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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 26/02/2025 al n. 1001/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BERTONI CARLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico,
presso il difensore avv. BERTONI CARLA
ricorrente
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUGADA ADA, C.F._2
elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIA 16 46042 CASTEL
GOFFREDO presso lo studio dell'avv. BUGADA ADA
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio, nel quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE - e Parte_1 Controparte_1
: “- in revisione e modifica delle disposizioni contenute nella
[...]
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 697/2022 emessa dal
Tribunale di Mantova in data 15.09.2022, depositata in cancelleria il
20.09.2022 e passata in giudicato, tra i SIg.:
, nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Bertoni in forza di delega rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma cpc, e Controparte_1
nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
residente in [...]
Benso n. 14 int. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Ada Bugada, in forza di delega rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma cpc,
- revocarsi, a far tempo dal 30.06.2025 l'obbligo a carico del SI. Parte_1
al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali
[...]
dell'immobile sito in Castel FF (MN) via Cavour n°14/7 in locazione;
- modificarsi il contributo al mantenimento del figlio a carico Persona_1
del SI. con obbligo a carico di quest'ultimo al versamento Parte_1
alla SI.ra , entro il giorno 16 (sedici) di Controparte_1
ogni mese, sul conto corrente della stessa e con adeguamento ISTAT dall'anno
2026, della somma di euro 600,00 (seicento/00) a decorrere dal mese di luglio
2025;
- confermate tutte le ulteriori condizioni previste nella sentenza di cessazione
degli effetti civili del matrimonio n. 697/2022 del 15.09.2022 depositata in
pagina 2 di 3 cancelleria il 20.09.2022. Con compensazione delle spese, competenze ed onorari di causa”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. Omologa l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 26/02/2025 al n. 1001/2025
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BERTONI CARLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico,
presso il difensore avv. BERTONI CARLA
ricorrente
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUGADA ADA, C.F._2
elettivamente domiciliata in PIAZZA VITTORIA 16 46042 CASTEL
GOFFREDO presso lo studio dell'avv. BUGADA ADA
resistente avente per oggetto: modifica delle condizioni relative al divorzio, nel quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE - e Parte_1 Controparte_1
: “- in revisione e modifica delle disposizioni contenute nella
[...]
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 697/2022 emessa dal
Tribunale di Mantova in data 15.09.2022, depositata in cancelleria il
20.09.2022 e passata in giudicato, tra i SIg.:
, nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Bertoni in forza di delega rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma cpc, e Controparte_1
nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
residente in [...]
Benso n. 14 int. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Ada Bugada, in forza di delega rilasciata ai sensi dell'art. 83 III comma cpc,
- revocarsi, a far tempo dal 30.06.2025 l'obbligo a carico del SI. Parte_1
al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali
[...]
dell'immobile sito in Castel FF (MN) via Cavour n°14/7 in locazione;
- modificarsi il contributo al mantenimento del figlio a carico Persona_1
del SI. con obbligo a carico di quest'ultimo al versamento Parte_1
alla SI.ra , entro il giorno 16 (sedici) di Controparte_1
ogni mese, sul conto corrente della stessa e con adeguamento ISTAT dall'anno
2026, della somma di euro 600,00 (seicento/00) a decorrere dal mese di luglio
2025;
- confermate tutte le ulteriori condizioni previste nella sentenza di cessazione
degli effetti civili del matrimonio n. 697/2022 del 15.09.2022 depositata in
pagina 2 di 3 cancelleria il 20.09.2022. Con compensazione delle spese, competenze ed onorari di causa”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative al divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. Omologa l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3