TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.12035/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.12035/2024, promossa da:
1. nato il [...] in Brasile in [...] e con Persona_1 [...]
nata il [...] in [...] quali genitori per la figlia minorenne: Persona_2
2. nata il [...] in [...]; Parte_1
3. nato il [...] in [...]; Parte_2
4. nata il [...] in [...]; CP_1 Parte_3
5. nata il [...] in [...], Parte_4 elettivamente domiciliati in VIA ENRICO PANTANO, 40/D, CATANIA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. LORITO ANTONIO ); C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_2 Controparte_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
1 “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli Stessi
Persona_1 Parte_2 Parte_5
e la minorenne nell'interesse della quale il presente ricorso è Parte_4 proposto ( sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo Parte_1 l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti;
Controparte_2
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi CP_2 in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/08/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nacque a San Martino frazione del Comune di Persona_3
ST (RE) il 19.10.1850 (doc.2) ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.3).
Con decreto in data 6 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza di trattazione e, successivamente, udienza per il giorno 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 13 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_2 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 18 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si univa in matrimonio il 16.12.1879 con Persona_3 [...]
da cui nasceva. il 22.08.1896 che si univa in matrimonio il CP_4 Persona_4
24.04.1920 con (doc.4) da cui nasceva il Persona_5 Persona_6
23.09.1927 che, a sua volta, si univa in matrimonio il 08.05.1954 con Controparte_5
(doc.5) da cui nasceva il 01.12.1962 (doc.6), che si univa in
[...] Persona_7 matrimonio il 25.06.1988 con da cui nascevano: 1. il Persona_1 Persona_1
13.05.1989 (doc.7), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio il 01.09.2018 con
[...]
[...] da cui è nata la figlia minorenne, il 31.03.2023 Controparte_6 Parte_1
(doc.8); 2. nata il [...] (doc.9), odierna ricorrente, che Parte_4 si univa in matrimonio il 16.05.2022 con il Sig. 3. Persona_8 nata il [...] (doc.10), odierno ricorrente, che si univa in Parte_5 matrimonio EÇA 4. nato il [...] (doc.11), Persona_9 Parte_2 odierno ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_2 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i
3 richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_3 né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che la trasmetteva al figlio Persona_4 che la trasmetteva a che, a sua volta, la Persona_6 Persona_7 trasmetteva ai figli:
1. che la trasmetteva alla figlia Persona_1 Parte_1
il 31.03.2023; 2. 3.
[...] Parte_4 Parte_5 nata;
4. Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di
4 naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea Persona_3 femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nato il [...] in [...]; Persona_1
2. nata il [...] in [...]; Parte_1
3. nato il [...] in [...]; Parte_2
4. nata il [...] in [...]; CP_1 Parte_3
5. nata il [...] in [...], Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.12035/2024, promossa da:
1. nato il [...] in Brasile in [...] e con Persona_1 [...]
nata il [...] in [...] quali genitori per la figlia minorenne: Persona_2
2. nata il [...] in [...]; Parte_1
3. nato il [...] in [...]; Parte_2
4. nata il [...] in [...]; CP_1 Parte_3
5. nata il [...] in [...], Parte_4 elettivamente domiciliati in VIA ENRICO PANTANO, 40/D, CATANIA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. LORITO ANTONIO ); C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_2 Controparte_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
1 “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli Stessi
Persona_1 Parte_2 Parte_5
e la minorenne nell'interesse della quale il presente ricorso è Parte_4 proposto ( sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo Parte_1 l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti;
Controparte_2
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi CP_2 in favore del procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/08/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nacque a San Martino frazione del Comune di Persona_3
ST (RE) il 19.10.1850 (doc.2) ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.3).
Con decreto in data 6 febbraio 2025 veniva fissata prima udienza di trattazione e, successivamente, udienza per il giorno 25 novembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 13 febbraio 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_2 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 18 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
si univa in matrimonio il 16.12.1879 con Persona_3 [...]
da cui nasceva. il 22.08.1896 che si univa in matrimonio il CP_4 Persona_4
24.04.1920 con (doc.4) da cui nasceva il Persona_5 Persona_6
23.09.1927 che, a sua volta, si univa in matrimonio il 08.05.1954 con Controparte_5
(doc.5) da cui nasceva il 01.12.1962 (doc.6), che si univa in
[...] Persona_7 matrimonio il 25.06.1988 con da cui nascevano: 1. il Persona_1 Persona_1
13.05.1989 (doc.7), odierno ricorrente, che si univa in matrimonio il 01.09.2018 con
[...]
[...] da cui è nata la figlia minorenne, il 31.03.2023 Controparte_6 Parte_1
(doc.8); 2. nata il [...] (doc.9), odierna ricorrente, che Parte_4 si univa in matrimonio il 16.05.2022 con il Sig. 3. Persona_8 nata il [...] (doc.10), odierno ricorrente, che si univa in Parte_5 matrimonio EÇA 4. nato il [...] (doc.11), Persona_9 Parte_2 odierno ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_2 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i
3 richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e
Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_3 né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio che la trasmetteva al figlio Persona_4 che la trasmetteva a che, a sua volta, la Persona_6 Persona_7 trasmetteva ai figli:
1. che la trasmetteva alla figlia Persona_1 Parte_1
il 31.03.2023; 2. 3.
[...] Parte_4 Parte_5 nata;
4. Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di
4 naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea Persona_3 femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. nato il [...] in [...]; Persona_1
2. nata il [...] in [...]; Parte_1
3. nato il [...] in [...]; Parte_2
4. nata il [...] in [...]; CP_1 Parte_3
5. nata il [...] in [...], Parte_4 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
5