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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1157/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 CUBEDDU RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIO NIVOLA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede contro in qualità di Fondo di garanzia TFR al fine di Parte_1 CP_1 sentir accertare la somma spettantegli a titolo di TFR pari ad € 6.282,79 al netto dell'acconto, versato dal datore di lavoro, di € 2.000,00, e sentir condannare alla corresponsione di tale somma. CP_1
Dopo aver premesso che il suo credito è stato ammesso al passivo del Fallimento della Parte_2 ha dedotto a fondamento del proprio ricorso di avere presentato domanda ad mediante il CP_1 Patronato che la stessa è stata rigettata per intervenuta prescrizione. CP_2
CP_
regolarmente costituitosi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, co. 3, D.P.R. 639/70 e, nel merito, l'intervenuta prescrizione.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il tribunale che la domanda non possa essere accolta per intervenuta decadenza.
Prescrive l'art. 47 DPR 639/1970 che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Al comma 3, prevede espressamente che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in cui rientra il Fondo di garanzia, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di pagina 1 di 3 comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Con domanda del 12.07.2021 il ricorrente, mediante il Patronato ha chiesto l'ammissione al CP_2 Fondo di garanzia per € 6.282,79 a titolo di TFR in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della cessato in data 24.12.2010. Parte_2
Sarebbe poi seguita, secondo gli assunti del ricorrente, una comunicazione/provvedimento comunicato al Patronato dall' con il quale avrebbe rigettato la richiesta di erogazione del TFR sul CP_1 presupposto della mancanza di atti idonei interruttivi della prescrizione del diritto e conseguente intervenuta prescrizione.
Di tale comunicazione/provvedimento, nondimeno, non vi è alcuna produzione in atti, sicché non è dato conoscere quale forma abbia assunto e a quale data risalga.
Risulta poi che il ricorrente abbia proposto, nei confronti di , opposizione in data 25.5.2022. CP_1
Nessuna risposta di sarebbe intervenuta, se non dopo che, in data 8 maggio 2023, il Patronato ha CP_1 richiesto informazioni sullo stato della pratica (richiesta n° 1-14634358734, recepita dall'Istituto con protocollo .7300.08/05/2023.0139438) a cui , in data 14 giugno 2023, ha risposto CP_1 CP_1 affermando che la domanda era stata respinta per intervenuta prescrizione quinquennale.
Orbene, a fronte dell'eccepita decadenza da parte di , sul presupposto che la CP_1 comunicazione/provvedimento di rigetto comunicato al Patronato dall' sarebbe una mera CP_1 comunicazione informale, priva della veste di provvedimento amministrativo e di ogni efficacia giuridica, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare la natura provvedimentale -oltre che la data- di tale atto, di cui tuttavia, come sopra rilevato, non vi è produzione documentale.
In mancanza di tale elemento, che di fatto preclude al giudice ogni indagine, non può che concludersi che il dies a quo per il computo del termine di decadenza decorra dal 12.07.2021 (data della presentazione della domanda) e che l'impulso successivo del ricorrente risalga al 25.05.2022.
La Corte di Cassazione a Sezioni unite (Cassazione civile sez. un., 17/09/2009, (ud. 23/06/2009, dep. 17/09/2009), n.19992, Cass. S. U. 2009/12718), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, ha fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di un anno nel caso di specie).
pagina 2 di 3 Mancando la prova di un provvedimento esplicito sulla domanda del ricorrente, ne consegue che tra la data della domanda (12.07.2021) e quella del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (25.07.2023) sono decorsi il termine di legge di 300 giorni ed il termine di decadenza di un anno, che andavano complessivamente a scadere l'08.05.2023.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che vengono interamente compensate avuto riguardo alla natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese di lite.
Sassari, 28/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1157/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1 CUBEDDU RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIO NIVOLA RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede contro in qualità di Fondo di garanzia TFR al fine di Parte_1 CP_1 sentir accertare la somma spettantegli a titolo di TFR pari ad € 6.282,79 al netto dell'acconto, versato dal datore di lavoro, di € 2.000,00, e sentir condannare alla corresponsione di tale somma. CP_1
Dopo aver premesso che il suo credito è stato ammesso al passivo del Fallimento della Parte_2 ha dedotto a fondamento del proprio ricorso di avere presentato domanda ad mediante il CP_1 Patronato che la stessa è stata rigettata per intervenuta prescrizione. CP_2
CP_
regolarmente costituitosi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, co. 3, D.P.R. 639/70 e, nel merito, l'intervenuta prescrizione.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il tribunale che la domanda non possa essere accolta per intervenuta decadenza.
Prescrive l'art. 47 DPR 639/1970 che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Al comma 3, prevede espressamente che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in cui rientra il Fondo di garanzia, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di pagina 1 di 3 comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Con domanda del 12.07.2021 il ricorrente, mediante il Patronato ha chiesto l'ammissione al CP_2 Fondo di garanzia per € 6.282,79 a titolo di TFR in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della cessato in data 24.12.2010. Parte_2
Sarebbe poi seguita, secondo gli assunti del ricorrente, una comunicazione/provvedimento comunicato al Patronato dall' con il quale avrebbe rigettato la richiesta di erogazione del TFR sul CP_1 presupposto della mancanza di atti idonei interruttivi della prescrizione del diritto e conseguente intervenuta prescrizione.
Di tale comunicazione/provvedimento, nondimeno, non vi è alcuna produzione in atti, sicché non è dato conoscere quale forma abbia assunto e a quale data risalga.
Risulta poi che il ricorrente abbia proposto, nei confronti di , opposizione in data 25.5.2022. CP_1
Nessuna risposta di sarebbe intervenuta, se non dopo che, in data 8 maggio 2023, il Patronato ha CP_1 richiesto informazioni sullo stato della pratica (richiesta n° 1-14634358734, recepita dall'Istituto con protocollo .7300.08/05/2023.0139438) a cui , in data 14 giugno 2023, ha risposto CP_1 CP_1 affermando che la domanda era stata respinta per intervenuta prescrizione quinquennale.
Orbene, a fronte dell'eccepita decadenza da parte di , sul presupposto che la CP_1 comunicazione/provvedimento di rigetto comunicato al Patronato dall' sarebbe una mera CP_1 comunicazione informale, priva della veste di provvedimento amministrativo e di ogni efficacia giuridica, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare la natura provvedimentale -oltre che la data- di tale atto, di cui tuttavia, come sopra rilevato, non vi è produzione documentale.
In mancanza di tale elemento, che di fatto preclude al giudice ogni indagine, non può che concludersi che il dies a quo per il computo del termine di decadenza decorra dal 12.07.2021 (data della presentazione della domanda) e che l'impulso successivo del ricorrente risalga al 25.05.2022.
La Corte di Cassazione a Sezioni unite (Cassazione civile sez. un., 17/09/2009, (ud. 23/06/2009, dep. 17/09/2009), n.19992, Cass. S. U. 2009/12718), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, ha fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di un anno nel caso di specie).
pagina 2 di 3 Mancando la prova di un provvedimento esplicito sulla domanda del ricorrente, ne consegue che tra la data della domanda (12.07.2021) e quella del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (25.07.2023) sono decorsi il termine di legge di 300 giorni ed il termine di decadenza di un anno, che andavano complessivamente a scadere l'08.05.2023.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che vengono interamente compensate avuto riguardo alla natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese di lite.
Sassari, 28/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3