Articolo 13 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 marzo 1967
Art. 13. (Pensione di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti alla Cassa.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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