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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA NT - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13245/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/12/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BERLASSO ELISA, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 09/12/2024, i signori e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 219/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/03/2025 e pubblicata il 25/03/2025, nel procedimento n.
1 13245/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- rilevato che la sentenza è passata in giudicato il 31/10/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 20/03/2025);
Per_
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 07/01/2014), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
30/06/2012 in AN OV AL TI (UD), tra Pt_1
nata a [...] il [...], e
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
Per_ 1) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Per_ 2) dispone che la figlia minore sia collocata presso la madre e permanga con ciascuno dei genitori a settimane alterne, dal lunedì alla domenica;
3) dispone che tale regime di permanenza venga mantenuto sempre nel corso dell'anno e, quindi, anche durante le festività e le vacanze;
Per_ 4) dispone che il mantenimento di sia diretto in capo ai genitori, con la precisazione che, fermo restando l'attuale collocamento, qualora lo stipendio mensile di entrambi superasse i 1.200,00 euro al mese e uno dei due percepisse una somma superiore di almeno
2 500,00 euro rispetto all'altro, chi percepirà lo stipendio più alto riconoscerà all'altro il 30% della differenza a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
5) le spese straordinarie per la figlia minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo stilato dall'osservatorio sul diritto di famiglia di
Udine;
6) dà atto che l'assegno unico per la figlia minore sarà suddiviso al
50% tra i genitori;
7) dà atto che, fatto salvo quanto previsto nel ricorso, le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
8) Compensa per l'intero le spese di lite.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN OV AL
TI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte 2, serie C del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 06/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA NT
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA NT - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13245/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/12/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BERLASSO ELISA, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 09/12/2024, i signori e hanno presentato, ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 219/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/03/2025 e pubblicata il 25/03/2025, nel procedimento n.
1 13245/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- rilevato che la sentenza è passata in giudicato il 31/10/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 20/03/2025);
Per_
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 07/01/2014), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
30/06/2012 in AN OV AL TI (UD), tra Pt_1
nata a [...] il [...], e
[...] Parte_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
Per_ 1) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Per_ 2) dispone che la figlia minore sia collocata presso la madre e permanga con ciascuno dei genitori a settimane alterne, dal lunedì alla domenica;
3) dispone che tale regime di permanenza venga mantenuto sempre nel corso dell'anno e, quindi, anche durante le festività e le vacanze;
Per_ 4) dispone che il mantenimento di sia diretto in capo ai genitori, con la precisazione che, fermo restando l'attuale collocamento, qualora lo stipendio mensile di entrambi superasse i 1.200,00 euro al mese e uno dei due percepisse una somma superiore di almeno
2 500,00 euro rispetto all'altro, chi percepirà lo stipendio più alto riconoscerà all'altro il 30% della differenza a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
5) le spese straordinarie per la figlia minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo stilato dall'osservatorio sul diritto di famiglia di
Udine;
6) dà atto che l'assegno unico per la figlia minore sarà suddiviso al
50% tra i genitori;
7) dà atto che, fatto salvo quanto previsto nel ricorso, le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
8) Compensa per l'intero le spese di lite.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN OV AL
TI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, parte 2, serie C del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 06/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA NT
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