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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa IC UE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3588 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
l'11/06/1959, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Lo Verso Fabio
; Email_1
opponenti contro con sede legale e direzione generale in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.iva n. ) e, per essa, P.IVA_1
giusta procura speciale, già con sede sociale in Verona, CP_2 CP_3
Piazzetta Monte n. 1 (c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n.
), capogruppo del Gruppo rappresentata e difesa dall'avv. Manlio P.IVA_2 CP_2
Mannino ; Email_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Roberto Franco;
Email_3 parte opposta
e nei confronti di
(c.f. ed R.I. di Palermo Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Palermo, P.IVA_4
via E. Amari n. 11, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Ernesto Forte,
; Email_4
terza chiamata OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 843/2018, emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in accoglimento del ricorso proposto da per l'importo di € Controparte_1
76.318,00 oltre spese e competenze.
Premessa l'assenza di procura conferita al legale da parte di titolare del Controparte_1 credito, gli opponenti hanno dedotto l'inammissibilità della domanda monitoria a causa dell'insufficiente produzione documentale, la presenza del contratto cosiddetto monofirma, la nullità parziale del contratto relativamente alla clausola di determinazione del tasso di interesse, per superamento del tasso soglia di usura, per indeterminatezza del TAEG indicato e per anatocismo;
infine, la nullità della fideiussione prestata da Pt_2
[...]
Hanno poi chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa il Consorzio Fideo che avrebbe dovuto “garantirli” sino all'importo di € 35.000,00.
In forza dei motivi esposti hanno, dunque, concluso chiedendo di “Ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 843/2018 – RG 1928/18 emesso il 02/07/2018, dal Tribunale di Termini Imerese, Giudice Dott.ssa Sara Marino, notificato il 28/09/2018; 3) Ritenere e dichiarare illegittima la richiesta avanzata con ricorso monitorio dall'opposta e per l'effetto revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 843/2018 – RG 1928/18 emesso il 02/07/2018, dal Tribunale di Termini
Imerese, Giudice Dott.ssa Sara Marino. dichiarando non dovute le somme ingiunte dagli odierni opponenti;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
4) In subordine, dichiarare parzialmente illegittima la richiesta avanzata con ricorso monitorio dall'opposta
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 843/2018, RG 1928/18 emesso il Controparte_1
02/07/2018, dal Tribunale di Termini Imerese, Giudice Dott.ssa Sara Marino riducendo le somme dovute dagli odierni opponenti alle somme che saranno provate e determinate in giudizio, al netto delle illecite maggiorazioni richieste dalla banca opposta. In caso di conferma, anche parziale del decreto ingiuntivo, condannare il al pagamento, in favore di Controparte_6 Parte_3 della somma di euro 35.000,00 oltre interessi, riducendo l'eventuale importo residuo a carico CP_1 degli opponenti. 5) In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra Pt_2
6) Con vittoria di spese e compensi.”.
[...]
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione rilevando la legittimità delle clausole contrattuali applicate al rapporto di conto corrente.
In seguito all'autorizzazione del precedente giudice assegnatario del fascicolo, si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda di condanna CP_5 formulata da parte degli opponenti ritenendo che gli stessi non fossero titolari del relativo diritto, posto che la garanzia è stata prestata in favore dell'istituto di credito e non in loro favore.
In data 29 settembre 2020 si è costituita in giudizio nella qualità di cessionaria CP_4 del credito originariamente di Controparte_1
La causa è stata istruita con l'ausilio di una consulenza tecnica e mediante i documenti prodotti dalle parti.
Sostituito per esigenze d'ufficio il giudice assegnatario, all'udienza del 2 luglio 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dagli opponenti è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Occorre rilevare che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto da Parte_4 quale mandataria di crediti, giusta procura del 6 giugno Parte_5
2016, a rogito dott. notaio in Milano, rep. 35.945 (cfr. doc. 1 ricorso per Persona_1 decreto ingiuntivo); pertanto, la procura alle liti è stata correttamente conferita al difensore
(cfr. all. A ricorso per decreto ingiuntivo).
Come detto, in seguito è intervenuta in giudizio nella qualità di Controparte_4 cessionaria del credito producendo a tal fine avviso pubblicato in G.U.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Va ulteriormente osservato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, la parte opposta/creditrice, processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria e oggetto di contestazione ad opera della parte ingiunta, sicché è tenuta a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato;
il debitore opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto e ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie la domanda monitoria verte sul debito relativo al conto corrente n. 01476, poi rinumerato in n. 300413816, originariamente intrattenuto con il
Banco di Sicilia S.p.A., con affidamento della somma di € 70.000,00 utilizzabile in via promiscua fino a revoca.
La a prova del proprio credito ha prodotto: CP_7 contratto di conto corrente di corrispondenza originariamente contrassegnato con il n.
01476 (ricodificato con il n. 300413816); contratto di apertura di credito del 04/08/2009 con il quale è stata aumentata la linea di credito di € 20.000,00, già concessa in data 22/09/2008, per complessivi ad € 70.000,00 sino a revoca;
contratto di fideiussione del 07/08/2009 con il quale ha Parte_2 mantenuto senza soluzione di continuità la fideiussione concessa nell'interesse di Pt_1
a favore del Banco di Sicilia con lettera del 26/09/2008 (documento non presente
[...] agli atti) sino a concorrenza di € 117.000,00; gli estratti conto del rapporto dal 2003 al 31 marzo 2013, data del passaggio a sofferenza, con un saldo finale a debito per il correntista pari ad € 73.689,00.
Nel caso di specie, dunque, parte opposta ha adempiuto completamente l'onere di provare la fondatezza della domanda avendo prodotto il titolo genetico (ossia il contratto
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posto a base della domanda), gli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto e la fideiussione prestata da Parte_2
Va rigettata la domanda di accertamento della nullità dei contratti poiché “monofirma”;
a tal proposito è appena il caso di ricordare che “il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.” (Cass. civ. n. 18590/2023).
In parziale accoglimento delle altre domande vanno espunte dal saldo del conto corrente oggetto del presente giudizio gli importi relativi alle commissioni non sorrette da apposita pattuizione.
A norma dell'art. 117 T.U.B., infatti, vige l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, per cui non possono addebitarsi costi ulteriori rispetto a quelli per i quali risulti espressa pattuizione scritta, stante la previsione di nullità di cui all'art. 117 comma 3 T.U.B.
A tal proposito il dott. nella relazione di c.t.u. depositata l'1 giugno Controparte_8
2022 ha rilevato l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e la mancata previsione delle commissioni di fido: “è stata pattuita una quota percentuale di commissione di massimo scoperto da applicare nel conto corrente. Senza tuttavia specificare tutti gli elementi che concorrono
a determinarla (base di calcolo, criteri e periodicità di addebito)”; “il CTU conferma che non è stato provato che la banca abbia comunicato al correntista una variazione contrattuale che presupponga, a partire da una certa data l'applicazione di commissioni su fido, ne tanto meno gli elementi essenziali della stessa
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito.”
Pertanto, il nominato c.t.u. ha espunto dal saldo del conto corrente oggetto del presente giudizio gli importi relativi alle commissioni non sorrette da apposita pattuizione, in accoglimento delle domande di parte opponente.
Venendo ora alla eccepita violazione della normativa anti usura per superamento del tasso soglia, la doglianza è infondata: “il calcolo del tasso effettivo globale, nella fattispecie in esame con assenza di fido e di commissione di massimo scoperto, è dato dalla formula matematica: (i + TAN/K)
k – 1 dove “T.A.N.” è il tasso annuo nominale K è “periodi di capitalizzazione” è un numero intero positivo pari al numero di volte in cui le competenze sono capitalizzate durante l'anno (es. se la capitalizzazione è trimestrale, periodi capitaliz.=4). Il tasso effettivo globale così determinato alla data di
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apertura del conto corrente 29/01/2004 è pari al 14,614%. Considerato che: Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, risulta essere al momento della stipula pari a 12.41 per cento. Il Tasso soglia in vigore al momento della stipula, risultava quindi essere pari al
18,615 per cento. Dal confronto si può affermare che il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era ”. Parte_6
Avendo riguardo alle restanti contestazioni va aggiunto che il contratto di conto corrente è stato aperto in data successiva alla delibera C.I.C.R del 09/02/2000 e prevede la clausola della capitalizzazione trimestrale delle competenze attive e passive.
Sulla scorta di tali rilievi, il c.t.u. ha proceduto al ricalco del saldo conto “secondo i seguenti criteri: - Tasso d'interesse creditore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
- Tasso d'interesse debitore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
- Anatocismo:
Capitalizzazione trimestrali delle competenze come previsto dal contratto di apertura di c/c del
29/01/2004; Spese: Imputazione di tutte le spese regolarmente pattuite nel contratto del 29/01/2004”.
Vanno, pertanto, assunte le conclusioni adottate dalla CTU il quale, in applicazione dei criteri predetti, ha accertato che il saldo del conto corrente originariamente contrassegnato con il n. 01476 (ricodificato con il n. 300413816) al 31 marzo 2013 risulta essere pari ad €
42.359,83 a debito per il correntista.
Infine, si rileva che nessuna contestazione specifica è stata rivolta alla fideiussione prestata da (avendo gli opponenti dedotto solo l'illegittimità della Parte_2 fideiussione per “illegittimità dell'obbligazione principale”, cfr. atto di citazione) sicché la domanda nei suoi confronti risulta legittimamente proposta.
L'opposizione, pertanto, va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito da una pronuncia di condanna (cfr. in proposito Cass. n. 21840/13) nei confronti degli opponenti.
Conclusivamente, va condannato, in solido con al Parte_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 42.359,83 pari al saldo del rapporto di conto corrente alla data del 31 marzo 2013 oltre gli interessi convenzionali (comunque entro il tasso soglia).
Quanto alla domanda con la quale è stato chiesto di “condannare il
[...]
al pagamento, in favore di della somma di euro 35.000,00 oltre Parte_7 CP_1 interessi, riducendo l'eventuale importo residuo a carico degli opponenti” la stessa non merita accoglimento.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Non risulta esservi un rapporto contrattuale di garanzia tra l'opponente e la terza chiamata, dal momento che la garanzia è stata prestata nei confronti dell'istituto di credito,
e il debitore principale è rimasto estraneo alla convenzione.
È solo la banca ad essere garantita e, quindi, legittimata ad agire eventualmente per l'escussione della garanzia nei confronti di Parte_7
e non gli opponenti a poter pretendere di essere da questo manlevati.
Peraltro, anche a voler riqualificare la domanda come formulata in via surrogatoria, stante la richiesta di condanna del al pagamento alla banca della somma oggetto Parte_7 di garanzia, la stessa si presterebbe a essere rigettata poiché difetterebbe uno dei presupposti, cioè che il soggetto che agisce in surrogatoria abbia un credito nei confronti del soggetto a cui intende sostituirsi a causa della sua inerzia.
*
Quanto alle spese di lite, in considerazione dell'esito finale del giudizio (e, in particolare, dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e di una rideterminazione del saldo), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite in ragione della metà
– ivi comprese quelle relative alla fase monitoria – e, perdurando la condanna nei confronti degli opponenti, condannare quest'ultimi al pagamento della restante parte in favore di parte opposta.
Quanto ai rapporti tra opponenti e terza chiamata, stante il rigetto della domanda formulata nei confronti del , le spese vanno poste a carico dei primi. Parte_7
La liquidazione delle spese (valore della lite sino a € 52.000,00; parametri medi per attività di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per la decisionale) – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Si pongono, infine, le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto definitivamente a carico degli opponenti e dell'opposta (nella misura del 50% per parte).
P.Q.M.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda od eccezione proposta, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 843/2018 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese nei confronti degli opponenti;
- NN , in solido con al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di parte opposta dell'importo di € 42.359,83 quale saldo negativo del rapporto di conto corrente, oltre interessi convenzionali dal 31 marzo 2013 (e comunque entro il tasso soglia);
- compensa nella misura di ½ le spese del giudizio tra le parti e condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali dell'opposta nella restante misura, che liquida in € 3.082,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta (di cui € 1.100,00 in favore di e la restante parte in CP_1 favore della cessionaria);
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali della terza chiamata che liquida in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, C.P.A. e I.V.A. nella misura legalmente dovuta;
- pone il compenso del C.T.U. dott. liquidato con separato Controparte_8 decreto, a carico di parte opponente e di parte opposta (nella misura del 50% per parte).
Termini Imerese, 21 novembre 2025
Il Giudice
IC UE
Tribunale di Termini Imerese sez. civile