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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marika Motta Presidente dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. dott. Rosario Vacirca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Sesto San Giovanni (Mi) in Via San Giovanna d'Arco n. 200/B, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Elena Rausa;
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], C.F. residente a Roma CP_1 CodiceFiscale_2 in Via Vincenzo Renieri n. 6, scala A interno 7, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
AZ MA;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 09.07.2025 a seguito della discussione orale e precisazione delle conclusioni delle parti.
FATTO Con ricorso depositato in data 5.02.2025, ha chiesto la pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio (recte: scioglimento del matrimonio) civile contratto in Enna, il
19.12.2020, con dall'unione con il quale non sono nati figli. CP_1
Al riguardo la ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 892/2023 del 18.12.2023 (nel procedimento n. 873/2021), il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale e di non essersi più riconciliata con il marito.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio.
All'udienza del 9.07.2025 le parti, avendo dichiarato di non volersi riconciliare, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento il 2.10.2025.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Enna il 19.12.2020 tra
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F. trascritto nel registro degli
[...] CodiceFiscale_2 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Enna, al n. 16, Parte I, Serie, Uff. 1, Anno 2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marika Motta Presidente dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. dott. Rosario Vacirca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Sesto San Giovanni (Mi) in Via San Giovanna d'Arco n. 200/B, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Elena Rausa;
-ricorrente- contro
, nato a [...] il [...], C.F. residente a Roma CP_1 CodiceFiscale_2 in Via Vincenzo Renieri n. 6, scala A interno 7, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
AZ MA;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 09.07.2025 a seguito della discussione orale e precisazione delle conclusioni delle parti.
FATTO Con ricorso depositato in data 5.02.2025, ha chiesto la pronuncia della cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio (recte: scioglimento del matrimonio) civile contratto in Enna, il
19.12.2020, con dall'unione con il quale non sono nati figli. CP_1
Al riguardo la ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 892/2023 del 18.12.2023 (nel procedimento n. 873/2021), il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale e di non essersi più riconciliata con il marito.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio.
All'udienza del 9.07.2025 le parti, avendo dichiarato di non volersi riconciliare, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento il 2.10.2025.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Enna il 19.12.2020 tra
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], C.F. trascritto nel registro degli
[...] CodiceFiscale_2 atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Enna, al n. 16, Parte I, Serie, Uff. 1, Anno 2020; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta