CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1170/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04780202400007709000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione dell spese. La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'iscrizione di fermo amministrativo, notificato in data 1 ottobre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'interesse a ricorrere;
2. l'inesistenza delle pretese e dei ruoli;
3. l'omessa notifica degli atti presupposti;
4. l'intervenuta prescrizione quinquennale;
5. l'omessa notifica dei titoli e degli atti interruttivi;
6. aspetti relativi alle spese di lite;
7. la sproporzione tra il valore del preavviso di fermo e il bene assoggettato a detta misura.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene cessata la materia del contendere.
La Corte osserva quanto segue.
È stata fornita prova dell'intervenuto pagamento delle somme indicate nelle cartelle. Pertanto, è venuto meno il fermo amministrativo: ciò assorbe i motivi di impugnazione. Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1170/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 04780202400007709000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione dell spese. La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'iscrizione di fermo amministrativo, notificato in data 1 ottobre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. l'interesse a ricorrere;
2. l'inesistenza delle pretese e dei ruoli;
3. l'omessa notifica degli atti presupposti;
4. l'intervenuta prescrizione quinquennale;
5. l'omessa notifica dei titoli e degli atti interruttivi;
6. aspetti relativi alle spese di lite;
7. la sproporzione tra il valore del preavviso di fermo e il bene assoggettato a detta misura.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene cessata la materia del contendere.
La Corte osserva quanto segue.
È stata fornita prova dell'intervenuto pagamento delle somme indicate nelle cartelle. Pertanto, è venuto meno il fermo amministrativo: ciò assorbe i motivi di impugnazione. Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice Dott. Vittorio Misiti