi allontanata insieme alla prole dalla casa coniugale solo nel periodo in cui, a causa di un infortunio, aveva avuto necessità dell'assistenza dei genitori e di esservi rientrata;
indicava che la permanenza del ricorrente nella tavernetta risultasse pregiudizievole per la serenità dei minori;
prospettava ridotte disponibilità economiche rinvenienti da attività saltuarie, segnalando che il , oltre all'attività di dipendente pubblico, svolgesse la Pt_1 libera professione di geometra ed effettuasse intermediazioni in locazioni turistiche;
invocava l'attribuzione di un assegno di mantenimento e la disciplina del diritto di visita e di contribuzione paterno.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 5.11.19, preso atto della risalente convivenza dei minori con la madre e della ritrosia nei confronti dell'interazione con il padre, veniva disposto l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata l'abitazione coniugale, con esclusione della tavernetta, risultata da tempo estranea all'utilizzo familiare;
veniva regolata la frequentazione tra padre e figli e venivano posti a carico del un Pt_1 assegno di mantenimento alla dell'importo di € 100,00 mensili ed un CP_1 contributo al sostentamento di ciascuno dei figli pari ad € 225,00; il medesimo veniva gravato della rifusione del 70% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
venivano, infine, adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del giudizio.
Nella memoria integrativa il ricorrente formulava istanza di addebito della separazione alla coniuge, assumendo che il venir meno dell'unità familiare fosse stato dettato dalle irragionevoli pretese economiche della coniuge, collidenti con le possibilità della famiglia e dal conseguente clima conflittuale dalla stesse indotto;
analoga istanza veniva articolata dalla resistente la quale evidenziava l'incidenza decisiva, sul consorzio coniugale, della modalità autoritaria con cui venivano gestite le risorse economiche della famiglia dal ricorrente, parsimonioso solo rispetto alle esigenze proprie e dei figli, e non anche con le proprie spese voluttuarie.
A seguito delle ingravescenti difficoltà nella relazione tra padre e figli prospettate dalla nel corso del procedimento, i SS di relazionavano in ordine alla CP_1 Pt_2 condizione esistenziale dei minori ed, all'esito, veniva disposta l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore del ricorrente, nonché interventi di supporto psicologico a beneficio dei minori;
con sentenza emessa in data 5.11.21 veniva adottata la pronuncia inerente lo status.
Espletati gli interpelli delle parti ammessi come da ordinanza resa in data 27.1.23 e non avendo sortito esito positivo le trattive intraprese dalle parti in vista di una definizione concordata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 3.7.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In primo luogo, preme osservare come risultino al vaglio in questa sede le sole domande accessorie, a fronte della pregressa adozione della pronuncia inerente lo status;
con riferimento alla richiesta di addebito reciprocamente articolata dalle parti, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n. 25966/16); nessun elemento istruttorio, tuttavia, è stato acquisito nel corso del giudizio a sostegno delle rispettive prospettazioni in ordine alla gestione economica delle risorse familiari, peraltro genericamente delineate, sicchè entrambe le istanze meritano rigetto.
In ordine ai profili economici, la ha instato per l'attribuzione di un assegno CP_1 di mantenimento: sul punto, va osservato come, ai sensi dell''art. 156 c.c. "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri"; in ossequio alla cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla corte nomofilattica, “il giudice di merito, per quantificare
l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato
e lussuoso” (cfr. Cass. civ. sent. n. 25055/24, n. 11494/24, n. 11250/24).
Il CO, che per il 2017 aveva documentato un reddito netto prossimo ad €
17.000,00, ha fruito, nel 2022 di un reddito netto pari ad € 30.000 circa;
egli ha depositato atti buste paga attestanti introiti mensili ricompresi tra € 2.000,00 ed €
2.400,00 ed è gravato della rata relativa al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare – l'importo della rata di € 600,00 è comprovato in atti, mentre non vi è riscontro della diversa consistenza attuale di € 800,00 meramente prospettata;
il medesimo lavora, ad oggi, fuori regione, sicchè è onerato anche delle spese di viaggio dettate dalla necessità di rientrare in provincia di Lecce per incontrare il figlio.
La all'epoca del matrimonio impegnata non stabilmente come colf e CP_1 rappresentante di cosmetici, ha svolto attività lavorativa non stabile anche nel corso del procedimento – dal novembre 2021 al settembre 2022 – ed ha documentato, per il 2022, un reddito di circa € 4.000,00; attualmente, ella risulta disoccupata;
in considerazione dell'evidente disparità di risorse economiche tra le parti, dell'idoneità della medesima a porre utilmente a frutto la propria capacità lavorativa, della circostanza che ella non sostenga costi abitativi e dell'effettiva disponibilità reddituale del ricorrente in ragione degli esborsi a suo carico, deve trovare conferma l'assegno di mantenimento stabilito in favore della medesima in sede presidenziale.
Con riferimento alla prole, risulta tuttora consono all'interesse dei minori l'affido condiviso con collocazione presso la madre, cui deve essere assegnata la casa coniugale;
deve, altresì, trovare conferma l'esclusione, dall'immobile nella disponibilità della Amico, della tavernetta, che entrambe le parti avevano descritto, già negli atti introduttivi, come vocata dapprima alla locazione e, successivamente, durante la separazione di fatto, all'utilizzo abitativo da parte del ricorrente;
tanto, in ragione del rilievo che il provvedimento di assegnazione risulti funzionale a garantire alla prole il permanere dell' utilizzo degli spazi già in precedenza destinati alle attività del nucleo familiare in costanza di rapporto matrimoniale: la sorte di tale porzione, pertanto, seguirà in regime di proprietà, non potendo trovare ingresso, in questa sede, le istanze inerenti la regolamentazione dell'uso della stessa.
A fronte dell'età attuale, la figlia che compirà 18 anni a giugno, concorderà PE direttamente con il padre le modalità di interazione, anche tramite i SS di Pt_2 qualora dovesse manifestare disponibilità in tal senso;
quanto al figlio R_ invece, atteso la sede di lavoro paterna del padre è attualmente collocata in
Basilicata, deve disporsi che gli incontri avvengano a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
resta confermata la regolamentazione fissata in sede presidenziale per le date festive ed il periodo estivo;
i SS di Pt_2 monitoreranno la relazione tra il padre e figli per un anno dalla presente statuizione.
Quanto ai profili economici, in ragione del regime di affido, ognuno dei genitori risulta beneficiario del 50% dell'AU; le esigenze di carattere materiale dei minori devono intendersi accresciute rispetto al 2019, a prescindere dalla necessità di formulazione di specifiche allegazioni e prove in merito ( cfr. Cass. civ. sent. n.
11724/23); la condizione economica del genitore deve, d'altro canto, ritenersi migliorata, ma implica dei nuovi esborsi connessi allo stazionamento fuori regione;
in considerazione dei suddetti elementi, deve essere rideterminato in € 250,00, con decorrenza dalla data della presente statuizione, il contributo a carico del ricorrente per ciascuno dei figli;
resta confermata altresì la pregressa ripartizione delle spese straordinarie tra le parti, con la precisazione che tali oneri debbano essere individuati e regolati, anche rispetto alla necessità di concorde deliberazione degli esborsi non indifferibili, sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- dispone l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale, con la consistenza spaziale indicata in motivazione;
- dispone che concordi direttamente con il padre le modalità di PE frequentazione, ove occorra con il supporto dei SS di;
Pt_2
- dispone che ossa incontrare il padre a fine settimana alternati dal venerdì R_ pomeriggio sino alla domenica sera, nonché con le modalità fissate in sede presidenziale con riferimento alle date festive ed al periodo estivo.
- dispone che i SS di monitorino per la durata di un anno le modalità di Pt_2 interazione tra padre e figli;
- dispone che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data della presente statuizione, entro il 10 di ogni mese alla a titolo di assegno di CP_1 mantenimento, l'importo di € 100,00, oltre rivalutazione annuale istat, oltre rivalutazione annuale istat, dalla data del provvedimento presidenziale, nonché, con decorrenza dalla presente statuizione, a titolo di contributo al sostentamento di ogni figlio, l'importo di € 250,00, oltre rivalutazione annuale istat, confermando per il periodo precedente il diverso importo stabilito con il provvedimento presidenziale;
- onera il ricorrente della rifusione alla resistente della quota del 70% delle spese straordinarie inerenti la prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecce;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai SS di Racale
Lecce, 8.4.25
Il giudice estensore Il Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott. Gianluca Fiorella