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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino; in seguito all'udienza del 20.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 7871/2023 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso, dall'avv. Luca Rossitto ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Asiago, 9 giusta delega in atti;
- ricorrente
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in persona PA P.IVA_1 dell'amministratore unico , con sede legale in Roma, via Scribonio Curione 42/44; CP_2
-resistente contumace
OGGETTO: Dimissioni - Differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.03.2023 parte ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la società PA
deducendo: di aver lavorato alle dipendenze della società indicata in epigrafe, esercente
[...] attività di ristorazione presso il locale sito in Roma alla via Scribonio Curione 42/44, ininterrottamente dal 15 aprile 2021 al 24 novembre 2022, con mansioni di lavapiatti, con il seguente orario di lavoro imposto dalla convenuta: dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 16:00 e dalle 19:00 alle
23:00; il rapporto di lavoro iniziava in data 15 aprile 2021 senza alcuna regolarizzazione e solamente in data 21 febbraio 2022 di essere stato regolarizzato con un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza il 20.3.2023; nonostante il contratto individuale prevedesse un orario di lavoro di 24 ore settimanali, il ricorrente in realtà ha sempre lavorato per 57 settimanali;
la convenuta, allorquando regolarizzava il rapporto di lavoro, ha inquadrato il ricorrente nel VII livello del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi, con mansione di lavapiatti;
in particolare ha svolto le seguenti mansioni: “pulizia stoviglie, pulizia locali cucina, attività di facchinaggio, riordino degli scaffali” all'interno del locale cucina;
di essere l'unico lavapiatti della convenuta, a stretto contatto con lo chef sig. Controparte_3 responsabile della cucina;
all'interno del ristorante era sempre presente il sig. - CP_2 amministratore unico della convenuta - che coordinava, impartiva gli ordini, dirigeva, gestiva e controllava l'attività del ricorrente e procedeva all'approvazione, organizzava l'attività e gestiva ogni possibile criticità sul lavoro;
in sua assenza era comunque sempre presente in cucina lo chef dipendente della convenuta e responsabile della cucina, che impartiva le direttive al CP_3 ricorrente;
per tutto il periodo di cui è causa;
la convenuta predisponeva gli orari di lavoro del ricorrente sopra descritti e controllava l'attività lavorativa da lui svolta, all'occorrenza rimproverandolo ove non fosse correttamente eseguita;
di non aver mai usufruito di ferie.
Esponeva infine che: nel corso del rapporto di lavoro percepiva l'importo complessivo mensile pari a
€ 1.300,00 netti;
durante il periodo non regolarizzato l'importo veniva corrisposto in contanti dal sig.
mentre nel periodo regolarizzato il pagamento veniva effettuato in parte con bonifici CP_2
(corrispondenti agli importi indicati nei prospetti paga) e, la restante parte, veniva corrisposta in contanti direttamente dal;
la convenuta non corrispondeva al ricorrente la 13ma e 14ma CP_2 mensilità 2021 e 2022, le retribuzioni di ottobre e novembre 2022, il TFR e le competenze di fine rapporto e non ha consegnato i relativi prospetti paga;
il ricorrente si dimetteva per giusta causa stante il mancato pagamento delle mensilità arretrate.
Su queste premesse, concludeva chiedendo che il Tribunale: “accerti e dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato tra la parte ricorrente e la convenuta dal 15 aprile 2021 al 24 novembre 2022 per i motivi sopra esposti, ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
b) accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente all'inquadramento sin dal 15 aprile 2021 al
24 novembre 2022, nel livello 7 del CCNL applicato ed al relativo trattamento economico e normativo o nei diversi CCNL e/o livelli e/o periodi ritenuti di giustizia. c) conseguentemente condanni la convenuta, per i titoli indicati nel ricorso, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate come analiticamente descritte nei conteggi per un importo complessivo di € 36.361,76 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ogni caso: -
Condanni, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c., dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge”.
Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si PA
è costituito e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 23.4.2024, stante la mancata reperibilità del teste, il ricorrente ha rinunciato chiedendo la prosecuzione dell'istruttoria documentale e il rinnovo della notifica del verbale ai fini dell'interrogatorio formale del legale rappresentante.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, stante il deferimento dell'interrogatorio formale al convenuto, non comparso.
L'udienza di discussione del 20.01.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
***
La domanda proposta dal ricorrente è risultata parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto dell'istante al pagamento degli emolumenti a vario titolo pretesi (retribuzioni di ottobre e novembre 2022, differenze retributive, lavoro straordinario, TFR, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di preavviso) in virtù della prestazione lavorativa prestata alle dipendenze della PA quale lavapiatti, dal 15 aprile 2021 al 24 novembre 2022.
Orbene, il ricorrente ha chiesto accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso a partire dal 15 aprile 2021 e ha altresì dedotto di aver lavorato full time per tutto il periodo, nonostante solo dal 21.02.2022 avesse un contratto part time, e di aver svolto anche lavoro straordinario.
Ha altresì, prodotto copia della lettera di assunzione di lavoro dal 21 febbraio 2022; inoltre, le buste paga in atti, riportano tale data come inizio del rapporto di lavoro.
Va rilevato che il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore pretenda, ad esempio, il compenso per lavoro straordinario, dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432
c.p.c. (considerato che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza); parimenti, allorquando pretenda le indennità sostitutive delle ferie non godute, il lavoratore è onerato dal provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass., Sez. Lav. 5.5.2001, n. 6332). Incombe, in generale, sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, che, ove oggetto della domanda sia la pretesa di differenze retributive, concerne la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della prestazione di lavoro in concreto effettuata, della durata della prestazione nonché, al suo interno, dell'effettivo impegno in termini di giorni e di ore (v.
Trib. Civitavecchia, Sez. Lav., 20.9.2018).
Più in particolare, per quanto riguarda la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale detta prova deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è, altresì, tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass. Sez. Lav.,
16.2.2009, n. 3714; Corte App. Lecce – Taranto, Sez. Lav., 14.5.2018; Trib. Civitavecchia, Sez. Lav.
29.11.2018).
Diversamente, una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto (retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore, etc.). Nel rito del lavoro, poi, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società
[...]
è innanzitutto, dimostrato documentalmente dalla lettera di assunzione con contratto PA di lavoro subordinato a tempo determinato nonché, dalle buste paga dal mese di febbraio al mese di giugno 2022, documenti tutti prodotti dal ricorrente e ove è espressamente pattuito “abbiamo il piacere di comunicarLe l'assunzione alle nostre dipendenze dal 21 febbraio 2022 alle condizioni di seguito indicate. TIPOLOGIA E INQUADRAMENTO Il contratto è da considerarsi a tempo determinato fino al 20 febbraio 2023. Il contratto si dovrà considerare automaticamente risolto a tutti gli effetti contrattuali e di legge, senza ulteriore preavviso, con il raggiungimento della predetta data. Nei Suoi confronti sarà applicato il CCNL del settore TURISMO (Pubblici Servizi), ai fini del quale è inquadrato nel
7° livello con mansioni di LAVAPIATTI. ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro è part-time e si sviluppa su
6 giorni a settimana, per un totale di 24 ore settimanali, 104 ore fisse mensili, 4 ore al giorno (12,30-
14,30/20,20-22,30) dal lunedì al sabato, giorni di riposo la domenica”. Ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La subordinazione, in particolare, si manifesta nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, per cui il lavoratore subordinato è tenuto a fornire la propria energia psicofisica, normalmente secondo un orario di lavoro predisposto, nell'ambito dell'unità produttiva e in base alle disposizioni ricevute.
Il ricorrente ha sostenuto la sussistenza di tutti questi elementi nel caso di specie, come sopra esposto;
infatti, prima di ricorrere in giudizio, ha tentato di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, tramite il proprio legale mediante comunicazione inviata mediante PEC, in data 5.12.2022. Tale comunicazione è rimasta senza riscontro;
è stata allegata la prova dell'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (doc. fasc. ricorrente ed estratto INI-PEC prodotto in corso di causa).
Tanto premesso, in assenza di istruttoria e del corredo documentale in atti non è emersa la prova certa che il ricorrente abbia iniziato a lavorare in epoca precedente la formale assunzione e che abbia lavorato in misura superiore a quella dedotta;
deve ritenersi quindi, che il rapporto abbia avuto inizio solo in data 21.02.2022, con orario part time di 24 ore settimanali come ivi previsto e che sia poi cessato in data 24.11.2022 con le dimissioni del ricorrente poiché non corrisposte le mensilità di ottobre e novembre 2022.
E tuttavia, occorre evidenziare che, malgrado quanto asserito in ricorso di aver “sempre lavorato per
57 settimanali”, le buste paga depositate riportano un orario di lavoro part-time al 60%.
Tuttavia, la domanda spiegata non appare fondata non avendo trovato serio riscontro la prospettazione di parte ricorrente di aver iniziato a lavorare per la convenuta anteriormente alla formale assunzione e non essendo stato neppure dimostrato lo svolgimento di una prestazione lavorativa oltre le ventiquattro ore settimanali.
La convenuta, rimanendo contumace, non ha preso posizione né fornito una diversa ricostruzione e prospettazione diversa dei fatti rispetto a quanto il lavoratore ha asserito e dedotto.
Non può viceversa ritenersi dimostrato, dato atto della mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta per rendere l'interrogatorio formale e la mancata reperibilità del teste, secondo i canoni di specificità dell'onere della prova descritti dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, il numero di ore di lavoro supplementare o straordinario effettivamente prestato.
Ed ancora, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le altre, Cass 4668/93). Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92).
Va rammentato inoltre che "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente" (cfr. Cass. n. 12434/2006).
In definitiva il ricorrente non ha dato prova di aver espletato l'attività lavorativa oltre l'orario ordinario e per quanto attiene alle ferie e permessi non goduti, vale per essi principio analogo a quello affermato dalla giurisprudenza in relazione al rigoroso onere della prova del lavoro straordinario (o supplementare).
Con Ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Trattasi infatti di indennità con funzione risarcitoria e non retributiva, ed è quindi onere del ricorrente provare di non aver potuto fruire delle ferie (ovvero dei permessi e delle festività) per colpa del datore. (v. Cass., Sez. Lav.,
19.4.2013, n. 9599; Cass., Sez. Lav., 22.12.2009, n. 26985, Cass. n. 8521/2015 e, in termini analoghi, tra le altre, Cass. nn. 18584/2008 e n. 12311/2003). Orbene, tale onere probatorio non può ritenersi assolto dal ricorrente, che nulla ha specificamente allegato (prima ancora che dimostrato) sulla esecuzione della prestazione lavorativa nelle giornate destinate a ferie o permessi e nessuna prova ha fornito lo stesso ricorrente idonea a provare il mancato godimento delle stesse.
Può, quindi, ritenersi accertato che, per il periodo 21.02.2022-24.11.2022, il ricorrente ha osservato un orario di lavoro, “part-time e si sviluppa su 6 giorni a settimana, per un totale di 24 ore settimanali,
104 ore fisse mensili, 4 ore al giorno (12,30-14,30/20,20-22,30) dal lunedì al sabato, giorni di riposo la domenica” con qualifica di “lavapiatti”, livello 7 del CCNL (part-time al 60%). Alla riconosciuta natura “subordinata” del rapporto di cui è causa per il periodo dal 21.02.2022 sino al 24.11.2022, con orario di lavoro part time ed inquadramento del ricorrente nel VII livello CCLN
Pubblici esercizi minori, che è il livello più basso e nel quale può essere ricondotta la mansione di lavapiatti, non discende, però, un integrale accoglimento delle rivendicazioni economiche formulate in ricorso.
In ordine quindi alle richieste di integrazione retributiva e applicando il CCNL di categoria in via parametrica deve escludersi per mancanza di allegazione e prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa, il diritto al pagamento di differenze retributive.
Rilevato che la citazione del teste non è andata a buon fine e per avervi la parte ricorrente rinunciato all'udienza del 23.04.2024 e, nella medesima veniva chiesto il proseguo della causa con riferimento all'istruttoria documentale;
ad ogni modo neppure il convenuto è comparso a rendere il deferito interrogatorio formale, per tali motivazioni non possono essere riconosciuti gli emolumenti richiesti.
Vanno, dunque, riconosciuti al ricorrente per il periodo compreso tra il 21.02.2022 e il 24.11.2022
(data di dimissioni dedotta in ricorso) la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità, le retribuzioni del mese di ottobre e novembre 2022, la corresponsione del trattamento di fine rapporto e l'indennità di preavviso, essendo pacifica la esistenza e la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo su indicato come previsto dal CCNL di riferimento.
Passando alla quantificazione del credito maturato, non può farsi riferimento al conteggio proposto dalla parte ricorrente perché elaborato sulla base di un rapporto di lavoro retrodatato e con orario di lavoro full-time.
Pertanto, ai fini della quantificazione, per quanto sopra detto ed assumendo come parametro base di riferimento la retribuzione per il livello “VII” del CCNL del settore Turismo (pubblici esercizi) con qualifica di “lavapiatti” con orario di lavoro part-time e riferito al periodo dal 21.02.2022 al 24.11.2022 in via equitativa gli importi, vanno così ricalcolati (euro 1.293,15 retribuzione ordinaria anno 2022 -
24/40=0.6 pari ad euro 781,00) e riproporzionati in base alla percentuale di orario lavorativo e ai mesi lavorati.
In definitiva, accertato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 21.02.2022 al
24.11.2022, con mansioni di lavapiatti di VII livello CCNL di riferimento ed orario di lavoro a 24 ore settimanali;
la società, deve essere condannata al pagamento in via equitativa, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 3.531,84, di cui euro 585,75 a titolo di tredicesima mensilità; euro
351,45 a titolo di quattordicesima;
euro 442,56 per indennità sostitutiva di preavviso (15 gg. mezza retribuzione mensile); euro 1.562,00 per le mensilità non corrisposte ottobre-novembre 2022; euro
590,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda, devono essere ridotte della metà, ponendosi, per la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società PA
, in persona del l.r.p.t., dal 21.2.2022 al 24.11.2022 con inquadramento nel 7 livello CCNL,
[...]
Pubblici esercizi, con mansione di part time per 24 ore settimanali;
CP_4
- condanna la società , in persona del l.r.p.t. al pagamento, in PA favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 3.531,84, di cui euro 585,75 a titolo di tredicesima mensilità; euro 351,45 a titolo di quattordicesima;
euro 442,56 per indennità sostitutiva di preavvis;
euro 1.562,00 per le mensilità non corrisposte ottobre-novembre 2022; euro 590,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la società , in persona del l.r.p.t. alla refusione di PA PA metà delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Federico Sciarra dichiaratosi antistatario, che liquida, per detta frazione, in complessivi euro 1.313,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Roma, 11.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino; in seguito all'udienza del 20.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 7871/2023 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso, dall'avv. Luca Rossitto ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Asiago, 9 giusta delega in atti;
- ricorrente
CONTRO
(c.f. e p. iva ), in persona PA P.IVA_1 dell'amministratore unico , con sede legale in Roma, via Scribonio Curione 42/44; CP_2
-resistente contumace
OGGETTO: Dimissioni - Differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.03.2023 parte ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la società PA
deducendo: di aver lavorato alle dipendenze della società indicata in epigrafe, esercente
[...] attività di ristorazione presso il locale sito in Roma alla via Scribonio Curione 42/44, ininterrottamente dal 15 aprile 2021 al 24 novembre 2022, con mansioni di lavapiatti, con il seguente orario di lavoro imposto dalla convenuta: dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 16:00 e dalle 19:00 alle
23:00; il rapporto di lavoro iniziava in data 15 aprile 2021 senza alcuna regolarizzazione e solamente in data 21 febbraio 2022 di essere stato regolarizzato con un contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza il 20.3.2023; nonostante il contratto individuale prevedesse un orario di lavoro di 24 ore settimanali, il ricorrente in realtà ha sempre lavorato per 57 settimanali;
la convenuta, allorquando regolarizzava il rapporto di lavoro, ha inquadrato il ricorrente nel VII livello del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi, con mansione di lavapiatti;
in particolare ha svolto le seguenti mansioni: “pulizia stoviglie, pulizia locali cucina, attività di facchinaggio, riordino degli scaffali” all'interno del locale cucina;
di essere l'unico lavapiatti della convenuta, a stretto contatto con lo chef sig. Controparte_3 responsabile della cucina;
all'interno del ristorante era sempre presente il sig. - CP_2 amministratore unico della convenuta - che coordinava, impartiva gli ordini, dirigeva, gestiva e controllava l'attività del ricorrente e procedeva all'approvazione, organizzava l'attività e gestiva ogni possibile criticità sul lavoro;
in sua assenza era comunque sempre presente in cucina lo chef dipendente della convenuta e responsabile della cucina, che impartiva le direttive al CP_3 ricorrente;
per tutto il periodo di cui è causa;
la convenuta predisponeva gli orari di lavoro del ricorrente sopra descritti e controllava l'attività lavorativa da lui svolta, all'occorrenza rimproverandolo ove non fosse correttamente eseguita;
di non aver mai usufruito di ferie.
Esponeva infine che: nel corso del rapporto di lavoro percepiva l'importo complessivo mensile pari a
€ 1.300,00 netti;
durante il periodo non regolarizzato l'importo veniva corrisposto in contanti dal sig.
mentre nel periodo regolarizzato il pagamento veniva effettuato in parte con bonifici CP_2
(corrispondenti agli importi indicati nei prospetti paga) e, la restante parte, veniva corrisposta in contanti direttamente dal;
la convenuta non corrispondeva al ricorrente la 13ma e 14ma CP_2 mensilità 2021 e 2022, le retribuzioni di ottobre e novembre 2022, il TFR e le competenze di fine rapporto e non ha consegnato i relativi prospetti paga;
il ricorrente si dimetteva per giusta causa stante il mancato pagamento delle mensilità arretrate.
Su queste premesse, concludeva chiedendo che il Tribunale: “accerti e dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato tra la parte ricorrente e la convenuta dal 15 aprile 2021 al 24 novembre 2022 per i motivi sopra esposti, ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
b) accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente all'inquadramento sin dal 15 aprile 2021 al
24 novembre 2022, nel livello 7 del CCNL applicato ed al relativo trattamento economico e normativo o nei diversi CCNL e/o livelli e/o periodi ritenuti di giustizia. c) conseguentemente condanni la convenuta, per i titoli indicati nel ricorso, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate come analiticamente descritte nei conteggi per un importo complessivo di € 36.361,76 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ogni caso: -
Condanni, in ogni caso, la convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c., dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge”.
Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si PA
è costituito e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 23.4.2024, stante la mancata reperibilità del teste, il ricorrente ha rinunciato chiedendo la prosecuzione dell'istruttoria documentale e il rinnovo della notifica del verbale ai fini dell'interrogatorio formale del legale rappresentante.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, stante il deferimento dell'interrogatorio formale al convenuto, non comparso.
L'udienza di discussione del 20.01.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa, previa verifica del deposito nel termine perentorio stabilito.
***
La domanda proposta dal ricorrente è risultata parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che seguono.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto dell'istante al pagamento degli emolumenti a vario titolo pretesi (retribuzioni di ottobre e novembre 2022, differenze retributive, lavoro straordinario, TFR, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di preavviso) in virtù della prestazione lavorativa prestata alle dipendenze della PA quale lavapiatti, dal 15 aprile 2021 al 24 novembre 2022.
Orbene, il ricorrente ha chiesto accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso a partire dal 15 aprile 2021 e ha altresì dedotto di aver lavorato full time per tutto il periodo, nonostante solo dal 21.02.2022 avesse un contratto part time, e di aver svolto anche lavoro straordinario.
Ha altresì, prodotto copia della lettera di assunzione di lavoro dal 21 febbraio 2022; inoltre, le buste paga in atti, riportano tale data come inizio del rapporto di lavoro.
Va rilevato che il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore pretenda, ad esempio, il compenso per lavoro straordinario, dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432
c.p.c. (considerato che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza); parimenti, allorquando pretenda le indennità sostitutive delle ferie non godute, il lavoratore è onerato dal provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (Cass., Sez. Lav. 5.5.2001, n. 6332). Incombe, in generale, sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, che, ove oggetto della domanda sia la pretesa di differenze retributive, concerne la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della prestazione di lavoro in concreto effettuata, della durata della prestazione nonché, al suo interno, dell'effettivo impegno in termini di giorni e di ore (v.
Trib. Civitavecchia, Sez. Lav., 20.9.2018).
Più in particolare, per quanto riguarda la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale detta prova deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è, altresì, tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass. Sez. Lav.,
16.2.2009, n. 3714; Corte App. Lecce – Taranto, Sez. Lav., 14.5.2018; Trib. Civitavecchia, Sez. Lav.
29.11.2018).
Diversamente, una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto (retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore, etc.). Nel rito del lavoro, poi, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Nel caso di specie il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società
[...]
è innanzitutto, dimostrato documentalmente dalla lettera di assunzione con contratto PA di lavoro subordinato a tempo determinato nonché, dalle buste paga dal mese di febbraio al mese di giugno 2022, documenti tutti prodotti dal ricorrente e ove è espressamente pattuito “abbiamo il piacere di comunicarLe l'assunzione alle nostre dipendenze dal 21 febbraio 2022 alle condizioni di seguito indicate. TIPOLOGIA E INQUADRAMENTO Il contratto è da considerarsi a tempo determinato fino al 20 febbraio 2023. Il contratto si dovrà considerare automaticamente risolto a tutti gli effetti contrattuali e di legge, senza ulteriore preavviso, con il raggiungimento della predetta data. Nei Suoi confronti sarà applicato il CCNL del settore TURISMO (Pubblici Servizi), ai fini del quale è inquadrato nel
7° livello con mansioni di LAVAPIATTI. ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro è part-time e si sviluppa su
6 giorni a settimana, per un totale di 24 ore settimanali, 104 ore fisse mensili, 4 ore al giorno (12,30-
14,30/20,20-22,30) dal lunedì al sabato, giorni di riposo la domenica”. Ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La subordinazione, in particolare, si manifesta nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, per cui il lavoratore subordinato è tenuto a fornire la propria energia psicofisica, normalmente secondo un orario di lavoro predisposto, nell'ambito dell'unità produttiva e in base alle disposizioni ricevute.
Il ricorrente ha sostenuto la sussistenza di tutti questi elementi nel caso di specie, come sopra esposto;
infatti, prima di ricorrere in giudizio, ha tentato di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, tramite il proprio legale mediante comunicazione inviata mediante PEC, in data 5.12.2022. Tale comunicazione è rimasta senza riscontro;
è stata allegata la prova dell'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (doc. fasc. ricorrente ed estratto INI-PEC prodotto in corso di causa).
Tanto premesso, in assenza di istruttoria e del corredo documentale in atti non è emersa la prova certa che il ricorrente abbia iniziato a lavorare in epoca precedente la formale assunzione e che abbia lavorato in misura superiore a quella dedotta;
deve ritenersi quindi, che il rapporto abbia avuto inizio solo in data 21.02.2022, con orario part time di 24 ore settimanali come ivi previsto e che sia poi cessato in data 24.11.2022 con le dimissioni del ricorrente poiché non corrisposte le mensilità di ottobre e novembre 2022.
E tuttavia, occorre evidenziare che, malgrado quanto asserito in ricorso di aver “sempre lavorato per
57 settimanali”, le buste paga depositate riportano un orario di lavoro part-time al 60%.
Tuttavia, la domanda spiegata non appare fondata non avendo trovato serio riscontro la prospettazione di parte ricorrente di aver iniziato a lavorare per la convenuta anteriormente alla formale assunzione e non essendo stato neppure dimostrato lo svolgimento di una prestazione lavorativa oltre le ventiquattro ore settimanali.
La convenuta, rimanendo contumace, non ha preso posizione né fornito una diversa ricostruzione e prospettazione diversa dei fatti rispetto a quanto il lavoratore ha asserito e dedotto.
Non può viceversa ritenersi dimostrato, dato atto della mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta per rendere l'interrogatorio formale e la mancata reperibilità del teste, secondo i canoni di specificità dell'onere della prova descritti dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, il numero di ore di lavoro supplementare o straordinario effettivamente prestato.
Ed ancora, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le altre, Cass 4668/93). Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92).
Va rammentato inoltre che "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente" (cfr. Cass. n. 12434/2006).
In definitiva il ricorrente non ha dato prova di aver espletato l'attività lavorativa oltre l'orario ordinario e per quanto attiene alle ferie e permessi non goduti, vale per essi principio analogo a quello affermato dalla giurisprudenza in relazione al rigoroso onere della prova del lavoro straordinario (o supplementare).
Con Ordinanza n. 7696 del 6 aprile 2020, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Trattasi infatti di indennità con funzione risarcitoria e non retributiva, ed è quindi onere del ricorrente provare di non aver potuto fruire delle ferie (ovvero dei permessi e delle festività) per colpa del datore. (v. Cass., Sez. Lav.,
19.4.2013, n. 9599; Cass., Sez. Lav., 22.12.2009, n. 26985, Cass. n. 8521/2015 e, in termini analoghi, tra le altre, Cass. nn. 18584/2008 e n. 12311/2003). Orbene, tale onere probatorio non può ritenersi assolto dal ricorrente, che nulla ha specificamente allegato (prima ancora che dimostrato) sulla esecuzione della prestazione lavorativa nelle giornate destinate a ferie o permessi e nessuna prova ha fornito lo stesso ricorrente idonea a provare il mancato godimento delle stesse.
Può, quindi, ritenersi accertato che, per il periodo 21.02.2022-24.11.2022, il ricorrente ha osservato un orario di lavoro, “part-time e si sviluppa su 6 giorni a settimana, per un totale di 24 ore settimanali,
104 ore fisse mensili, 4 ore al giorno (12,30-14,30/20,20-22,30) dal lunedì al sabato, giorni di riposo la domenica” con qualifica di “lavapiatti”, livello 7 del CCNL (part-time al 60%). Alla riconosciuta natura “subordinata” del rapporto di cui è causa per il periodo dal 21.02.2022 sino al 24.11.2022, con orario di lavoro part time ed inquadramento del ricorrente nel VII livello CCLN
Pubblici esercizi minori, che è il livello più basso e nel quale può essere ricondotta la mansione di lavapiatti, non discende, però, un integrale accoglimento delle rivendicazioni economiche formulate in ricorso.
In ordine quindi alle richieste di integrazione retributiva e applicando il CCNL di categoria in via parametrica deve escludersi per mancanza di allegazione e prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa, il diritto al pagamento di differenze retributive.
Rilevato che la citazione del teste non è andata a buon fine e per avervi la parte ricorrente rinunciato all'udienza del 23.04.2024 e, nella medesima veniva chiesto il proseguo della causa con riferimento all'istruttoria documentale;
ad ogni modo neppure il convenuto è comparso a rendere il deferito interrogatorio formale, per tali motivazioni non possono essere riconosciuti gli emolumenti richiesti.
Vanno, dunque, riconosciuti al ricorrente per il periodo compreso tra il 21.02.2022 e il 24.11.2022
(data di dimissioni dedotta in ricorso) la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità, le retribuzioni del mese di ottobre e novembre 2022, la corresponsione del trattamento di fine rapporto e l'indennità di preavviso, essendo pacifica la esistenza e la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo su indicato come previsto dal CCNL di riferimento.
Passando alla quantificazione del credito maturato, non può farsi riferimento al conteggio proposto dalla parte ricorrente perché elaborato sulla base di un rapporto di lavoro retrodatato e con orario di lavoro full-time.
Pertanto, ai fini della quantificazione, per quanto sopra detto ed assumendo come parametro base di riferimento la retribuzione per il livello “VII” del CCNL del settore Turismo (pubblici esercizi) con qualifica di “lavapiatti” con orario di lavoro part-time e riferito al periodo dal 21.02.2022 al 24.11.2022 in via equitativa gli importi, vanno così ricalcolati (euro 1.293,15 retribuzione ordinaria anno 2022 -
24/40=0.6 pari ad euro 781,00) e riproporzionati in base alla percentuale di orario lavorativo e ai mesi lavorati.
In definitiva, accertato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 21.02.2022 al
24.11.2022, con mansioni di lavapiatti di VII livello CCNL di riferimento ed orario di lavoro a 24 ore settimanali;
la società, deve essere condannata al pagamento in via equitativa, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 3.531,84, di cui euro 585,75 a titolo di tredicesima mensilità; euro
351,45 a titolo di quattordicesima;
euro 442,56 per indennità sostitutiva di preavviso (15 gg. mezza retribuzione mensile); euro 1.562,00 per le mensilità non corrisposte ottobre-novembre 2022; euro
590,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda, devono essere ridotte della metà, ponendosi, per la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società PA
, in persona del l.r.p.t., dal 21.2.2022 al 24.11.2022 con inquadramento nel 7 livello CCNL,
[...]
Pubblici esercizi, con mansione di part time per 24 ore settimanali;
CP_4
- condanna la società , in persona del l.r.p.t. al pagamento, in PA favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 3.531,84, di cui euro 585,75 a titolo di tredicesima mensilità; euro 351,45 a titolo di quattordicesima;
euro 442,56 per indennità sostitutiva di preavvis;
euro 1.562,00 per le mensilità non corrisposte ottobre-novembre 2022; euro 590,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la società , in persona del l.r.p.t. alla refusione di PA PA metà delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. Federico Sciarra dichiaratosi antistatario, che liquida, per detta frazione, in complessivi euro 1.313,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Roma, 11.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino