Art. 19. Prezzo di cessione dei giornali quotidiani
Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1 gennaio 1986 il Comitato interministeriale dei prezzi accerta almeno una volta all'anno, a seguito di richiesta degli editori secondo le procedure vigenti o, in difetto di questa, anche di ufficio, i costi di produzione dei giornali quotidiani, determinando gli eventuali adeguamenti del prezzo di cessione al pubblico.
Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per tutto il periodo durante il quale non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi, tranne che si avvalgano di una o piu' delle facolta' di deroga espressamente previste dal secondo comma dell'art. 17 della legge.
Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1 gennaio 1986 il Comitato interministeriale dei prezzi accerta almeno una volta all'anno, a seguito di richiesta degli editori secondo le procedure vigenti o, in difetto di questa, anche di ufficio, i costi di produzione dei giornali quotidiani, determinando gli eventuali adeguamenti del prezzo di cessione al pubblico.
Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per tutto il periodo durante il quale non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi, tranne che si avvalgano di una o piu' delle facolta' di deroga espressamente previste dal secondo comma dell'art. 17 della legge.