Articolo 3 della Legge 30 luglio 1998, n. 293
Articolo 2Articolo 4
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21 agosto 1998
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 473 milioni per l'anno 1998, in lire 463 milioni per l'anno 1999 ed in lire 473 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 agosto 1998