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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 628/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 628/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...], il [...]; CP_1 C.F._2 ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Befani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/04/2001 in Sangemini (TR), che dall'unione nasceva a Terni in data 28/11/2007 il figlio , che da tempo l'unione si era deteriorata, al Per_1 punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 07/05/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Terni – Via del Capriolo, 43 di proprietà esclusiva di Parte_1 rimarrà nella sua totale disponibilità ed assegnazione ed ivi la medesima continuerà a risiedere con quanto di arredo e corredo, unitamente al figlio;
Per_1
3) trasferirà la propria residenza altrove entro gg 60 unitamente a tutti i beni di CP_1 propria pertinenza presenti nell'appartamento, impegnandosi altresì a rimuovere i beni personali e gli autoveicoli presenti nel garage;
4) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento ( v. doc. 11,12);
5)il figlio viene affidato in modo condiviso e paritario ad entrambi i coniugi, i quali, Per_1 stante anche la serenità dei rapporti tra gli stessi e l'approssimarsi della maggiore età del ragazzo, si danno atto che il minore vivrà stabilmente con la madre con facoltà del padre di frequentarlo anche quotidianamente sulla scorta delle esigenze del figlio, con modalità di equivalenza ed alternanza per le festività di Natale, di Pasqua ed il giorno del Compleanno del minore, usufruendo ciascuno di periodi di soggiorno con il figlio durante la stagione estiva secondo gli impegni e le decisioni del medesimo;
6) si obbliga a versare a favore di la somma mensile di Euro CP_1 Parte_1
400,00 a titolo di assegno ordinario di mantenimento a favore del figlio entro il 20 del Per_1 mese;
7) il padre e la madre provvederanno congiuntamente, nella misura rispettivamente del 50% a carico di e del 50% a carico di alle spese straordinarie - sia se CP_1 Parte_1 concertate, sia se obbligatorie- del figlio, rimettendone la loro individuazione e modalità di impegno al protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni del 27/06/2018 (doc.
n. 14 );
8) le parti concordano che continuerà a beneficiare in via esclusiva dell'assegno Parte_1 unico erogato dall'INPS per il figlio;
Per_1
9) i coniugi concordando che il veicolo ALFA ROMEO Stelvio targato FN734PW intestato a
[...] rimane nella sua proprietà e possesso, CP_1
10) i coniugi concordano che il veicolo Fiat 500X targato FF701BW intestato a CP_1 viene trasferito a mentre il camper Giottiline targato DC622LJ intestato a Parte_1 viene trasferito a detti trasferimenti verranno effettuati a titolo di Parte_1 CP_1 permuta (doc. n. 13), 11) gli investimenti bancari monointestati ed i conti correnti bancari esclusivi rimangono di esclusiva proprietà degli intestatari degli stessi;
12) i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica pendente.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra nata a [...], il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...], coniugi per matrimonio celebrato in CP_1
Sangemini (TR) in data 21/04/2001, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Sangemini, Anno 2001 n 4, parte II, Serie A, Uff 1;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.6.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli