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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/10/2024, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- PINTO dott. Emanuele - GIUDICE Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi al n.1387/2024 V.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Parte_1
Fallacara giusta procura resa in calce al ricorso E
rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Controparte_1
Fallacara giusta procura resa in calce al ricorso
- RICORRENTI -
NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione consensuale.
IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo il 18/03/2024 i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi di omologare la loro separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo. Hanno dedotto di avere celebrato matrimonio concordatario il 10/04/2016 in Bitonto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 12, parte 1, serie A, anno 2016, e che dalla loro unione erano nati due figli: (il Per_1
1/3/2018) e (il 24/9/2020). Per_2
Con lo stesso ricorso formulavano contestualmente la declaratoria di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. Fissata la comparizione personale, le parti dichiaravano espressamente ex art. 127 ter c.p.c. di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ribadivano la volontà di ottenere l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo affinché fossero recepite in sentenza.
Il P.M. rassegnava le sue conclusioni in data 22/3/2024. DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del 24/2/2024 (affido condiviso dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare complessivi € 600,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della prole, € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi).
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse della prole. La causa va rinviata poi ad altra udienza, come da separata ordinanza, per delibare l'istanza di divorzio.
P.Q.M.
1.omologa la separazione dei coniugi suddetti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 24.2.2024 e sottoscritta da entrambi i coniugi in pari data;
2. compensa le spese processuali;
3. provvede per l'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile il 7.10.2024
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DE SIMONE dott. Saverio U. - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- PINTO dott. Emanuele - GIUDICE Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi al n.1387/2024 V.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Parte_1
Fallacara giusta procura resa in calce al ricorso E
rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Controparte_1
Fallacara giusta procura resa in calce al ricorso
- RICORRENTI -
NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione consensuale.
IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo il 18/03/2024 i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi di omologare la loro separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo. Hanno dedotto di avere celebrato matrimonio concordatario il 10/04/2016 in Bitonto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 12, parte 1, serie A, anno 2016, e che dalla loro unione erano nati due figli: (il Per_1
1/3/2018) e (il 24/9/2020). Per_2
Con lo stesso ricorso formulavano contestualmente la declaratoria di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. Fissata la comparizione personale, le parti dichiaravano espressamente ex art. 127 ter c.p.c. di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ribadivano la volontà di ottenere l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo affinché fossero recepite in sentenza.
Il P.M. rassegnava le sue conclusioni in data 22/3/2024. DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del 24/2/2024 (affido condiviso dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare complessivi € 600,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della prole, € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra i coniugi).
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse della prole. La causa va rinviata poi ad altra udienza, come da separata ordinanza, per delibare l'istanza di divorzio.
P.Q.M.
1.omologa la separazione dei coniugi suddetti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 24.2.2024 e sottoscritta da entrambi i coniugi in pari data;
2. compensa le spese processuali;
3. provvede per l'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile il 7.10.2024
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone