Art. 13. (Pensione di vecchiaia)
La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti alla Cassa.
La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti alla Cassa.