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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6959 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/07/2023 la ricorrente in epigrafe indicata già beneficiaria di indennizzo per altra malattia professionale riconosciuta determinante un danno biologico del 7%, ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di CP_1 legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “meniscopatia degenerativa, in esiti di meniscectomia esterna al ginocchio sinistro” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricola, ed è stata esposta in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre la patologia denunciata.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 3% (tre per cento), che conduce ad un danno biologico complessivo pari al 10% in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (9.01.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento del dovuto , nonché alla corresponsione di CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del
10% ( di cui 3% per la malattia denunciata ) a far data dal 9.1.2023, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 4.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6959 2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. POLLICORO STEFANIA Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/07/2023 la ricorrente in epigrafe indicata già beneficiaria di indennizzo per altra malattia professionale riconosciuta determinante un danno biologico del 7%, ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di CP_1 legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite le prove orali rese in altro giudizio tra le medesime parti ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “meniscopatia degenerativa, in esiti di meniscectomia esterna al ginocchio sinistro” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricola, ed è stata esposta in maniera continuativa e giornaliera al rischio di contrarre la patologia denunciata.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 3% (tre per cento), che conduce ad un danno biologico complessivo pari al 10% in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (9.01.2023).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento del dovuto , nonché alla corresponsione di CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del
10% ( di cui 3% per la malattia denunciata ) a far data dal 9.1.2023, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 4.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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