Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 29.04.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione da remoto ex art. 127- bis c.p.c., ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale, nella causa iscritta al n. R.G.
2934/2024
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Giuseppe Bersani
ricorrente
E
- , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. – contumace
- in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. - contumace
- rappresentata e difesa come Controparte_3 in atti dall'avv. Silvio Maria Zigni convenuti
OGGETTO: TFR
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 09.12.2024, ritualmente notificato, agiva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei
per ottenere la condanna in solido della Controparte_3
Contro datrice di lavoro – quest'ultima ex art. 29 d.lgs. CP_3
n. 276/2003 – al versamento del TFR accantonato pari ad €
3.396,65 in favore del fondo di previdenza complementare
– cod. adesione Controparte_2 Controparte_4
cui il ricorrente ha aderito, con interessi e rivalutazione P.IVA_1
monetaria.
Il ricorrente, in particolare, affermava di aver lavorato alle Contro dipendenze di al 01.01.2022 al 07.04.2024, con mansioni di Contro operaio, addetto all'appalto in essere tra d avente CP_3
ad oggetto l'esecuzione dei servizi di movimentazione e logistica merci, presso lo stabilimento “Melchioni s.p.a.” di Borghetto
Lodigiano; il rapporto cessava per cambio appalto e, in data
08.04.2024, il ricorrente veniva assunto direttamente da CP_3
per effetto dell'internalizzazione del servizio precedentemente appaltato.
Con la presente azione giudiziaria, il lavoratore lamentava il mancato versamento al Fondo di previdenza del TFR accantonato;
rassegnava, dunque, le conclusioni sopra rassegnate di cui chiedeva l'accoglimento. Contro e non si costituivano in giudizio e venivano Controparte_2
dichiarati contumaci ( depositava, però, in data Controparte_2
16.01.2025, attestazione di mancato versamento dei contributi da parte delle odierne convenute).
Con memoria depositata in data 26.02.2025, si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree Controparte_3
ed eccependo un difetto di legittimazione ad agire oltre che un concorso di colpa in capo al lavoratore ricorrente per non essersi Contr attivato durante il rapporto di lavoro con effettuando le opportune verifiche e controlli sulla propria posizione previdenziale. In prima udienza, il Giudice disponeva regolarizzarsi il contraddittorio stante la domanda di manleva/regresso formulata da Contro nei confronti della datrice di lavoro CP_3
All'odierna udienza, il Giudice, all'esito della discussione, esaminati gli atti, definiva il giudizio con motivazione contestuale, in totale accoglimento delle istanze di parte attrice, per le ragioni di seguito indicate.
***
Come evincibile chiaramente dalla documentazione prodotta dal ricorrente, alla cessazione del rapporto di lavoro questi è rimasto creditore delle quote di TFR maturate e destinate alla previdenza complementare.
La misura del TFR maturato nel corso dell'intero rapporto alle Contro dipendenze di a versare al fondo risulta dal listino paga di
Maggio 2024 e dalla Dichiarazione A.g.i. consegnata al lavoratore dalla stessa datrice di lavoro (v. doc. 5 e 6 fasc. ricorrente) e dal raffronto tra questa e il resoconto dei versamenti fornito dalla Contro datrice di lavoro (v. dichiarazione di cui al doc. 7 fasc., ricorrente) e dallo stesso Fondo (v. doc. 8 fasc. ricorrente oltre che attestazione prodotta in data 16.01.2025 da da Controparte_2 cui risulta che “per la proposta 082349827 non è mai stata emessa polizza in quanto su tale posizione ad oggi non risultano versati Contr contributi né da nè da ). È quindi pacifica CP_3
l'inadempienza della datrice e il corrispondente diritto del a CP_5
percepire detti emolumenti.
La contestata legittimazione ad agire del ricorrente, si fonda sull'art. 5, co. 2, L. 80/1992 (che riconosce al dipendente - e non al
- il diritto di richiedere al Fondo di Garanzia Controparte_6
le eventuali quote di Tfr non versate al CP_7 Controparte_6 dal datore di lavoro insolvente), nonché sull'art. 1, co. 2, n. 8), L.
243/2004, che prevede espressamente la contitolarità del lavoratore iscritto al con quest'ultimo, dell'azione volta al CP_8 recupero degli importi non versati, compreso il TFR (v. in proposito, Trib. Milano n. 2064/2021 e n. 2654/2016).
Risponderà, in solido, anche ex art. 29 Controparte_3
d.lgs. n. 276/2003 in quanto garante dei crediti rivendicati e maturati nell'ambito dell'appalto; inoltre, al punto 17 del Verbale di cambio appalto del 05.04.2024 (doc. 2 fasc. ricorrente), sottoscritto da e da Filt Cgil Lodi, Filt Cgil Lombardia, CP_3
Fit Cisl Lodi, Fit Cisl Lombardia e Uilt Trasporti, è espressamente previsto che: “Qualora non provveda a corrispondere ai CP_1 lavoratori addetti all'appalto … il TFR maturato,
[...]
quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 D.lgs. Parte_2
276/2003 corrisponderà entro e non oltre il termine del 20 giugno
2024 il pagamento in surroga ai lavoratori dell'importo”.
Alcun concorso di colpa del lavoratore è ravvisabile nel caso di specie.
In definitiva, nulla osta alla condanna di Controparte_1
e, in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, di Controparte_3
a versare la somma di € 3.396,65 a titolo di TFR maturato
[...]
dal ricorrente dal 01.01.2022 al 07.04.2024 nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di in favore del fondo di CP_1 previdenza complementare – GenerAzione Controparte_2
Previdente cod. adesione 082349827, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Va, infine, condannata a tenere indenne e Controparte_1
manlevare dalle conseguenze Controparte_9
economiche della presente condanna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo considerata l'attività processuale espletata e le difese svolte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
e, in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, Controparte_1 [...]
a versare la somma di € 3.396,65 a titolo di Controparte_3
TFR maturato dal ricorrente dal 01.01.2022 al 07.04.2024 nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di in favore CP_1
del fondo di previdenza complementare Controparte_10
cod. adesione , oltre interessi e
[...] P.IVA_1
rivalutazione come per legge;
- condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge da corrispondersi in favore di parte ricorrente;
- condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_1
dalle conseguenze economiche della Controparte_9
presente condanna.
Così deciso in Bergamo, il 29.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta